Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13439 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FABIO ANTONIO E C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZIO 20/C, presso lo STUDIO LEGALE COGGIATI, rappresentata e difesa

dagli avvocati PAPA VANESSA, RICCI TOMMASO, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

18/04/2007 n. 450/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, FABIO ANTONIO & C. s.n.c., in persona di F.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 18-04-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento (limitandosi ad affermare, in modo del tutto indeterminato, che la durata ragionevole potrebbe essere di 2 o 3 anni), quella eccedente, e non ha indicato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.000,00; procedimento presupposto: gennaio 1995 – pendente al deposito del ricorso, giugno 2006).

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 7.650,00, per un ritardo di 8 anni e 5 mesi (durata ragionevole 3 anni) nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo, tenendo conto della inderogabilità dei relativi minimi tariffati. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.650,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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