Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13439 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 30/06/2016), n.13439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABATE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27339-2011 proposto da:

O.A., C.F. (OMISSIS); elettivamente

domiciliata in Roma, Via Tronto 32, presso lo studio dell’avvocato

GIULIO MUNDULA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO GIACOBINA, come da procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.le Carso

51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONTONI PIER GIORGIO,

come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorente –

avverso la sentenza n. 606/2011 della CORTE d’Appello di TORINO,

depositata il 28/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2016 dal Consigliere Dott. Parziale Ippolisto;

udito l’Avvocato Mundula, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che conclude per l’inammissibilità del ricorso, e, in

subordine, per il suo rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sulla base della sentenza impugnata la vicenda processuale può essere riassunta come segue.

1. Il 5.4.2003, la sig. A.M., ex insegnante di matematica, veniva a mancare, avendo espresso le proprie ultime volontà con testamento pubblico del (OMISSIS), pubblicato il (OMISSIS), col quale nominava crede universale la sig. S., cui lasciava la propria “casa in (OMISSIS), via (OMISSIS) con giardino posteriore”, legando a B.P.A., suo vicino, “il terreno dietro casa confinante con la sua proprietà”.

2. Il 26.3.2004, B.P.A. conveniva S.G. avanti al Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri, chiedendo che fosse individuato l’oggetto e l’estensione del legato, posto che il terreno dietro la casa della testatrice (ad eccezione della porzione adibita a giardino posta dietro la casa oggetto della disposizione in favore della S.) andava individuato nei mappali (OMISSIS) del f. (OMISSIS) C.T, tutti confinanti con il mappale 412 di sua proprietà. Aggiungeva che sulle particelle 303 e 94 insistevano una tettoia ed un capanno adibiti a riparo e ricovero degli attrezzi utilizzati per la coltivazione del terreno, aventi natura pertinenziale rispetto al terreno medesimo. Riteneva che la porzione di terreno lasciata alla S. comprendeva soltanto il giardino sito tra il camminammo e la recinzione sulla via (OMISSIS) ove vi era piantumazione di fiori in aiuole definite nei loro contorni da massi di fiume.

3. La convenuta, costituitasi, non contestava la qualità di legatario dell’attore, ma sosteneva che la disposizione in proprio favore era di portata più ampia di quella letterale e ricomprendeva tutta la parte coltivata direttamente dalla defunta.

4. Il tribunale, acquisiti gli atti di ATP svolto dalla S. ed espletata CTU, accertava che l’oggetto del legato in favore di B. P.A. era costituito dalla porzione di terreno evidenziata in tinta gialla nell’estratto di mappa del Catasto Terreni allegata quale doc. 5 alla relazione peritale geom. P., costituita, in particolare, dalle particelle di cui al F.. (OMISSIS) C.T. n. (OMISSIS). Il Tribunale disponeva il frazionamento catastale dei fondi, cui provvedeva il CTU, in esito al quale la porzione oggetto del legato è venuta a corrispondere ai nuovi mappali (OMISSIS), mentre i nuovi mappali (OMISSIS) corrispondono, invece, alla porzione rientrante nella disposizione in favore della S..

5. Il B. e la odierna ricorrente, quale erede della signora S., impugnavano tale decisione e la Corte di appello di Torino accoglieva l’appello incidentale del B., ritenendo che il terreno legato quest’ultimo dovesse do ricomprendere anche una parte del terreno coltivato ad orto e a prato, corrispondente al nuovo mappale (OMISSIS), che tra l’altro conteneva l’accesso carraio agli altri due mappati. Rigettava invece l’appello incidentale del B. finalizzato a ricomprendere nel legato l’area ove si trovava la tettoia chiusa in muratura e la tettoia.

Rigettava l’appello principale della S..

