Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13441 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 30/06/2016), n.13441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBADO Luigi G. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12279-2011 proposto da:

R.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Piazzale Clodio 22, presso lo studio dell’avvocato MUNTO

CASSIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURO BONDI come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., C.F. (OMISSIS); elettivamente domiciliata

in Roma, Via Celimontana 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO COLLA come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DOMUS SOCIETA’ COOPIRATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. Parziale Ippolisto;

udito l’Avvocato Cassiano, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato,

che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La signora C.R. vanta un ingente credito pecuniario nei confronti del signor R., pari ad oltre Euro 300.000, maturato nel tempo. Il sig. R. risulta patrimonialmente incapiente (all’esito di varie azioni esecutive svolte nel tempo), e dal 1990 è assegnatario di alloggio quale socio della Cooperativa Edilizia Domus Soc. Coop. a r.l. (ora Domus Società Cooperativa Edilizia in liquidazione). Il mutuo per l’acquisto dell’alloggio assegnato al R. viene stipulato dalla cooperativa esclusivamente per l’alloggio in questione. Il R. risulta, infine, aver ottenuto dal 1994 il nulla-osta per chiedere il trasferimento a suo nome dell’alloggio.

2. Con una causa civile, radicata nel 1993, e definita dalla Corte di cassazione con sentenza n. 10378 del 17 luglio 2002, la sig.ra C. otteneva l’accertamento del credito vantato nei confronti del R., ma si vedeva respingere la domanda ex art. 2932 c.c., avanzata in via di surroga del creditore, per ottenere l’intestazione in favore del R. del bene in questione per poi sottoporlo ad azione esecutiva. Nel luglio 2005, nell’immediatezza della scadenza dell’ultimo rateo del mutuo la signora C. dava ingresso alla presente lite, chiedendo sull’accertato completamento dell’iter acquisitivo dell’alloggio, sentenza costitutiva (dell’atto di assegnazione in proprietà di alloggio non, spontaneamente concluso, quale obbligazione a contrarre insorta ex lege in capo al R.), ordinando al Conservatore del Libro fondiario la conseguente intavolazione del diritto di proprietà”.

3. La sentenza impugnata così riassume gli antefatti che hanno portato alla vertenza oggi in esame.

Merita richiamare brevemente gli avvenimenti salienti (antefatti) che hanno portato all’instaurazione della presente vertenza, quali emersi pacificamente in causa sulla base della prodotta documentazione. A seguito della prenotazione del R. per l’acquisto della p.m. 7 delle p.ed 806 C.C. volano la Cooperativa, in data 23/01/1999 stipula con l’Istituto di Credito Fondiario un mutuo di L 49.394.000 per l’acquisto di detto immobile e, nel successivo mese di maggio consegna l’alloggio; con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 27/8/1993, il R. dichiara di aver occupato l’alloggio e di aver osservato quanto previsto dal T.U. n. 1165 del 1938, art. 139, lett. c), ossia di aver assunto tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutuo già concessi alla cooperativa, con atto del 24/3/1994, il servizio di Edilizia Abitativa della PAT rilascia il NULLA OSTA alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale ed all’intestazione del mutuo originario di Lit.

49.394.000 come segue: R.T., mq… Lire 49.394.000, nel quale viene fatto espresso richiamo all’art. 49 L.P. che prevede, per quanto interessa, che l’istituto non possa procedere, prima di tre anni, alla suddivisione ha gli assegnatati degli alloggi dei mutui concessi alle cooperative. Non viene stipulato un contratto di mutuo individuale, come richiesto dal T.U. n. 1165 del 1938, art. 139, comma 2, ma in data 30/06/2005, il R. paga l’ultima rata del mutuo; con il che il prezzo dell’acquisto dell’alloggio CL 70.000.000 viene interamente pagato, in parte con versamenti anticipati tra il 1989 ed, il 1990 (doc 18) in parte attraverso il rimborso integrale dei ratei del mutuo originariamente contratto dalla cooperativa per l’acquisto di detto alloggio. Non viene invece mai stipulato un atto notatile per formalizzare l’intavolazione della proprietà. Con raccomandata 9/8/2006 il R. rinuncia all’assegnazione dell’alloggio e con verbale 28/8/2006 la Cooperativa consegna l’alloggio alla socia P.M., moglie del R..

