Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13441 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6344/2008 proposto da:

D.A.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 54, presso

l’avvocato PETRUCCI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

LECCESI Valentina, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il

15/03/2007; n. 309/06 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PETRUCCI FRANCESCO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.A.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello dell’Aquila, del 15/03/2007, che aveva rigettato il ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per irragionevole durata di procedimento, avendo precisato la Corte di merito che per il periodo pregresso la parte era già stata risarcita e successivamente era intervenuta interruzione non imputabile alla Amministrazione.

Resiste con controricorso il Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto per quanto di ragione il presente ricorso. La liquidazione risulta effettuata, come appare pacifico, fino al 18/01/2001. La sentenza è stata emessa in data 11 gennaio 2005.

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 5212/07), rimane a carico della Amministrazione il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso in riassunzione e l’udienza fissata da giudice.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, tenendo conto del periodo dal gennaio 2001 al gennaio 2005 (interruzione febbraio luglio 2003), può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 3.250,00, con interessi dalla domanda nonchè alle spese del giudizio di merito.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico della Amministrazione.

PQM

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3.250,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge,’ per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA