Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13440 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12584-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137,

presso lo studio dell’avvocato CUCINA – MONTEFIORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

29/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino pakistano A.S., nato a in un villaggio vicino a (OMISSIS) (distretto di (OMISSIS), regione del (OMISSIS)) il (OMISSIS), di religione musulmana, analfabeta, con famiglia composta dai genitori entrambi invalidi (il padre per infortunio sul lavoro, la madre perchè cieca), quattro sorelle (due delle quali sposate) e un fratello minore di 8 anni, che frequenta la scuola; il ricorrente aveva dichiarato di aver lavorato in patria come lavapiatti e addetto alle pulizie e di aver deciso nel 2014 di recarsi a lavorare in Italia per guadagnare di più, al fine di poter pagare le costose cure necessarie per la malattia della madre (v. allegato certificato medico dell’operazione agli occhi); a tal fine aveva chiesto un prestito al suo datore di lavoro di 5 lakh, contraendo un debito poi lievitato per gli interessi a 8 lakh, dei quali sinora restituiti solo 3,5 lakh (v. documentazione relativa ai versamenti effettuati tramite Western Union e Ria da ottobre 2018 ad aprile 2019); ha quindi rappresentato che, in caso di rimpatrio, non potrebbe continuare a restituire il prestito e rischierebbe di perdere la casa familiare (data in garanzia) e di non poter più assicurare le cure mediche alla madre cieca; ha infine esposto che da luglio 2018 lavora a (OMISSIS) in un pastificio e vive in un appartamento con altri quattro connazionali.

1.1. Avverso la decisione negativa del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria datata 4 gennaio 2021; il Ministero intimato non ha svolto difese.

2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della Conv. Ginevra 1951, art. 1A; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 14, lett. b), nonchè “omesso esame di fatti decisivi” e “motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”, “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”;

2.2. il secondo mezzo prospetta la “illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, artt. 8, 10, 13, 27; della Dir. 2013/32/UE, artt. 16 e 46; della Conv. EDU, artt. 6,13; della Carta diritti fondamentali UE, art. 47” nonchè “violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria”;

2.3. il terzo denunzia “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, lett. b) – Illegittimità per il mancato esame degli elementi relativi all’integrazione del richiedente”, ai fini della protezione umanitaria, tenuto conto anche della sua condizione di vulnerabilità e del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.

3. I primi due motivi presentano vari profili di inammissibilità.

3.1. Innanzitutto, essi veicolano vizi eterogenei senza trattarli separatamente, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 30019/2020, 29100/2020, 28791/2020, 6734/2020, 32952/2019, 16756/2019, 26874/2018, 26790/2018, 27458/2017, 19133/2016).

3.2. In secondo luogo, le censure motivazionali sono formulate senza l’osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis, Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

3.3. Infine, entrambi i motivi difettano di specificità e nel secondo, in particolare, la vicenda risulta per la prima volta prospettata in termini di vera e propria “riduzione in schiavitù per debiti”.

4. Merita invece accoglimento il terzo motivo, con riguardo alla protezione umanitaria – misura astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019), non trovando immediata applicazione in questa sede la nuova disciplina introdotta dal D.L. 22/10/2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla 1. 18/12/2020 n. 173 (Cass. 28316/2020) – stante la necessità di soppesare le vulnerabilità personali e familiari non solo prospettate, ma anche documentate dal ricorrente (in particolare, documenti di identità personale dei genitori invalidi e della sorella che assiste la madre non vedente; certificato medica del 27/02/2016 sull’intervento oculistico della madre presso l’Ospedale dei poveri di (OMISSIS) e relativa terapia farmacologica), nella misura in cui l’aspetto meramente economico, di cui egli si è fatto responsabilmente carico, ridonda (anche qui sulla base di pertinente documentazione) su diritti fondamentali e inviolabili dei suoi stretti familiari, in primis la salute dei genitori invalidi, nell’assunto che le cure mediche necessarie non risultino possibili presso le strutture sanitarie pubbliche del paese di provenienza (senza trascurare il diritto allo studio del fratello minore).

4.1. A tal fine occorre tener conto: i) che il giudizio di parziale inattendibilità della narrazione appare riferito piuttosto alle minacce provenienti dal datore di lavoro, che non agli altri aspetti personali, peraltro a fronte di un racconto di cui viene esplicitamente attestata la coerenza e che, per come trascritto da pag. 3 a pag.5 del decreto, risulta tutt’altro che generico; che l’integrazione socio – lavorativa in Italia è pacifica.

4.2. Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che il giudizio di inattendibilità espresso ai fini della protezione internazionale non preclude ex se la valutazione della protezione umanitaria (ex multis, Cass. 2960/2020, 8020/2020, 10922/2019), potendo semmai influire su quest’ultima, ove le circostanze ritenute non credibili esauriscano il quadro fattuale sulla cui base deve effettuarsi il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 1040/2020, 23778/2019), fermo restando che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere concesso solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., 29459/2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4.3. Invero, la natura residuale e atipica della protezione umanitaria comporta che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione internazionale (Cass. 21123/2019, 21129/2019, 7622/2020), anche quando i fatti storici presupposti coincidano con quelli allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando al giudice la loro qualificazione giuridica (Cass. 8818/2020, 11912/2020).

4.4. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 29459/2019) hanno ribadito che: z) la norma che prevede tale misura va collegata ai diritti fondamentali che l’alimentano; it) gli interessi così protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 13079/2019, 13096/2019); zii) l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione; iv) va dato seguito all’orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 4455/2018 e seguito ex plurimis, da Cass. 11110/2019, 12082/2019) e alla prevalente giurisprudenza di merito che assegnano rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 Cedu, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (cfr. inter alia, Cass. nn. 2563, 2964, 3780, 5584, 7675, 7809, 8232, 8020, 26148 del 2020).

5. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, ai fini di una compiuta motivazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce dei principi sopra riepilogati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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