4. Il Tribunale di Rovereto con sentenza n. 529/09, depositata in data 27/10/2009, accoglieva la domanda surrogatoria avanzata dalla C. e trasferiva la proprietà dell’alloggio in capo al R., autorizzando il competente Conservatore del L.F. ad eseguire la relativa intavolazione.

5. La Corte di appello di Trento, con la sentenza oggi impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, accerta e dichiara che R.T. è proprietario della p.m. 7 p.ed. 806 in P.T 1936 CC l’alano”. In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di appello riteneva, in primo luogo, che la C. aveva riproposto in sede di appello, in via alternativa, la domanda per ottenere una sentenza che accertasse l’avvenuta traslazione del bene, posto che l’attrice in surroga lamenta, sostanzialmente, l’omesso compimento da parte del debitore di un atto che costituisca un mero titolo per l’intavolazione della proprietà in suo favore, già trasferita (acquistala ex lege) per effetto dell’estinzione del mutuo da parte del suo debitore.

La Corte locale riteneva, quindi, fondata tale domanda e riformava la sentenza impugnata, statuendo che “in luogo di una pronuncia costitutiva dell’effetto traslativo, va accertato, con pronuncia dichiarativa idonea all’intavolazione, che R.T. ha acquistato la proprietà” dell’alloggio in questione.

6. Impugna tale decisione il signor R., che formula quattro motivi. Resiste con controricorso la signora C.. Nessuna attività in questa sede ha svolto la Cooperativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo ai singoli motivi.

1. Col primo motivo si deduce: vizio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 12 c.p.c.) e violazione del principio del tantum devolutun quantum appellatunm.

Secondo il ricorrente, la sentenza della Corte di.Appello di Trento viola l’art. 112 c.p.c., perchè si è “pronunciata su una domanda mai proposta dalla signora C. attribuendo alla parte narrativa degli atti di controparte un significato che non rientrava evidentemente nelle intenzioni della signora C. e della sua difesa e ricavando da essa una domanda (mai proposta) che stravolgeva le richieste delle stesse”. Infatti, “nella propria costituzione in appello, la signora C. si limitava a chiedere il rigetto dell’appello del sig. R. e la conferma della sentenza di primo grado”. Secondo il ricorrente, invece, in primo luogo la Corte Appello di Trento, in riforma della sentenza di grado precedente, ha deliberatamente modificato le conclusioni di parte C., sostituendo la proposizione “in via concorrente” della domanda, con la richiesta “in via alternativa” di pronunciare una sentenza dichiaratine, e non costitutiva”. In secondo luogo, la Corte d’ Appello di Trento ha autoritativamente trasformato la domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. della signora C., in una domanda di accertamento” avendo, infatti, la signora C., nel grado precedente, chiesto ed ottenuto una pronuncia costitutiva, non proponeva appello sul punto, chiedendo la conferma della sentenza ed il rigetto dell’appello proposto dal signor R.. In ogni caso, prosegue il ricorrente, “anche qualora dalla costituzione in appello della C. fosse stata evincibile la volontà di richiedere ed assegnare alla pronuncia del Giudice natura dichiarativa anzichè costitutiva, la domanda sarebbe stasa inammissibile perchè proposta per la prima volta in appello, peraltro senza proposizione di appello incidentale”. In definitiva, “la Corte di Appello di Trento, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronuncialo, ha attribuito alla signora C. un petitum immediato, che l’appellala non aveva mai richiesto e, conseguentemente, le ha illegittimamente riconosciuto un petimm mediato (accertamento avvenuto effetto traslativo) estraneo alla domanda, peraltro non proposta, dalla parte”. Conclude, quindi, come segue il motivo:

quindi anche in virtù del principio di acquiescenza sui puliti della decisione di grado precedente e non espressamente sottoposti a1 riesame in grado d’appello, nonchè in forza della natura di giudizio a cognizione limitata del grado d’appello (Cass civ. Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16), in assenza di specifico motivo di appello sul punto, la Corte di Appello di Trento si sarebbe dovuta astenere dal formulare una riqualificazione giuridica di una domanda (non proposta) dalla signora C., sulla base della quale riformare la sentenza di grado precedente.

1.1 – Il motivo è infondato.

