Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1344 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2018, (ud. 11/04/2017, dep.19/01/2018),  n. 1344

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A. – condomina di un complesso edilizio costituito da otto edifici denominato Condominio (OMISSIS) – ha impugnato la deliberazione assembleare del 25 giugno 2009, in particolare lamentando che non era stato allegato il rendiconto consuntivo, il bilancio era stato illegittimamente assoggettato a un’unica votazione, le spese dell’impresa di pulizie erano state illegittimamente ricomprese nelle competenze dell’assemblea generale, chiedendo che il Condominio fosse condannato a risarcire il danno non patrimoniale subito; sono intervenuti volontariamente in giudizio alcuni condomini. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 14389/2012, ha rigettato le domande fatte valere da F. e quelle proposte dai condomini intervenuti.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da F. e in via incidentale dai condomini intervenuti. L’adita Corte d’appello di Milano – con sentenza n. 4335, depositata il 12 novembre 2015 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: trattandosi di c.d. supercondominio, è da considerarsi invalida la deliberazione per quanto concerne l’approvazione del bilancio con un’unica votazione e l’approvazione del mantenimento di un’unica impresa di pulizie per tutte le parti comuni, anche dei singoli condominii.

3. Il Condominio Palazzi propone ricorso in cassazione.

F.A. resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Il Condominio resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Il difensore del Condominio ha depositato ex art. 372 c.p.c. copia del verbale dell’assemblea condominiale – del 4 maggio 2016 – con cui si è ratificato l’operato dell’amministratore in relazione alla proposizione del ricorso.

Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., quest’ultima affermando che la deliberazione con cui è stato ratificato l’operato dell’amministratore sarebbe comunque viziata da nullità per violazione di norme imperative di legge.

I condomini intervenuti nel giudizio non hanno proposto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dal Condominio, e il giudizio in cui questo si inserisce, fa parte di un vasto contenzioso che da anni vede contrapposti l’avv. F.A. e il Condominio (OMISSIS), contenzioso che ha il suo fulcro nella qualificazione del Condominio come c.d. supercondominio, affermata da F. e negata dal Condominio.

Il ricorso, del quale va affermata la validità (considerata la ratifica da parte dell’assemblea condominiale depositata in giudizio, i cui eventuali vizi vanno fatti valere impugnando la deliberazione assembleare) rispetto alla legittimazione a proporlo, è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo del ricorso denuncia violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. La Corte d’appello, sul presupposto della natura giuridica di supercondomio del Condominio (OMISSIS), ha affermato l’invalidità della deliberazione impugnata circa l’approvazione del bilancio con un’unica votazione: la Corte, non avendo correttamente interpretato il tenore letterale di due avvisi di convocazione e un verbale dell’assemblea, avrebbe così anzitutto violato i criteri di ermeneutica stabiliti dal codice civile; poi, avendo ritenuto che fosse onere del Condominio dimostrare attraverso la produzione del rendiconto di aver regolarmente costituito l’assemblea in relazione alle spese sottoposte alla sua approvazione, avrebbe illegittimamente ribaltato la regola dell’onere della prova.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, ritenendo di non condividere la conclusione del giudice di primo grado circa la natura comune a tutti gli edifici delle spese approvate con la deliberazione impugnata, ha attribuito valore “neutro”, non sufficiente a determinare il proprio convincimento, ad alcuni atti (avvisi di convocazione e verbali di assemblee), mediante una attività ermeneutica censurabile in questa sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici, che – a differenza di quanto sostiene il ricorrente – non appaiono essere stati violati nel caso di specie. Quanto al denunciato ribaltamento dell’onere della prova, la Corte d’appello, nell’affermare che, a fronte della impossibilità di comprendere – mediante l’avviso di convocazione e il verbale dell’assemblea – quali spese e con quali modalità queste siano state sottoposte all’assemblea, il rischio della mancata prova va addossato al Condominio e non a F., ha fatto applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova: è vero – osserva la Corte che il Condominio ha eccepito che F. poteva chiedere all’amministratore copia del rendiconto o chiederne l’esibizione in giudizio, ma spettava al Condominio, che “avrebbe potuto molto più semplicemente produrre il predetto rendiconto”, dimostrare, attraverso la produzione del rendiconto, di aver regolarmente costituito l’assemblea.

b) Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 c.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare il complesso edilizio di (OMISSIS) come supercondominio, essendo tale qualificazione da ritenersi preclusa a fronte dell’esistenza di un precedente giudicato inter partes, rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 18192/2009 che ha deciso l’impugnazione proposta contro una sentenza della medesima Corte d’appello (n. 418/2007) che “aveva negato l’esistenza nella fattispecie di un supercondominio”.

La doglianza è infondata. La sentenza della Corte d’appello n. 418/2007 (pronuncia che è stata cassata dalla sentenza n. 18192/2009) non si è infatti occupata della natura giuridica del complesso edilizio, ma si è limitata, nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, allora fatta valere dal Condominio, perchè instaurato contro un soggetto inesistente – il Supercondominio (OMISSIS) – ad affermare che “non può dubitarsi che l’impugnazione in esame sia rivolta proprio contro il Condominio (OMISSIS), unico suo contendente”, precisando che per meri e irrilevanti errori materiali è stato indicato due volte come “Supercondominio” (OMISSIS), “ente che, oltretutto, come pacifico, è inesistente”. Dalla precisazione della Corte d’appello che pacificamente – la denominazione del complesso è quella “Condominio (OMISSIS)” non può farsi discendere la preclusione, per la Corte che ha reso la sentenza impugnata, di qualificare giuridicamente il Condominio (OMISSIS) come supercondominio.

c) Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di una serie svariata di disposizioni, gli artt. 1117, 1362, 1363 e 61 e 62 disp. att. c.c.; art. 115 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’affermare la natura di supercondominio del complesso edilizio di (OMISSIS), avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza di questa Corte senza indagare l’effettiva volontà delle parti, violando così, in particolare, gli artt. 1117, 61 e 62 disp. att. c.c..

