Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13442 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13305/2008 proposto da:
P.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1-A, presso l’avvocato CASTOLDI
BIANCA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato REDINI Giandolfo,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 8/2008 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,
depositato il 21/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, P.F. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Caltanìssetta del 07/02/2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma, in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il P. ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quella eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.700,00; procedimento presupposto: 1^ grado: gennaio 1993 – dicembre 2003 – 2^ grado:
febbraio 2004 – luglio 2007; durata “irragionevole”: 3 anni). Del tutto erroneamente il giudice a quo non ha individuato un periodo di durata ragionevole, secondo i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte, ma ha invece considerato una serie di rinvii attribuiti alle parti, senza peraltro considerare che alcuni di essi erano notevolmente lunghi, e dunque avrebbero dovuto far carico alla amministrazione.
Va pertanto accolto in parte qua il ricorso, precisandosi che il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione, nella esclusione del danno patrimoniale presenta una sintesi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi) del tutto inadeguata, apparendo essa troppo ampia, articolata e “narrativa”, senza individuare esattamente il fatto controverso e la sua rilevanza ai fini della decisione (al riguardo, per tutte, Cass. n. 2694 del 2008; Cass. S.U. n. 26020 del 2008). Il motivo pertanto va dichiarato inammissibile.
Va cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra indicato e pure deciderà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Certe accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011