La signora C. ha agito in giudizio esclusivamente al fine di ottenere le necessarie garanzie patrimoniali per soddisfare il suo consistente credito vantato nei confronti dell’odierno ricorrente nella misura di oltre Euro 300.000, come da sentenza ormai passata in giudicato all’esito del relativo giudizio giunto fino alla corte di cassazione. Il suo specifico interesse era, quindi, quello di ottenere una pronuncia giudiziale all’esito della quale risultasse che l’appartamento in questione era di proprietà del debitore, così da poterlo formalmente aggredire. Era per la ricorrente indifferente che tale risultato si potesse conseguire con una sentenza dichiarativa o con la sentenza costitutiva. E’ in tal senso ha orientato le sue domande, cercando di conseguire, in un modo o nell’altro, il dichiarato esplicito obbiettivo appena indicato. A fondamento di tale domanda aveva posto gli stessi fatti sui quali sono fondate le pronunce di primo e secondi grado. E’ poi accaduto che in primo grado il tribunale ha accolti la sua domanda ex art. 2932 c.c., ritenendo invece infondata quella avanzata al fine di accertare che il R. fosse già proprietario del bene, procedendosi soltanto alla relativa in tavolazione. A fronte dell’appello del R., la C. non ha avanzato formalmente un appello incidentale sulla pronuncia di accertamento. In tale situazione, la corte di appello ha esaminato ampiamente la questione processuale, che così si poneva (e che è oggetto del presente motivo di ricorso), ampiamente motivando al riguardo, giungendo alla condivisibile conclusione secondo cui la domanda è stata riproposta e che l’appellata intendeva chiedere al Giudice in via alternativa una sentenza che accertasse l’avvenuta traslazione del bene.

Non sussiste, quindi, il dedotto vizio di ultrapetizione, posto che nel caso in questione il giudice dell’appello si è fatto carico di interpretare la domanda. Tale attività spetta in via esclusiva al giudice del merito, la cui statuizione, ancorchè erronea, “non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicchè, in tal caso, il dedotto errore non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte, (Cass. n. 17451 del 31/07/2006 – Rv. 592019).

2 – Col secondo motivo si deduce: “Vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione”. Il ricorrente formula tale motivo in relazione “all’orientamento giurisprudenziale che, in presenta di censura avente ad oggetto l’interpretazione data dal giudice alla domanda, attribuisce alla Corte di Cassazione l’esclusivo controllo della motivazione della pronuncia impugnala (Cass. Civ., Sez. 3, 24 marzo 2000, n. 3538)”. Evidenzia, quindi, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, rilevando che: a) “il Giudice di secondo grado sostiene che la domanda di accertamento del già avvenuto acquisto dell’alloggio sia da intendersi proposta in grado di appello dalla parte C. senza null’altro precisare al riguardo” e senza rilevare che la domanda al riguardo non era stata proposta nemmeno in primo grado; b) il giudice di appello riconosce che non era stata proposta domanda di accertamento, ma solo ex art. 2932 c.c., salvo poi rilevare che la “volontà di ottenere una sentenza dichiarativa degli effetti già verificatesi del trasferimento del bene, appare sufficientemente chiara”.

2.1 – Anche il secondo motivo è infondato. Si collega logicamente al primo ed è infondato perchè la motivazione fornita sul punto dalla Corte locale è priva dei vizi denunciati.

La Corte territoriale, al riguardo, ha così motivato. Va a questo punto esaminata, sempre per ragioni di priorità logico-giuridica, la domanda formulata in via “concorrente” (rectius alternativa) di accertamento del già avvenuto acquisto dell’alloggio di cui si discute: “Accertato e dichiarato che… ai sensi R.D. n. 1165 del 1938, art. 229, la proprietà della p.m. 7 è stata irrevocabilmente acquistata ex lege dal socio assegnatario definitivo dell’alloggio con conseguente inefficacia della rinunzia all’assegnazione….”, domanda questa da intenderci qui nuovamente proposta. E’ bene intatti ricordare che l’oggetto della azione surrogatoria in primo grado, come risulta chiaramente dalle rassegnate conclusioni era alternativo. Nell’un caso la C. si lamentava dell’inerzia del proprio debitore, R., a prestarci al compimento di un alto traslativo profilo questo accolto dal primo Giudice, nell’altro, in via alternativa, dell’inerzia del debitore a partecipare ad un atto, di natura ricognitiva, del già avvenuto acquisto della proprietà dell’appartamento, costituente titolo idoneo per l’intavolazione. In tal modo devono essere infatti correttamente interpretate le rassegnate conclusioni sul punto: l’attrice in surroga lamenta, sostanzialmente l’omesso compimento da parte del debitore di un atto che costituisca un mero titolo per l’intavolazione della proprietà in suo favore, giù trasferita (acquistata ex lege) per effetto dell’estinzione del mutuo da parte del suo debitore”.