Le denunciate violazioni non sussistono. La Corte d’appello, nell’affermare la natura giuridica di supercondominio del Condominio (OMISSIS) si pone in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che “al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 c.c. e segg., anche il c.d. supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi” (così Cass. 17332/2011).

Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di aver completamente prescisso dal regolamento condominiale, ma così non è: la Corte osserva che il regolamento già espressamente contemplava la “designazione dell’amministratore per ogni condominio”, previsione sì prevista quale norma transitoria e con la nomina dei singoli amministratori da parte della venditrice, ma dalla quale si può evincere una chiara previsione nel senso del supercondominio, nè elementi contrari possono ricavarsi dall’art. 4 dello stesso regolamento, che per la genericità e indeterminatezza dell’elencazione delle parti comuni “non può di per sè integrare quell’espressa disposizione contraria che (..) potrebbe escludere la costituzione ipso et facto di un supercondominio”.

La Corte ritiene quindi sulla base di elementi di fatto non censurabili di fronte a questa Corte (la concreta conformazione del plesso condominiale e risultanze documentali) accertata la sussistenza di otto singoli condominii e di un supercondominio. Accertamento di fatto rispetto al quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo la Corte considerato “rilevanti prove documentali prodotte” (quali la lettera dei Vigili del Fuoco del 25 gennaio 2013): la violazione non sussiste rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione della rilevanza e del peso probatorio degli elementi posti alla base del proprio convincimento.

2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., n. 3, artt. 1139,1175,1375 e 1713 c.c.; difetto di motivazione, motivazione apparente o perplessa – censura la parte della sentenza impugnata che ha rigettato il secondo motivo dell’appello proposto da F., che lamentava la valorizzazione da parte del primo giudice di un inesistente obbligo del singolo condomino di attivarsi per venire a conoscenza del rendiconto.

Il motivo non può essere accolto. Esso imputa alla Corte d’appello un errore di diritto che essa non ha posto in essere. Ad avviso della ricorrente la Corte avrebbe affermato l'”obbligo in capo al condomino-mandante di chiedere all’amministratore condominiale, in vista dell’approvazione del rendiconto del mandatario, la consegna di un bilancio che non c’è”. La Corte d’appello, al contrario, si è limitata ad asserire che l’amministratore ha l’obbligo non di allegare all’avviso della convocazione dell’assemblea il consuntivo della gestione, ma di garantire ai condomini che ne facciano richiesta di esaminare la documentazione relativa (pagg. 17-19 della sentenza impugnata”).

b) Il secondo motivo lamenta – in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali – violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1175,1223,1375,2043 e 2059 c.c., artt. 88 e 132 c.p.c., art. 32 Cost. e art. 8 CEDU; difetto di motivazione, motivazione perplessa e contraddittoria, nonchè omesso esame di fatto storico ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo non può essere accolto. Circa la violazione e falsa applicazione di legge, va rilevato che al lungo elenco di norme invocate in rubrica non segue poi, nello svolgimento del motivo, l’esposizione di specifiche argomentazioni, limitandosi la ricorrente incidentale a contestare genericamente la decisione della Corte d’appello senza sviluppare le dedotte violazioni di norme o principi di diritto (ricordiamo che secondo la giurisprudenza di questa Corte i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità e della completezza, il che “comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti a illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto”, così Cass. 13830/2004). Quanto al vizio di motivazione, esso si sostanzia in una denuncia di illogicità delle argomentazioni offerte dalla Corte d’appello finendo nella sostanza per censurare la motivazione del provvedimento ritenuta non logica (cfr. in particolare pag. 27 del ricorso), vizio questo non censurabile a norma dell’invocato parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Circa poi il mancato esame di un fatto storico, quello che la ricorrente contesta è l’omessa considerazione da parte della Corte d’appello non di un fatto, ma di documenti, e specificamente di un certificato medico, e la mancata ammissione di prove orali, ma questi sono elementi istruttori che la Corte d’appello non considera perchè ritiene che il destinatario passivo di una eventuale domanda risarcitoria non possa essere il Condominio, ratio decidendi che la ricorrente incidentale si limita a obiettare in modo generico, anche qui indicando l’inadeguatezza della motivazione (pag. 40 del ricorso).

3. Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno pertanto rigettati.

F., che con il ricorso incidentale non ha impugnato il capo della sentenza d’appello che rigettava la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., chiede a questa Corte di “condannare d’ufficio il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., n. 3 per avere – privo di autorizzazione – proposto a distanza di pochi mesi uno dall’altro ben tre ricorsi in cassazione inammissibili”. La domanda non può essere accolta. A prescindere dal riferimento ad un inesistente n. 3 dell’art. 96 (probabilmente da intendersi, comma 3, cfr. la memoria depositata prima dell’udienza), il presupposto della responsabilità aggravata non può essere ravvisato nella proposizione di tre ricorsi che la ricorrente incidentale qualifica inammissibili (va poi sottolineato che il Condominio ha chiesto la riunione del presente ricorso con quelli n. 22987/2015, n. 24446/2015 e n. 16605/2014).

4. Considerata la soccombenza di entrambe le parti, le spese del presente giudizio sono compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, il ricorso incidentale e la domanda proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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