Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13440 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, (ud. 05/02/2016, dep. 30/06/2016), n.13440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30216-2011 proposto da:

COMUNE di TERNI, p.iva (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimata –

a avverso la sentenza n. 482/2011 del TRIBUNALE di TERNI, depositata

il 10/10/2011; (o 11/10/2011);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Temi ricorre contro la sig.ra S.E. per la cassazione della sentenza del tribunale di Tenti che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza del giudice di pace della stessa città che aveva accolto l’impugnativa proposta dalla S. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 201997-

218 del 3.1/05 della Direzione Sicurezza e Polizia locale del Comune medesimo; con tale ordinanza la sig.ra S. era stata sanzionata per aver violato l’art. 6, comma 2 regolamento regionale n. 39/1999, oscurando completamente, con manifesti promozionali, le vetrine esterne del punto vendita dove la stessa lavorava.

La sentenza gravata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza del giudice di pace, in quanto il medesimo – essendo stato proposto con ricorso, invece che con citazione – risultava tardivo, per esser stato il ricorso stesso notificato dopo lo spirare del termine per l’impugnazione.

Il ricorso dell’Comune si articola su 3 motivi, il primo riferito al vizio di violazione di legge (in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 8, 22 e 23) ed al vizio di contraddittorietà della motivazione ed il secondo e il terzo entrambi riferiti al vizio di violazione di legge (in relazione, rispettivamente, agli artt. 156 e 153 c.p.c. ed agli artt. 164 e 359 c.p.c.).

La sig.ra S. non si è costituita in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.16 alla quale nessuno è intervenuto per parte ricorrente ed il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. perchè, nonostante che nell’epigrafe del ricorso medesimo il Comune di Terni dichiari che la sentenza impugnata è stata “notificata il 20.10.2011” tra gli atti allegati al ricorso non risulta presente la copia autentica della sentenza impugnata “con la relazione di notificà, la cui produzione è prescritta, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

La copia autentica della sentenza impugnata depositata nel fascicolo di parte ricorrente risulta infatti priva della relazione di notifica, giusta attestazione emessa dalla Cancelleria di questa Corte alla data dell’udienza.

Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi la signora S. costituita in questa sede.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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