Così chiaramente interpretata la domanda avanzata dalla C., la Corte di appello si è posta il problema delle domande avanzate in appello e se specificamente la C. dovesse proporre o meno un appello incidentale, motivando come segue.

Tanto chiarito, e premesso che la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande respinte (o ritenute assorbite o non esaminate).

essendo sufficiente la riproposizione espressa delle stesse (cfr. fra le altre Cas. 18721/03), la volontà inequivoca dell’appellata di riproporre tale domanda ancorchè non abbia formato oggetto di specifica richiesta nelle rassegnale conclusioni del presente grado, emerge espressamente, sia pur in maniera confusa dal contenuto della parte espositiva della comparsa (pag. 20-21) di risposta.

L’appellata, infatti, ritenendo erronei alcuni passaggi motivazionali del Tribunale punto, e dunque censurando di fatto il rigetto di tale domanda, ripropone espressamente alcune delle argomentazioni già spese in suo sostegno. In particolare, il brano più significativo, dal quale la Corte ritiene evincibile la volontà di ripropone siffatta domanda, è il seguente: “…l’attrice, riconoscendo l’imprescibilità del R.D. n. 499 del 1929, art. 2 nei territori ex asburgici, ha ritenuto di poter prospettare che in relazione alle esaminate peculiarità del caso per cui si discute, l’acquisto dell’immobile fosse intervenuto extratavolarmente (a fronte di un’obbligazione a contrarre che sorge ex lege in presenza dei relativi presupposti) e che quindi l’iscrizione tavolare dell’atto notarile di assegnazione in proprietà (nella fattispecie sostituito ex art. 2932 c.c., dalla sentenza) potesse assumere natura dichiarativa, e non costitutiva, dell’effetto traslativo già irrevocabilmente avvenuto”. Laddove, con l’espressione “acquisto…

intervenuto extratavolarmente”, la parte intende all’evidenza far riferimento al fatto che l’effetto traslativo, ad esclusione dell’intavolazione, si era già verificato. Sicuramente il richiamo all’art. 2932 c.c., è improprio ma, collegato com’è alla natura dichiarativa e non costitutiva “dell’effetto traslativo già irrevocabilmente intervenuto”, la volontà di ottenere una sentenza dichiarativa degli effetti già verificatesi del trasferimento del bene, appare sufficientemente chiara”.

Tale ampia motivazione si fa carico di tutte le questioni oggi proposte dal ricorrente. Ma la Corte territoriale, ad ulteriore sostegno di tale decisione, ha ulteriormente aggiunto quanto segue.

“D’altro canto, se così non fosse, non avrebbe alcun senso censurare “alcuni dei passaggi motivazionali in ordine al suo rigetto e riproporre, nuovamente le proprie deduzioni. L’appellata, dunque, chiede che il Giudice emetta (in via alternativa) una sentenza dichiarativa e non costitutiva. E’ ben vero che sul punto non sono state rassegnate, nel presente grado specifiche conclusioni, ma, tenuto conto dell’insegnamento della Suprema Corte in ordine alla necessità di interpretare l’atto nel suo complesso e non solo alla luce delle conclusioni, l’espressione “respingersi l’appello”, unitamente alla parte espositiva contenuta nella narrativa dell’atto, lascia chiaramente intendere che l’intenzione dell’appellata era quella di giungere all’accoglimento di tutte le domande proposte al fine di ottenere il bene della vita (petitum) di cui si discute. E che la C. non intendesse abbandonare tale domanda, è ulteriormente chiarito dall’espressione “ad ogni modo, in proposito, quand’anche la Corte d’Appello ritenesse di aderire alla conclusione del giudice di prima istanza…”: il che lascia intendere come, solo qualora la Corte non ritenesse di aderire alla suesposta prospettazione, la pretesa sarebbe comunque fondata sotto il profilo, già accolto dal primo Giudice”.

