Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13439 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13508-2020 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di PADOVA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4549/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 4549/2019, depositata il 23/10/2019, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto, con atto di citazione notificato il 22/3/2018, da S.D., cittadino del Senegal,

avverso ordinanza del Tribunale del “15/1/2018”, che aveva respinto, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che essendo stata l’ordinanza del Tribunale, ex art. 702 quater c.p.c., letta in udienza e pubblicata lo stesso giorno, l’appello, ai sensi degli artt. 134 e 281 sexies c.p.c., avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa pubblicazione e non dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria, che non vi era neppure tenuta.

Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, S.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con i due motivi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 702 quater, degli artt. 134 e 176 c.p.c., nonchè degli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. in relazione all’art. 281 sexies c.p.c. ed al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, rilevando che il rito applicabile ai procedimenti in esame è quello di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., che non prevede la lettura del dispositivo in udienza e che il termine per impugnare decorreva dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta il “20/2/2018”.

2. Le censure da trattare unitariamente in quanto connesse sono fondate.

Va osservato che le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi di tale decreto legislativo, artt. 19 e 36, con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (Cass., 07/07/2016, n. 13830). Ne consegue che l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dal tribunale è esperibile, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 (Cass., 31/10/2016, n. 22119; Cass. 17624/2020).

La giurisprudenza di questa Corte registra opinioni dissenzienti circa l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 1, al termine per appellare le ordinanze pronunciate all’esito del primo grado del giudizio celebrato con le forme del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. (applicabilità ammessa da Cass. n. 16893 del 27/06/2018, sul presupposto che il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo; ma negata da Cass. n. 14478 del 06/06/2018, sul presupposto che l’art. 702 quater c.p.c. fa espressamente decorrere il termine per appellare solo dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza di primo grado).

Ma nel presente caso si verte in tema di dies a quo del decorso del termine breve di impugnazione (30 gg), se dalla comunicazione (nella specie, per quanto dedotto, comunque avvenuta) o dalla udienza, come ritenuto dalla Corte d’appello (sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 281 sexies c.p.c., norma, peraltro, dettata per i procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica e per la decisione a seguito di trattazione orale) ed il disposto normativo sia dell’art. 702 quater c.p.c. sia del D.Lgs. n. 22119 del 2016, art. 19, comma 9, sono inequivoci sulla decorrenza dalla comunicazione o dalla notificazione, nel caso di parte costituita (mentre, nel caso di parte contumace in primo grado, alla quale non va fatta la comunicazione di cancelleria, si è chiarito che il termine breve per impugnare decorre solo dalla notificazione della decisione ad opera dell’altra parte, operando altrimenti il termine lungo ex art. 327 c.p.c., Cass. 32961/2019).

E sempre con riferimento al solo termine lungo per impugnare questa Corte ha chiarito (Cass. 17311/2015) che “in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c.”; mentre il termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorre solo dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze (Cass. 19743/2014).

Peraltro, la circostanza che l’ordinanza del Tribunale ex art. 702 bis c.p.c. fosse stata preceduta da lettura in udienza, sul modello dell’art. 281 sexies c.p.c., è contestata dal ricorrente. Nella specie si verte in ipotesi di rito speciale per il quale il legislatore ha dettato una disciplina ad hoc, come sopra descritta.

Nè rileva, nel caso, la questione se l’appello vada proposto con citazione o con ricorso (Cass. SU. 28575/2018).

Giova aggiungere che la Corte d’appello non ha accertato se vi fosse o meno stata la dedotta comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale (in data 20/2/2018, rispetto ad ordinanza del Tribunale del 15/1/2018), avendo ritenuto che il termine breve di impugnazione decorresse comunque dalla data dell’udienza in primo grado in cui la decisione impugnata era stata assunta e quindi, in sede di rinvio, dovrà essere verificata la tempestività dell’appello.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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