6. Impugna tale decisione la ricorrente che articola sei motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce (art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 1362 c.c., delle regole ermeneutiche in materia testamentaria”, poichè la corte territoriale non aveva tenuto conto del contenuto della deposizione del parroco don Bo., che aveva chiarito la volontà della defunta, a lui comunicata qualche giorno prima del testamento pubblico. La Corte locale avrebbe dovuto considerare adeguatamente tale deposizione ai fini di interpretare l’effettivo contenuto della volontà della testatrice, che aveva chiarito che intendeva lasciare metà del terreno al B. e metà alla S.. La Corte invece sul punto si era limitata ad affermare che “il fatto che, secondo la deposizione richiamata dal Tribunale la definita volesse dividere il terreno al 50% non è, poi, determinante a fronte del tenore del testamento e dello stato dei luoghi”. Tale motivazione, secondo i ricorrenti, “appare contrastare con il disposto di cui all’art. 1362 c.c., e con i principi frodamentali in tema di ermeneutica testamentarià; posto che, in definitiva, così operando, il giudice dell’appello “non solo non ha valutato quanto emerso dalla deposizione del teste Don Bo. (divisione in misura pari al 50% tra erede universale e legatario dei mappati retrostanti la casa di abitazione della de cuius) ma si è mossa in direzione completamente opposta (divisione sostanzialmente al 90% in favore del legatario e restante 10% in favore universale)”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce “art. 360 n. 5 c.p.c., motivazione contraddittoria in ordine ad un fatto controverso decisivo del (giudizio”, poichè la corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la deposizione del teste Bo. alla luce del tenore del testamento e dello stato dei luoghi e a ciò a fronte della più volte affermata difficoltà di dare un preciso contenuto alla disposizione testamentaria.

1.3 – Col terzo motivo si deduce “art. 360 c.p.c., n. 5, –

motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso decisivo del giudizio, poichè la cotte territoriale aveva ritenuto irrilevante la deposizione del teste Bo. alla luce del tenore del testamento e dello stato dei luoghi. La Corte locale ha ritenuto inutile ogni ulteriore indagine volta ad accertare la volontà della de cuius, escludendo quindi gli altri elementi emersi nel corso della istruttoria, evidentemente sulla base della scheda testamentaria e dello stato dei luoghi. Ma nella stessa sentenza, secondo i ricorrenti, emergono affermazioni della Corte d’Appello “dalle quali risulta propria l’assenza di tale univocità e chiarezza relativamente alle disposizioni testamentarie ed alle caratteristiche dei luoghi oggetto di trattazione”. Proprio la “riconosciuta difficoltà interpretaiva della scheda e l’assenta di univocità nel militare lo stato dei luoghi avrebbe dovuto indurre la corte d’Appello a considerare gli altri elementi emersi nel corso dell’istruttoria (in particolare la deposizione del sacerdote Bo.At..

1.4 – Col quarto motivo si deduce “art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge – violazione dell’art. 1362 c.c., e delle regole ermeneutiche in materia testamentaria”, perchè la corte territoriale non ha tenuto conto del contenuto dell’Atp presente agli atti, da cui si evinceva l’esistenza di un camminamento tra la casa ed un orto, chiaro indice di interdipendenza fra i due immobili, e di paletti utilizzati per stendere la biancheria.

1.5 – Col quinto motivo si deduce “art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio per aver la Corte locale escluso che l’orto potesse essere qualificato come giardino, senza tener conto che non poteva neppure essere considerato rientrante nella nozione di terreno, posto che giardino, orto e terreno sono termini non omologhi o sinonimi, ed avendo l’orto una destinazione specifica, che consente di distinguerlo dal termine più generico di terreno.

1.6 – Col sesto motivo si deduce “art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, violazione dell’art. 1362 c.c., perchè era stato escluso che l’orto potesse essere qualificato come giardino, ma non si era tenuto conto che non poteva neppure essere considerato rientrante nella nozione di terreno.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, appare opportuno riportare la disposizione testamentaria (vedi ricorso pag. 9) per quanto ancora interessa in questa sede: lascia B.P. la mia casa in (OMISSIS) via (OMISSIS), con giardino posteriore a S.G. lascio a B.P., mio vicino di casa, il terreno dietro casa confinante con la sua proprietà; nomino erede universale S.G.”.

Appare poi opportuno riportare la motivazione della sentenza impugnata, che ha affrontato entrambi gli appelli allo scopo di individuare l’area legata al B., giungendo alla conclusione non solo di ricomprendervi i mappali già individuati dal Tribunale, ma anche quella del mappale (OMISSIS).