Come si vede, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente e chiaramente analizzato tutte le questioni, oggi oggetto di censura, fornendo una motivazione, come si è già detto, che appare esente dai vizi denunciati.

3 – Col terzo motivo si deduce: Violazione del giudicato e violazione falsa applicazione dell’art. 2900 c.c.. Ha errato la Corte locale a ritenere sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, sotto vari profili. In primo luogo, perchè la “sentenza, peraltro resa inter partes, n. 10378 dd.. 17.07.2002, con cui la Suprema Corte chiariva espressamente che la proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare si acquista, a norma del R.D. n. 1165 del 1938, art. 229, non con una compravendita, ma con la stipulazione del contratto di mutuo, ossia con un negozio prevedente l’assunzione di obbligazioni da parte del socio e non comportante un acquisto suscettibile di essere trasformato direttamente in garanzia patrimoniale”. In secondo luogo, perchè l’art. 2900 c.c., consente l’esercizio dell’azione a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale, mentre “il rapporto tra R. T. e la Cooperativa non ha alcun contenuto patrimoniale, posto che in assenza di un contratto di mutuo stipulalo dal sig. R., nessun obbligazione o diritto – tanto meno a contenuto patrimoniale –

sorge in capo al R. e alla Cooperativa”, non potendo comunque il creditore sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto. Nel caso di specie, afferma il ricorrente di non aver “provveduto alla stipulazione del contratto di mutuo ed alla conseguente intavolazione del diritto di propietà dell’alloggio non per inerzia o complicità omissiva con la Cooperativa Edilizia, bensì esclusivamente per motivi riguardanti difficoltà ed instabilità economiche dello stesso R.T. evidenziate anche dal fatto che le rate del mutuo risultano essere state pagate dalla signora P.M..

3.1 – Anche il terzo motivo è infondato. Non sussiste la dedotta violazione di legge. La Corte locale ha anche questa volta chiarito in modo analitico, esaustivo e con motivazione priva di vizi logici, “Tanto premesso. per ragioni di priorità logico giuridica S’impone l’esame del secondo motivo d’appello, concernente l’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria ex art. 2901 c.c., attesa la natura non patrimoniale del rapporto tra il debitore R. e la Cooperativa. Il motivo è infondato. La natura patrimoniale di tale rapporto è al contrario evidente, avendo esso ad oggetto l’acquisto della proprietà di un bene immobile dietro pagamento del corrispettivo. A nulla rilevano, al fine di escludere la natura patrimoniale del diritto ex art. 2901 c.c., le ragioni personali che hanno indotto il debitore a non stipulare il contratto individuale di mutuo e, conseguentemente a non provvedere all’intavolazione della proprietà a suo nome, evidente essendo che tale diritto non ha carattere personale ben può essere esercitato anche da chi non ne è titolare, purchè sia legittimato in via surrogatoria”.

Tali conclusioni sono pienamente condivisibili. Il ricorrente in definitiva non fa che riproporre in questa sede le stesse argomentazioni motivatamente disattese in appello.

4. Col quarto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione della legge: art. 229 T.U. n. 1165 del 1938”. Secondo il ricorrente, “la Corte di Appello di Trento erra nell’interpretare e nell’applicare quanto previsto dall’art. 229 del T.U. n. 1165 del 1938 nella parte in cui ammette che, nel caso di specie, la conclusione del contratto di mutuo individuale mediante atto pubblico possa essere validamente sostituita dall’estinzione del contratto di mutuo ad opera del socio nei confronti della Cooperativa Edilizia ritenendo che la fattispecie traslativa si sia così perfezionata.

Infatti, la norma richiamata prevede che “la proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare si acquista non con una compravendita, bensì seguendo una procedura complessa che, per la sua valida conclusione, richiede la stipulazione in forma di atto pubblico di un contratto di mutuo individuale tra il socio della cooperativa e l’istituto di credito mutuante. Di conseguenza, non si può, quindi, ritenere che l’estinzione del contratto di mutuo intervenuto tra il socio e la Cooperativa possa equivalere alla stipulazione di un diverso contratto di mutuo, perfezionando la procedura di acquisto della titolarità dell’unità abitativa”. E ciò perchè: a) la stipulazione del contratto di mutuo individuale è prevista per legge; b) per la valida stipulazione del contratto di mutuo individuale è richiesta dalla legge la forma dell’atto pubblico; c) la stipulazione del contratto di mutuo individuale è prevista tra soggetti diversi (socio assegnatario – istituto di credito), rispetto a quelli che concludono il precedente contratto (socio – cooperativa).

