Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13438 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 30/06/2016), n.13438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15078-2011 proposto da:

C.G., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

Roma, V.le Giuseppe Mazzini 142, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE CUFFARI, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

RUFFINO LETIZIA, (OMISSIS), L.M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate presso lo studio

Geraci, in Catania, via D’Annunzio 72, rappresentare e difese

dall’avv.to Diego Geraci;

– Controricorrenti e ricorrenti in via incidentale –

e contro

L.F. nato a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1191/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Vincenzo Pennisi per delega, che si riporta agli

atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. Limassi Lucio), che

conclude per l’inammissibilità del ricorso principale e inefficacia

di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., con atto di citazione notificato il 17 gennaio 1997, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania, R.L., L.F. e R.M. A. chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto al recesso ex art. 1385 c.c. dal preliminare con essi stipulato, con condanna dei convenuti al pagamento di Euro 120.000, pari al doppio della caparra versata, pii interessi legali, e chiedendo, altresì, che venisse dichiarato il suo diritto alla ritenzione dell’immobile, fino alla corresponsione di quanto dovuto.

A tal fine precisava che con scrittura privata del 31 ottobre del 1994 aveva concluso con i convenuti un contratto preliminare per la compravendita di un immobile sito in (OMISSIS), a fronte di un corrispettivo di Lire 118.000.000, di cui Lire 25.000.000 pagate contestualmente a titolo di caparra confirmatoria, Lire 35.000.000 da pagarsi ad integrazione della caparra entro il 31 dicembre 1994, e la restante somma di Lire 58.000.000 al contratto definitivo, da stipularsi entro trenta giorni dal rilascio del consenso alla cancellazione della ipoteca iscritta dal Banco di Sicilia spa sull’immobile in dipendenza del mutuo fondiario.

Con il medesimo atto, i promittenti venditori si erano impegnati ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione, alla transazione del giudizio dì revocatoria fallimentare intrapreso nei di essi confronti dalla curatela del fallimento Floridia spa, società costruttrice dell’immobile. Veniva stabilito un termine di sci mesi entro cui i prominenti venditori avrebbero dovuto conseguire la cancellazione dell’ipoteca e definire il giudizio di revocatoria.

Tuttavia, allo spirare del termine, i prominenti venditori non avevano ottenuto nè la cancellazione dell’ipoteca nè la definizione del giudizio di revocatoria fallimentare.

2. Si costituivano R.L., L.M.A. L.F., chiedendo il rigetto delle domande attrici, deducendo che, se pur allo stato ancora mancante, il certificato di abitabilità era in corso di rilascio, essendo noto al C. che le varianti edilizie introdotte in corso d’opera dalla società costruttrice erano oggetto di sanatoria. Chiedevano, di contro, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione del dedotto contratto per inadempimento del prominente acquirente, C., nonchè al risarcimento dei danni per avere detenuto l’immobile sine titulo e per avere apportato modifiche strutturali senza consenso di essi promettenti venditori.

3. Il Tribunale di Catania, espletata CTU, con sentenza del 29 agosto 2003, rigettava entrambe le domande risolutorie e compensava integralmente le spese processuali.

4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello R.L. deducendo l’erroneo rigetto della domanda restitutoria spiegata in primo grado, a fronte della acclarata impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della volontà di entrambe le parti di non procedere ad alcuna esecuzione, nonchè l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento.

Si costituiva C.G., il quale chiedendo il rigetto del mezzo di impugnazione principale, impugnava, altresì, in via incidentale la pronunzia di primo grado per avere il “tribunale ritenuto inadempimento di scarsa importanza, ai fini della decisione sulla legittimità dell’azionato diritto di recesso, la violazione del patto contrattuale con il quale i promittenti venditori avevano falsamente garantito che l’immobile era munito dei certificati di abitabilità conformità, sopraggiunti invece ad oltre cinque anni di distanza. lamentava, altresì, la violazione dell’art. 1453 c.c., comma 3, per avere il Giudice di primo grado consentito l’adempimento della prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione.

Con comparsa conclusionale C.G. avanzava, altresì, in via subordinata, domanda ex art. 2932 c.c..

Rimanevano invece contumaci F. e L.A..

5. La Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’appello principale, accogliendo invece l’appello incidentale e dichiarando, per l’effetto, la risoluzione del contrano preliminare per inadempimento dei prominenti venditori, condannando R.L. e F. e L.M.A., in solido tra di loro al pagamento, in favore di C.G., della somma di Euro 25.823,00 più interessi legali, il titolo di restituzione della caparra confirmatoria, rigettando, invece, il mezzo di impugnazione principale, Anche quanto alla domanda restitutoria dell’immobile, stante la tardività della domanda avanzata solo in appello. Dichiarava la Corte locale tardiva anche la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dal C. solo in sede di conclusionale.

