Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13439 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FABIO ANTONIO E C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAZIO 20/C, presso lo STUDIO LEGALE COGGIATI, rappresentata e difesa
dagli avvocati PAPA VANESSA, RICCI TOMMASO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il
18/04/2007 n. 450/06 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, FABIO ANTONIO & C. s.n.c., in persona di F.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 18-04-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento (limitandosi ad affermare, in modo del tutto indeterminato, che la durata ragionevole potrebbe essere di 2 o 3 anni), quella eccedente, e non ha indicato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.000,00; procedimento presupposto: gennaio 1995 – pendente al deposito del ricorso, giugno 2006).
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 7.650,00, per un ritardo di 8 anni e 5 mesi (durata ragionevole 3 anni) nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo, tenendo conto della inderogabilità dei relativi minimi tariffati. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.650,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011