Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13441 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13441 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 20879-2007 proposto da:
HARO’S S.R.L. 00849240528, in persona del legale
rappresentante, Sig.ra SIDIBE HARAM, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo
studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato POMPONI
EMANUELE giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

MASIGNANI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA D’ARA COELI l (STUDIO LEGALE CARDIA), presso

1

Data pubblicazione: 29/05/2013

lo studio dell’avvocato GIAN LUCA MARUCCHI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
COMPORTI MARCO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 111/2007 della CORTE D’APPELLO

2659/A/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato EMANUELE POMPONI;
udito l’Avvocato MARCO COMPORTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

di FIRENZE, depositata il 28/02/2007 R.G.N.

Svolgimento del processo

Con atto 19 marzo 2001 Renato Masignani ha intimato sfratto
per morosità alla s.r.l. Haro’s , conduttrice di un immobile
di proprietà dell’intimante adibito a trattoria, per il
mancato pagamento del canone dal giugno 2003 al settembre

Il conduttore ha resistito, eccependo di avere omesso il
pagamento per compensare il suo credito avente ad oggetto la
restituzione di somme pagate in eccesso a titolo di canone, in
forza di una clausola del contratto di locazione iniziale, che
prevedeva l’incremento dei canoni oltre la misura
dell’aggiornamento Istat, in violazione degli art. 32 e 79
della legge 1978 n. 392.
Il Tribunale di Siena ha dichiarato risolto il contratto per
inadempimento del conduttore ed ha condannato quest’ultimo a
pagare C 39.835,06 per i canoni non corrisposti, oltre
interessi e spese processuali.
Proposto appello principale dalla Haro’s e incidentale dal
Masignani, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n.
111/2007, depositata il 27 febbraio 2007 e notificata il 18-21
maggio 2007, ha confermato la sentenza di primo grado.
Haro’s propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso il Masignani.
Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

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2004.

l.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal
resistente sul rilievo che il ricorso gli è stato notificato
il 23 luglio 2007, oltre i sessanta giorni dalla notificazione
della sentenza impugnata, avvenuta il 21 maggio 2007.

perfezionata nei suoi confronti la notificazione del ricorso.
Ma, per quanto concerne la tempestività dell’impugnazione da
parte del ricorrente, devesi avere riguardo alla data in cui
la notificazione è stata richiesta dall’interessato, non a
quella in cui la notifica si è perfezionata con la consegna
dell’atto al destinatario (cfr. Corte cost. 26 novembre 2002
n. 477, i cui principi sono oggi recepiti nell’art. 149, ult.
comma, cod. proc. civ.)
Nella specie la notificazione è stata richiesta dal difensore
di Haro’s – ai sensi della legge n. 53 del 1994 – il 18 luglio
2007, come risulta dal timbro apposto dall’ufficio postale;
quindi entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325
cod. proc. civ.
2.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 32
e 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la ricorrente addebita
alla Corte di appello di avere erroneamente ritenuto valida la
clausola di un atto integrativo della locazione originaria,
stipulato nel 1996 – due anni dopo l’inizio del rapporto – in
contrasto con quanto accertato con riferimento alla clausola
del contratto originario che aveva disposto l’aumento del
4

La data indicata dal resistente è quella in cui si è

canone di locazione in misura ben maggiore della rivalutazione
Istat, nel corso dei primi tre anni del rapporto, e che è
stata invece dichiarata nulla.
Con il secondo motivo denuncia vizi di motivazione sul
medesimo punto, poiché la Corte di appello ha dichiarato (1A,

originario, e ha dichiarato che il canone dovuto per i primi
quattro anni del rapporto doveva essere fissato in £ 24
milioni all’anno, ma non ne ha tratto le conseguenze, nella
parte in cui ha affermato che la scrittura integrativa del
1996 – con la quale le parti hanno concordemente determinato
il canone in £ 2.400.000 mensili – rispondeva agli interessi
delle parti ed in particolare avvantaggiava il conduttore, in
quanto era stata stipulata in considerazione delle difficoltà
economiche e dei lavori di adeguamento dallo stesso
effettuati.
3.- I due motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366bis
cod. proc. civ.
Il primo motivo si conclude con il seguente quesito:
ex

“E’ nulla

art. 79 legge 392/78 qualsiasi clausola che preveda

l’aumento del primo canone di locazione originariamente
determinato in contratto in misura maggiore di quella prevista
dall’art. 32 della stessa legge, se detta clausola non trovi
giustificazione in un espresso ed effettivo interesse sia del
locatore che del conduttore?”.

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nullità della clausola di aumento del canone del contratto

Il quesito è inidoneo a prospettare gli estremi della
-e
fattispecie oggetto di giudizio, il principio(che si assume
erroneamente enunciato dalla Corte di appello e quello diverso
che si vorrebbe venisse affermato in sua vece, come prescritto
ìe ìtat-sc’ h
dalla legge affinché /Possa svolgere la sua funzione di

della regola di diritto idonea a risolvere la controversia, in
termini chiari, specifici ed applicabili anche ai casi simili
(cfr. sul tema Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11
marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2008 n.
24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).
Per quanto concerne il secondo motivo ed in genere le
doglianze di vizi di motivazione, manca la formulazione del
c.d.

quesito di fatto:

cioè di un momento di sintesi delle

censure analogo al quesito di diritto, da cui risulti la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale
la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o
contraddittoria, ovvero l’indicazione delle ragioni per cui
essa è da ritenere inidonea a giustificare la soluzione
adottata, come prescritto dall’art. 366bis ult. parte (Cass.
civ. Sez. Un. 1 0 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n.
16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ.
Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008,
fra le tante).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la
completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di
6

agevolare la formulazione da parte della Corte di cassazione

un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione
della parte ricorrente consenta di comprenderne il
contenuto ed il significato(Cass. civ., Sez. III, ord. 16
luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).
4.- Il terzo motivo, che denuncia violazione di legge quanto
dichiarazione

di

risoluzione

del

contratto

per

inadempimento della conduttrice, risulta assorbito, avendo la
Corte di appello concretamente accertato l’inadempimento, con
capi della sentenza impugnata che risultano confermati
dall’inammissibilità delle censure di cui al primo e al
secondo motivo.
5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate complessivamente in C 2.700,00, di
cui E 200,00 per spese ed C 2.500,00 per compensi, oltre agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013
Il Presidente

alla

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