5.1 – Il giudice d’appello evidenziava che l’immobile compromesso in vendita era privo, all’atto dell’esercizio del diritto di recesso, del necessario certificato di abitabilità, intervenuto solo nelle more del procedimento di primo grado, affermando l’inadempimento dei prominenti venditori ed, al contempo, la legittimità del rifiuto frapposto da C.G. alla stipulazione del definitivo nel novembre 1996. Infatti, i promittenti venditori non si erano semplicemente limitati ad assicurare la sussistenza di un requisito sostanziale dell’appartamento ma avevano dato per avvenuto, in contrasto col vero, il rilascio del certificato di abitabilità già al momento della stipulazione. Per questo motivo, contrariamente alla sentenza di prime cure che lo aveva ritenuto di scarsa rilevanza, il giudice d’appello poneva tale inadempimento alla base della pronuncia di risoluzione del preliminare. La Corte, dunque, riconosceva il diritto del C. ad esigere il doppio delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria, nelle quali però non ricomprendeva al somma di 35.000.000 qualificata come acconto e non come caparra.

6. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il sig. C.G., articolando due motivi di ricorso. Propongono controricorso e ricorso incidentale le sig. R.L. e L.M.A.. Avverso il ricorso incidentale resiste a sua volta con controricorso il sig. C., che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale.

1. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce il “contrasto di giudicati. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1385, 1453 e 1476 c.c. e art. 477 c.c., agli artt. 2 e 4 Cost., agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Motivazione omessa, insufficiente e contradfdittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. “.

Preliminarmente si richiede la rimessione della controversia alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto circa l’idoneità della mancanza del permesso di abitabilità a configurare “grave inadempimento”, tale da giustificare il compratore a chiedere la risoluzione del contratto. Infatti, il Tribunale di Catania ha seguito l’orientamento secondo cui la risoluzione è possibile solo nell’ipotesi in cui detta mancanza consegua alla carenza di un requisito sostanziale e non meramente formale, tale che la cosa venduta sia del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico sociale, ovvero quando il ritardo nell’ottenimento del certificato sia stato tale da comportare grave danno. la Corte d’Appello, invece, sembra aderire alla tesi contraria, ma neppure cita la giurisprudenza a supporto della erronea soluzione seguita, integrando anche per ciò il rilevato vizio di contraddittoria, insufficienza ed erroneità della motivazione.

Inoltre, la sentenza censurata incorre nel vizio di contraddittorietà, insufficienza o erroneità della motivazione laddove dichiara la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, mentre la domanda del sig. C.G. ha per oggetto il recesso del promittente compratore per inadempimento del prominente venditore. La Corte d’Appello non opera una diversa valutazione dei fatti accertati nel giudizio di prime cure, nè pone a sostegno della sua pronuncia fatti inesplorati nella pronuncia del Tribunale, citando anzi la giurisprudenza secondo cui “la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento ed alla commerciabilità del bene”, per poi giungere a conclusioni di segno diametralmente opposto, motivate in maniera contraddittoria ed insufficiente.

La soluzione adottata dalla Corte d’Appello non appare condivisibile in quanto l’argomento della erronea indicazione nel preliminare del certificato di abitabilità, per come rilasciato, non poteva giustificare una decisione diametralmente opposta a quella del tribunale, poichè in contrasto con l’insegnamento sopra richiamato della Corte di cassazione, che in questi casi esclude che possa essere pronunciata la risoluzione del preliminare.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1345 c.c., art. 1453 c.c., comma 2 (art 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di incostituzionalità anche alla luce della rigidità delle norme processuali art. 112 in relazione agli artt. 165, 166 e 183 c.p.c.. contrasto con i principi del Giusto Processo ton i principi del “Giusto Processo”.

Il secondo motivo di ricorso viene articolato in via subordinata, da esaminarsi in caso di mancato accoglimento del primo.

Il decorso di un considerevole lasso di tempo e l’intervento di sopravvenienze (quale, ad esempio, l’entrata in vigore dell’Euro) hanno, in realtà, sovvertito l’interesse del sig. C. al riconoscimento della legittimità del recesso dal contratto preliminare, sicchè, quantunque egli emerga formalmente quale parte vincitrice della causa, il suo interesse risulta sostanzialmente frustrato. A fronte di queste sopravvenienze, infatti, non risulta attuato nella tutela giurisdizionale l’originario interesse del C. a rientrare in possesso del proprio denaro ed acquistare un immobile similare a prezzo similare e con analoghe caratteristiche.

