Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13440 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21258-2019 proposto da:
S.F., D.G.D., elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO COLANTONIO;
– ricorrenti –
contro
BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
per essa BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 149 presso lo studio dell’avvocato ROCCO MACCARONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO GIUSTI;
– resistente –
per regolamento di competenza sulla domanda oggetto del giudizio
iscritto al N. R.G. 8732/2018 del TRIBUNALE di MODENA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO
LINA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. BASILE TOMMASO, che chiede il
rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
1. d.G.D. e S.F. propongono tempestivo ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. illustrato da memoria nei confronti di BPER Banca s.p.a., avverso l’ordinanza n. 8732/2018 adottata dal Tribunale di Modena, a scioglimento di riserva, in data 30.5.2019, comunicata il 6.6.2019 con la quale, in una causa avente ad oggetto l’azione revocatoria proposta dalla banca nei confronti degli attuali ricorrenti il primo dei quali garante di un contratto di fideiussione, avverso l’atto costitutivo di fondo patrimoniale da questi posto in essere, il tribunale affermava di rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, che invocavano l’applicazione delle regole del foro del consumatore, richiamando Cass. n. 24846 del 2016, e fissava l’udienza per la discussione della causa nel merito.
2. La BPER ha depositato memoria difensiva.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
Il ricorso proposto è inammissibile, perchè il provvedimento impugnato non è una pronuncia sulla competenza, ma una semplice ordinanza istruttoria, atteso che le parti non sono state previamente invitate a precisare le conclusioni sul punto: il giudice adito ha semplicemente delibato la questione, con ordinanza riservata, previamente fissando alle parti un breve termine per replicare alle avverse tesi, ritenendola infondata, e disponendo la prosecuzione dei giudizio dinanzi a sè per la trattazione del merito della causa.
E’ costante l’orientamento della Corte per cui l’ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza: pertanto, avverso di esso non è proponibile il regolamento di competenza, mezzo non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio impugnabile, al fine di ottenere una pronuncia preventiva su di essa; con la conseguenza che, affinchè una pronuncia sia qualificabile come provvedimento decisorio sulla competenza, la causa deve essere stata rimessa in decisione, previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito (Cass. n. 3150 del 2018, Cass. n. 3665 del 2017; Cass. n. 17650 del 2015; Cass. n. 23943 del 2010).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce del contenuto non pretestuoso della eccezione di incompetenza le spese di giudizio sono compensate.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020