Osserva, al riguardo, la Corte locale che il Tribunale “innanzitutto dal punto di vista terminologica vi è certamente una differenza tra le espressioni “orto” e “giardino” ed il fatto che la defunta sia stata professoressa induce a ritenere che, in essendovi in effetti ella abbia utilizzato a ragion veduta repressione “giardino” anche perchè, essendovi l’orto da molti anni (secondo quanto si desume dalla relazione di ATP) se la defunta avesse inteso aggiungerlo al giardino lo avrebbe detto espressamente”. Rileva poi la Corte locale che se si ha riguardo allo stato dei luoghi (…) secondo quanto si evince dalla documentazione fotografica e planimetrica allegata all’ATP l’area posta alle spalle del fabbricato non è univocamente ripartibile in singole ed autonome zone dotate ciascuna di una specifica caratterizzazione e funzione. In particolare, quello ivi definito come “giardino a fiori” sebbene circoscritto da camminamenti in pietra non è, però nettamente separato dalle arre circostanti adibite a prato”. Aggiunge ancora la Corte territoriale che “d’altro canto, a fianco di esso vi è una zona esterna rispetto al giardino, ma immediatamente adiacente al fabbricato di proprietà della definita, anch’essa delimitata da un camminamento ed ove vi sono un melo ed un pozzo perdente” per poi concludere come segue: (per tale ragione – e come già ritenuto dal Tribunale – non è pensabile che la definita intendesse escluderla dal lascito in favore della S., appunto in considerazione della sua posizione e del fatto che, come il “giardino a fiori”, anch’essa è delimitata da un camminamento così come il giardino stesso. In definitiva, deve ritenersi che detta espressione sia stata usata dalla defunta in un senso più ampio del giardino a fiori ari fa riferimento l’appellante incidentale e comprensivo anche di zone tenute a prato, che ben possono rientrare in tale definizione”. La Corte territoriale, quindi, dopo aver effettuato tale ampia premessa, rilevava che,per individuare in concreto l’area oggetto della disposizione in favore della S. occorre, quindi, fare riferimento alla citata differenza terminologica con l’espressione “orto” (che è stata riferita anche dal perito nominato in sede di ATP alla zona coltivata posta sul mappale (OMISSIS) distinguendola, cosi, dal giardino inteso in senso stretto), con quanto si è dello più sopra a proposito della tettoia e con la necessità di ricorrere ad elementi obiettivi di riscontro cui possa essere ricondotta la volontà della defunta. A tale proposito, dalla planimetria redatta nell’ambito dell’accertamento preventivo e dalle relative fotografie si evince che il confine tra i mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) è evidenziato dalla presenza di un “vitigno a filare” che si estende dal confine con la proprietà B. fin quasi alla via pubblica sul lato opposto, nonchè da due ciliegi ed un primo posti sulla medesima linea. In concreto, si tratta di un elemento che viene a dividere, in senso longitudinale la porzione avente natura essenzialmente agricola (vecchio mappate (OMISSIS), ove vi è, tra l’altro, l’orto) da quella definibile più propriamente come giardino, comprensivo quindi, del giardino in senso stretto, dell’ulteriore porzione di cui si è detto e dall’adiacente porzione di prato (attualmente corrispondente al mappale (OMISSIS)). In senso trasversale deve, invece, ritenersi che l’area in questione termini con la parete della tettoia chiusa in muratura posta verso la proprietà B., secondo la conclusione cui è giunto il Tribunale. Da tale punto di vista, l’appello principale è privo di fondamento. Infatti la “tettoia aperta” posta dopo quella chiusa in muratura è un manufatto che, per le sue caratteristiche costruttive (vi la documentazione fotografica in atti), ha natura veramente precaria, per cui non valgono nei suoi confronti le argomentazioni svolte a proposito di quella in muratura appunto perchè essa, a differenza dell’altra, appare effettivamente essere non un vero e proprio corpo di fabbrica ma un mero accessorio della porzione di terreno in questione. Il fatto che, secondo la deposizione richiamata dal Tribunale la defunta volesse dividere il terreno al 50% non è poi, determinante a fronte del tenore del testamento e dello stato dei luoghi e la questione riguardante la servitù di veduta a carico della proprietà B. riguarda piuttosto quest’ultimo, che dovrebbe subirla e che non se ne è, invece, lamentato. Infine, il profilo attinente all’esclusione da parte del Tribunale, di una porzione di orto è assorbito dalle argomentazioni più sopra svolte a proposito dell’ex mappale (OMISSIS), poi divenuto (OMISSIS) e (OMISSIS). La Corte territoriale concludeva, quindi, come segue: in definitiva, in parziale accoglimento incidentale la sentenza del Tribunale va in parte riformata e va accertato che l’oggetto del legato in favore del B. comprende oltre ai mappali indicati nella sentenza di primo grado, anche l’area di un si è detto, censita al C.T. del Comune di (OMISSIS) al F. (OMISSIS), mappale (OMISSIS), (…) posta alle seguenti coerenze: mappali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del F. (OMISSIS), v. (OMISSIS). Il mappale (OMISSIS) rientra, invece, nella propietà pervenuta alla S. (ed alla sua avente causa) in virtù della disposizione testamentaria in suo favore”.

