Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1344 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12756/2019 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in Novara corso Cavallotti

40, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Cardinali, del Foro di

Novara che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

(OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente è destinatario di provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Milano in data 17 ottobre 2018, in quanto il soggetto è entrato in Italia il 5 ottobre 2018, non ha presentato la dichiarazione di presenza di cui della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2, ed è stato rintracciato all’interno di un’abitazione in territorio italiano durante un controllo di polizia. L’interessato ha impugnato il decreto di espulsione e il giudice di pace con ordinanza del 6 febbraio 2019 ha rigettato il ricorso, ritenendo che il provvedimento fosse sufficientemente motivato, enunciando con precisione il fatto addebitato e la normativa applicabile e cioè l’ingresso sul territorio senza la prescritta dichiarazione di presenza.

2. Propone ricorso per cassazione l’interessato affidandosi un motivo. Non si è costituita la amministrazione intimata.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 13, commi 2 e 4, atteso che – secondo il ricorrente – difettano i presupposti di legge per l’applicazione delle modalità di accompagnamento alla frontiera, sussistendo invece i presupposti per la concessione del termine per la partenza volontaria. Il ricorso è infondato.

Si applica qui il principio già affermato dalla Corte in ordine alla

validità del provvedimento di espulsione che resta ferma anche quando non sono state rispettate le norme relative alla sue modalità di attuazione, perchè il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell’espulsione si dispiega nel giudizio di convalida, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dal nostro ordinamento (Cass., n. 7128/2020; Cass. 13240/2018).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata amministrazione. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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