Proprio per questo l’odierno ricorrente, pur avendo originariamente richiesto con l’atto introduttivo del giudizio di prime cure una pronuncia dichiarativa del suo diritto di recesso, con l’appello ha formulato la richiesta una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che, tuttavia, è stata rigettata dalla Corte perchè “tardiva ed inammissibile”. La pronuncia della Corte d’Appello appare in contrasto con l’art. 3 Cost. e con le norme costituzionali in tema di “giusto processo”, in quanto si fonda su norme processuali che costringono il C. a rimanere esposto a circostanze qualificabili come “caso fortuito o forza maggiorè’ senza poter mutare la domanda di recesso in quella di adempimento.

Un principio di giustizia sostanziale richiede che il sig. C. non sia pregiudicato in maniera da imprevedibili eventi socio-

economici e che sia tutelato il diritto sostanziale coinvolto in causa, consentendogli di mutare la domanda iniziale di recesso in quella di adempimento senza che ciò sia considerato preclusione da norme di diritto, nè da interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali.

Conseguentemente si prospetta l’incostituzionalità della norma sostanziale art. 1453 c.c., comma 2, in relazione alle norme processuali citate, nella misura in cui non consente alla parte adempiente che ha chiesto il recesso dal contratto preliminare di effettuare la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c., mentre il contrario viene consentito per espressa previsione di legge, in qualsiasi fase e grado, alla parte che ha agito per l’adempimento.

B. Il ricorso incidentale.

I motivi del ricorso principale.

1. Col primo motivo si deduce:,violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e in relazione all’art. 1460 c.c., comma 2 e art. 1455 c.c.” ex art. 360 c.p.c., n. 3″.

2. Col secondo motivo si deduce: motivazione omessa insufficiente e contraddittoria nei stessi punti in fatto e in diritto reclamati al punto 1″.

Rilevano le ricorrenti, pur condividendo i principi di diritto enunciati nelle conclusioni del ricorso principale, che si debba giungere ad una conclusione diversa. In primo luogo in relazione alla licenza di abitabilità e di agibilità della cui inesistenza al momento della stipula del preliminare era consapevole l’odierna parte ricorrente, per sua stessa ammissione, come emerge dalla lettura dell’atto di citazione.

Il C. con il ricorso per Cassazione chiede “riaffermarsi il principio di diritto seguito dal Tribunale di Catania e disatteso dalla Corte Catanese secondo cui la risoluzione dei preliminare per inadempimento del venditore non può essere pronunciata ove in corso di causa si accerti che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche per l’uso proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate..”. In questo senso la pronuncia della Corte d’Appello di Catania è viziata da ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. poichè si è mossa in direzione antitetica rispetto all’impulso processuale dell’appellante, che pure non aveva sollevare alcuna specifica doglianza relativa all’art. 4 della scrittura privata (da cui si ricaverebbe che intermittenti venditori avrebbero dato per esistente il certificato di abitabilità già al momento della stipula del preliminare). Inoltre, la pronuncia del giudice d’appello si pone in contrasto con le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado in cui era stata accertata la gravità dell’inadempimento del sig. C. insita nel suo rifiuto di stipulare il contratto definitivo.

Il sig. C. ha sostenuto non solo la mancanza del certificato di abitabilità, ma anche che tale documento non poteva essere conseguito in alcun tempo a causa di carenze strutturali insuperabili. Si tratta di una circostanza smentita dalla CTU esperita in primo grado e non efficacemente contrastata dall’odierno ricorrente. Quest’ultimo si è rifiutato di stipulare l’atto pubblico, anche nel corso del giudizio di primo grado, una volta intervenuto il certificato di abitabilità sulla base dell’erroneo presupposto per cui, non essendo tale documento presente al momento della proposizione della domanda giudiziale, la sua produzione doveva ritenersi tardiva ed irricevibile. Ed intanto il sig. C. ha continuato a detenere l’immobile di fatto in forza del solo pagamento della caparra confirmatoria.

Tuttavia il rifiuto a stipulare l’atto pubblico può essere considerato legittima espressione di autotutela ex art. 1460 c.c., comma 1 solo quando sussista una corrispettivi tra i due inadempimenti e non anche quando l’eccezione sia invocata per mascherare la propria inadempienza, come nel caso di specie, dovendosi ritenere il rifiuto Opposto dal sig. C. contrario a buona fede ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2.

Il comportamento del sig. C. appare, quindi, malizioso nella misura in cui, essendo egli è consapevole dell’assenza di tale certificazione amministrativa, avrebbe potuto rifiutare la stipula del contratto preliminare, invece di servirsene per acquisire la disponibilità dell’immobile per oltre 16 anni.

Le ricorrenti evidenziano inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di preliminare di compravendita, l’eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità non può essere proposta laddove il promissario acquirente ne fosse a conoscenza già all’epoca della consegna del bene.