2.1 – I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente tra loro connessi, in quanto danno rilievo, sotto vari profili, alle dichiarazioni testimoniali del parroco, che aveva chiarito che, per quanto a sua conoscenza, la testatrice intendeva lasciare il terreno per metà ciascuno alla S. e al B..

Sono tutti infondati. La Corte di appello, come del resto il Tribunale, proprio in ragione della qualità della testatrice (insegnante) ha valorizzato il contenuto letterale della disposizione testamentaria, da sola sufficiente ad escludere che la volontà della testatrice fosse nel senso indicato dal parroco, del tutto generica (se non sul piano quantitativo), a fronte di una evidenza del testo che sottolineava specificamente la destinazione delle parti lasciate rispettivamente all’erede ed al legatario. Nessuna violazione dell’art. 1362 c.c., da valutarsi con riguardo alla specifica volontà della testatrice e nessun vizio di motivazione, risultando il ragionamento seguito dalla Corte locale coerente logicamente e giuridicamente.

2.2 – Infondato è anche il quarto motivo che denuncia ancora violazione di legge (art. 1362 c.c.) con riguardo alle risultanze dell’ATP. Come si evince chiaramente dalla motivazione della Corte locale, le valutazioni sono state svolte in piena aderenza alla descrizione dei luoghi operata dalla ATP, pur nella problematicità, indicata dal giudice dell’appello, di tracciare una netta distinzione tra zone a giardino e zone ad orto tra loro vicine e in parte delimitate. Anche in questo caso la Corre, nel rispetto dei criteri ermeneutici degli atti di ultima volontà, ha cercato di individuare quale fosse la volontà della defunta e ha fornito al riguardo una adeguata giustificazione della sua conclusione, che, se pure opinabile, non si presta alle critiche avanzate, nemmeno sul piano motivazionale.

2.3 – Parimenti infondati sono il quinto motivo e il sesto motivo, che denunciano il vizio motivazionale (il quinto) e la violazione di legge (il sesto) in cui sarebbe incorsa la Corte nel valutare la parte di terreno ricompresa del legato, non avendo adeguatamente considerato la differenza terminologica esistente tra orto, giardino e terreno. La Corte locale ha effettuato un comprensibile sforzo nel distinguere le varie zone dell’unico terreno lasciato alle parti, cercando di valorizzare le espressioni della testatrice con riguardo alla sua effettiva volontà, ricostruendola anche sulla base della effettiva consistenza del terreno e delle sue diverse destinazioni.

Così ragionando ha distinto tra orto, giardino e terreno, avendo quest’ultimo termine una valenza anche comprensiva dei primi due. Ma il ragionamento seguito è chiaro e sufficiente a sorreggere la decisione assunta, non sussistendo violazioni di legge nel procedimento seguito e risultando il percorso motivazionale coerente logicamente e non censurabile in questa sede, seppure opinabile nella relativa conclusione.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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