Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13439 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33422/2006 proposto da:

Z.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato MEZZI

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO GIULIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.L. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 1739/2007 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato ERRICO EDOARDO, che la

rappresenta e difende con delega in calce al controricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

Z.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1051/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Prima Civile, emessa il 10/10/2006; depositata il 16/10/2006;

R.G.N. 1988/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GIOVANNI DE LUCA (per delega Avvocato EDOARDO

ERRICO);

udito il P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 13 – 28 giugno 2005 il Tribunale di Ravenna rigettava l’opposizione agli atti esecutivi spiegata da Z.T. ma riteneva fondata l’opposizione dalla stessa proposta all’esecuzione intrapresa da D.P.L..

Con sentenza in data 10 – 16 ottobre 2006 la Corte d’Appello di Bologna rigettava anche l’opposizione all’esecuzione e condannava la Z. a rimborsare alla D.P. le spese di entrambi i gradi.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la sentenza azionata dalla D.P. era immediatamente esecutiva con riferimento al capo accessorio delle spese; alla riforma della sentenza di primo grado conseguiva la liquidazione delle spese di entrambi i gradi.

Avverso la suddetta sentenza la Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La D.P. ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – Ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3. – La formulazione di entrambi i ricorsi non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sìa cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

4. – Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione (non specificate come se si trattasse di sinonimi) dell’art. 282 c.p.c.. Il tema affrontato è l’esecutorietà della sentenza di primo grado, che la Z. vorrebbe limitata alle pronunce di condanna. Ma il quesito finale si rivela astratto, poichè prescinde del tutto dai necessari riferimenti al fatto concreto e alla motivazione della, sentenza impugnata, della cui pronuncia – tra l’altro – non consente di individuare la natura.

Ragioni di completezza inducono comunque a rilevare che anche recentemente (Cass. n. 10162 del 2008) questa stessa sezione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale recepito dalla sentenza impugnata.

5. – La ricorrente incidentale denuncia: a) violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 10 c.p.c. e delle tariffe professionali di cui ai D.M. 24 novembre 1990, n. 392, D.M. del 5 ottobre n. 585 e D.M. 8 aprile 2004, n. 127; b) omessa liquidazione delle spese generali su diritti e onorari, anche in violazione delle tariffe professionali di cui ai D.M. 24 novembre 1990, n. 392, D.M. del 5 ottobre n. 585 e D.M. 8 aprile 2004, n. 127; c) difetto di motivazione in ordine alla determinazione delle spese e competenze e alla mancata liquidazione delle spese generali, nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

Siffatto modus censurandi si pone in contrasto con il carattere specifico dei motivi di ricorsi per cassazione prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto la trattazione cumulativa di tre censure diverse non consente la percezione immediata – senza necessità di ricorrere ad attività interpretativa – delle argomentazioni poste a sostegno di ciascuna.

Inoltre manca un momento di sintesi formulato con i criteri sopra enunciati e necessario ai fini del denunciato vizio di motivazione, mentre i quesiti di diritto non danno ragione di tutte le violazioni e false applicazioni di norme di diritto denunciate e prescindono dai riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

6. – Pertanto riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese del giudizio di cassazione compensate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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