In più, nell’ipotesi di inadempimento reciproco nei contratti a prestazioni corrispettive e necessario operare un giudizio comparativo tra gli inadempimenti al fine di verificare quale delle due parti, in relazione agli interessi dedotti in contratto, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, finendo con l’addebitare l’inadempimento a quella parte che con il proprio comportamento colpevole abbia compromesso il sinallagma.

La pronuncia della Corte d’Appello di Catania, inoltre, nel pronunciare il principio secondo cui “il mancato rilascio del certificato di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di alliud pro alio” a meno che il compratore abbia espressamente rinunciato al requisito della abilabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza”, si pone in totale contrapposizione con i principi che emergono dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui “in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna da parte del compratore del certificato di abitabilità non determina in via automatica alla risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei venditori, dovendo essere verificata l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene”. Appare, quindi, illogica la decisione della Corte d’Appello laddove sottintende una indefettibilità del certificato di asbitabilità nella vendita dell’immobile destinato ad uso abitativo, nè l’operata interpretazione lessicale dell’art. 4 della scrittura privata intercorsa tra il C. e i prominenti venditori poteva essere posta a fondamento della pronuncia in assenza di una specifica censura del promissario acquirente.

3. Col terzo motivo si deduce: “Attività suppletiva e violazione del principio del petitum ex art. 360 c.p.c., n. 3”. La Corte d’Appello è incorsa nel vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in quanto, violando il principio del petitium ha pronunciato la risoluzione per inadempimento, pur avendo domandato l’appellante incidentale l’accertamento del proprio diritto di recesso.

C. Il ricorso principale è inammissibile per carenza di interesse.

1. Il ricorso principale è procedibile, pur non avendo la parte ricorrente depositato la copia notificata in data 31 marzo 2011 della sentenza impugnata (così come affermato nel suo ricorso, pag. 1 rigo 4), stante l’avvenuta produzione di tale copia da parte delle controricorrenti e ricorrenti in via incidentale e stante l’avvenuta tempestiva impugnazione sia con riguardo al termine breve (notifiche il 28 e il 30 maggio 2011, giorno di scadenza del termine breve) che cori riguardo al termine lungo di un anno (deposito della sentenza 28 ottobre 2010).

2. Il ricorso è inammissibile, come si è detto, per carenza di interesse.

2.1 – Quanto al primo motivo, va osservato che la Corte distrettuale, al di là di espressioni terminologiche non del tutto appropriate, ha in realtà accolto l’appello incidentale proposto dall’odierno ricorrente principale, dichiarando la legittimità del recesso e il suo diritto alla a trattenere il doppio della caparra confirmatoria.

Il ricorrente non può dolersi dell’accoglimento del proprio gravame solo perchè la pronuncia della Corte distrettuale risulti poi per lui non più conveniente per ragioni di ordine esclusivamente economico. Occorre aggiungere che la Corte distrettuale non ha correlato alla mancanza del certificato di abitabilità la “nullità” del preliminare, nè ha sostenuto l’automatismo della risoluzione del contratto per inadempimento del prominente alienante in relazione alla oggettiva mancanza del certificato predetto, avendo invece considerato il mancato assolvimento di un impegno contrattuale preciso, quale l’avere garantito l’esistenza della certificazione suindicata.

2.2 – L’inammissibilità del primo motivo travolge anche il secondo, posto che l’allora appellante incidentale avrebbe ben potuto rinunciare al proprio gravame, mentre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1453 c.c., comma 2 (non regredibilità della domanda di risoluzione in quella di adempimento) è posta del tutto genericamente e in ogni caso è manifestamente infondata, trattandosi dì “scelta” del legislatore non connotata da irragionevolezza.

D. Il ricorso incidentale è inefficace.

Una volta ritenuto inammissibile il ricorso principale, quelli) incidentale tardivo, come nel caso in questione, va dichiarato inefficace posto che “in tema di giudizio di Cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per Cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)” (Cass. n. 6077 del 2015, Rv. 634913).

Il ricorso incidentale è tardivo, perchè proposto (richiesta di notifica del 2 luglio 2011), oltre i sessanta giorni dal momento dell’avvenuta notifica della sentenza alla controparte (31 maggio 2011), termine breve che decorre anche per il notificante. Deve condividersi l’arresto di questa Corte secondo cui “la notificazione di una sentenza (…) evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fa, pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve quindi realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento” (Cass. n. 9258 del 2015, Rv. 635337).

E. Le spese vanno poste a carico del ricorrente, affermandosi il condiviso principio secondo cui “in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di Cassazione non procede all’esame dell’implicazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.”. (Cass. n. 4074 del 2014, Rv. 630196).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e inefficace il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 Euro (duecento) per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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