4.1 – Infine, anche il quarto e ultimo motivo è infondato. La Corte locale sul punto ha così motivato.

“In tema di edilizia popolare l’acquisto della proprietà dell’alloggio da parte del socio, ai sensi dell’art. 229 del ricordato T.U. n. 1165 del 1938, non si verifica, come chiarito anche dalla giurisprudenza in materia, per Otto di un contratto bensì in virtù ed al termine di un complesso procedimento che termina con la stipula del contratto di mutuo individuale da stipulare mediante atto pubblico (art. 139). Nel caso concreto, ed è qui la singolarità della presente fattispecie, il mutuo originariamente contratto dalla Cooperativa con il Credito Fondiario in data 23/1/1990 per complessive L. 49.394.000, non era un mutuo indiviso, ottenuto cioè per la realizzazione di tutto il complesso residenziale comprendente una pluralità di alloggi, come per lo più avviene, ma, come documentalmente provato (cfr. la delibera di acquisto n 283 del 1989 della Cooperativa concernente il solo alloggio di cui si discute) un mutuo contratto (doc 13) per tale solo acquisto. come del resto dimostra (circostanza incontestata) il raffronto tra l’importo erogato (L. 49.394.000) e quello che il R. doveva rimborsare attraverso il pagamento dei ratei del mutuo originariamente contratto dalla Cooperativa (cfr. doc. 18). E’ altresì provato che, compiuti tutti gli altri adempimenti di cui al citato art. 139, in data 30/6/2005 l’odierno appellato ha pagato l’ultima rata del mutuo. Con il che il R. ha estinto il mutuo contratto dalla Cooperativa.

Ritiene la Corte, andando così di contrario avviso al decisum del Tribunale ed a quanto sostenuto con il primo motivo di doglianza, che l’estinzione del contratto di mutuo ad opera del socio, nella particolare ipotesi in cui il mutuo estinto sia di importo identico a quello contratto dalla Cooperativa – che invece usualmente deve poi essere frazionato fra i vari soci assegnatati – equivalga a stipulazione del mutuo individuale. In altre parole, ad avviso della Corte, il fatto che il R. abbia pagalo il mutuo contratto dalla Cooperativa di identico ammontare, estinguendolo, tiene luogo del contratto di mutuo individuale, che non ha più ragione di essere stipulato. Nel caso concreto la fattispecie traslativa si è dunque perfezionata inter partes con l’integrale adempimento, ad opera del socio accollatosi il relativo debito individuale, dell’obbligazione ex mutuo inerente all’immobile a lui assegnato, in assenza di previa formale stipulazione del mutuo individuale. In una simile ipotesi le parti stesse (ivi compreso l’istituto di credito mutuante) non avrebbero potuto che stipulare in forma pubblica un atto di assegnazione dell’alloggio, meramente ricognitivo dell’effetto reale, ponendo in essere un titolo idoneo all’intavolazione, non già un contratto di per sè produttivo del tra ferimento della proprietà.

Di conseguenza, l’azione esercitata in via surrogatoria dall’appellata ha ad oggetto l’esercizio del diritto del debitore inerte ad ottenere non già una sentenza che tenga luogo di un contratto non concluso ad effetti reali (quale il contratto di mutuo individuale ex art. 239 cit., la cui obbligazione era già estinta), bensì una sentenza che, accertando il perfezionamento della fattispecie traslativa, costituisca a sua volta titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà in capo al debitore medesimo. Per l’effetto, la sentenza impugnata dev’essere riformata nel senso che, in luogo di una pronuncia costitutiva dell’effetto traslativo, va accertato, con pronuncia dichiarativa idonea all’intavolazione, che R. ha acquistato la proprietà della p.m. 7 p. ed. 806 in P.T 1936 C.C. Votano”.

Tali argomentazioni, che si fanno carico di valutare la specificità della vicenda, sono pienamente condivisibili e condivise. Proprio la specificità della vicenda rispetto al mutuo ha portato la Corte locale alle conclusioni che il ricorrente non condivide con argomenti non convincenti e già efficacemente disattesi dalla Corte territoriale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi e Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno2016

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