Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13442 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20195-2019 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALOGERO DIMINO;

– ricorrente –

contro

S.M., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato FELICE

CARDILLO, rappresentati e difesi dall’avvocato IGNAZIO FIORE;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1180/2018 R.G.

del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE AUGUSTINIS U., che conclude

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– esaminato il ricorso per regolamento di competenza illustrato da memoria proposto da G.C. nei confronti di M.M. e S.M., avverso l’ordinanza in data 7 giugno 2019, con la quale il Tribunale ordinario di Sciacca disattendeva la prospettata questione della competenza a decidere la controversia, relativa ad un contratto di pascipascolo, della sezione specializzata agraria del medesimo tribunale, in conformità a quanto eccepito dal G., concedendo alle parti termini per memoria ex art. 183 c.p.c.;

– rilevato che il ricorrente propone regolamento di competenza contestando la decisione adottata, in quanto anche la qualificazione del contratto e la individuazione della esatta natura del rapporto dedotto in giudizio, laddove si ipotizzi la possibilità di un rapporto di affittanza agraria, dovrebbe appartenere alla competenza della sezione specializzata agraria del tribunale;

vista – la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza; ritenuto – conformemente a quanto osservato dal Procuratore, che:

la decisione impugnabile con regolamento di competenza deve essere preceduta dalla precisazione delle conclusioni anche nel merito, restando, diversamente, un provvedimento revocabile o modificabile (salvo che esso contenga una pronuncia di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità nel senso dell’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione, come affermato da S.U. n. 20449 del 2014);

– nel caso di specie il giudice adito, con l’ordinanza impugnata, lungi dal voler decidere in modo definitivo la controversia sul punto, ritenuta la propria competenza, con provvedimento delibativo della propria competenza in ogni momento revocabile, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, dando termine per il deposito delle memorie al fine di arrivare, solo in un momento successivo, alla precisazione delle conclusioni nel merito;

manca pertanto un provvedimento che abbia deciso in modo definitivo la competenza dinanzi al giudice adito ed il proposto regolamento di competenza va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e la parte ricorrente risulta soccombente; pertanto, essa è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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