Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13437 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/06/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 30/06/2016), n.13437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6176-2011 proposto da:

P.S. (OMISSIS), P.M.R.,

(OMISSIS), quali aventi causa da A.G., giusta atto

per notar Pizzuto del 9 luglio 2001, elettivamente domiciliate in

Roma, Via dei Gracchi 195, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MAZZEI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOLCE

CRISTIANO, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

LOPEDIL COSTRUZIONI SRL, in amministrazione giudiziaria, nella

perso dell’attuale rappresentante legale dott. T.L.,

all’uopo autorizzato giusta provvedimento della Agenzia ziole per

l’Amministrazione e Destizione dei beni sequestrati e confiscati alla

crimilità organizzata del 18 aprile 2011 (prot. n. 0005486),

elettivamente domiciliata in Roma, Via Stoppasi 1, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PITRUZZELLA, che la rappresenta e difende,

come da procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

G.D. to a (OMISSIS), C.U. to

a (OMISSIS), P.S. to a

(OMISSIS), G.G.G. to a (OMISSIS),

PE.GI. to a (OMISSIS), D.V. to a

(OMISSIS), G.F. to a

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1030/2010 della CORTI D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, dott. CAPASSO Lucio, che

conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 5 giugno 1998, A.G., in qualità di proprietaria dei fabbricati censiti alle part. 95, 97, 286 del fg. 31 del N.C.E.U. di Palermo, conveniva, dinzi al Tribule di Palermo, la s.r.l. LOPEDIL COSTRUZIONI, chiedendo che fosse accertato che le partt. 95, 97 e 286 del fg. 31 del N.C.E.U di Palermo erano di sua proprietà, che la società convenuta fosse condanta al loro rilascio ed all’arretramento delle costruzioni sino al rispetto delle distanze legali, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. Chiariva di avere appreso che in data 3 marzo 1990 la convenuta aveva ottenuto il rilascio dal Comune di Palermo della concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato da costruire sulle predette particelle catastali sulla base della falsa affermazione della titolarità del diritto di proprietà, che successivamente il provvedimento in via di autotutela era stato revocato per l’accertata appartenenza a soggetto diverso dalla richiedente dell’area da edificare, che la convenuta aveva comunque intrapreso opere edilizie su altro terreno limitrofo in violazione delle distanze legali rispetto al fabbricato insistente sulla part. 95 ed aveva occupato in assenza di titolo la part. 286.

2. Costituitasi, la LOPEDIL COSTRUZIONI s.r.l. contestava la pretesa dell’attrice, negando di avere mai occupato alcu particella di proprietà altrui e di avere violato le distanze legali, atteso che il suo Fabbricato si opponeva, non già a u parete edificata, ma allo spigolo dell’edificio dell’attrice. Tale circostanza escludeva, secondo la società convenuta, qualsiasi possibilità di sovrapposizione delle due murature la formazione di pericolose intercapedini, nonchè l’applicabilità alla fattispecie della normativa regolamentare richiamata dall’attrice.

3. In data 30.6.1999 intervenivano volontariamente in giudizio G. D., C.U., F.S., G.G. G., PE.Gi., D.V. e G. F., in quanto promissari acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato realizzato dalla convenuta ed interessato dalla vicenda giudiziaria, chiedendo il rigetto della domanda per il difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire dell’attrice e per l’infondatezza della pretesa aziota.

4. Istruita la causa anche mediante CTU, con sentenza del 29 ottobre 2002 il Tribule di Palermo, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che l’ A. era comproprietaria dei fabbricati sin in Palermo censiti al N.C.E.U. di Palermo al fg. 31, parti. 95 sub 1 e 2, 97 sub, 1 e 2, 286; condanva la LOPEDIL, ad arretrare l’edificio di (OMISSIS) di mt. 8,06 per il piano terra e di mt. 5,81 per i piani superiori ed al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in Euro 5.614,57.

4.1 – Per quanto ancora interessa in questa sede, rileva in punto di fatto il Tribule, quanto alle distanze fra il fabbricato dell’attrice e quello della convenuta, che la distanza tra il confine del lotto 95 dell’ A. ed il prospetto di piano terra del fabbricato della convenuta, secondo gli accertamenti effettuati dal CTU, variava (non essendo i confini, nè i due edifici paralleli fra loro) dai mt. 5,08 ai mt. 7.10, mentre la distanza tra il confine della particella (95) della attrice ed il prospetto dei piani elevati dell’edificio della convenuta variava dai mt. 7,33 ai mt. 9,35. Affermava, quindi, il Tribule che, sulla base degli artt. 51 e 57 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Palermo e di quanto affermato dal CTU, doveva concludersi che la distanza legale nel caso in esame andava individuata in mt. 13,14. Di tal che il fabbricato della convenuta andava arretrato di mt. 8,06 (mt. 13,14 – 5,08) nel piano terra e di mt. 5,81 (mt. 13,14 – mt. 7,33) nei piani superiori.

4.2 – Il Tribule, poi, in ordine alla circostanza che il fabbricato della LOPEDIL, non si opponeva ad u facciata del fabbricato A., ma ad uno spigolo vivo (con la conseguenza che la normativa richiamata dal CTU – art. 51 – non avrebbe potuto trovare applicazione al caso di specie), rilevava che l’art. 51 delle norme di attrazione al PRG regolava in modo esplicito la situazione di edifici paralleli o dotati di più allineamenti e prevedeva come metodo di misurazione il sistema di rette orizzontali. Di conseguenza, tale norma poteva trovare applicazione anche agli edifici che opponevano uno spigolo alla facciata altrui, potendosi creare un’intercapedine di ampiezza minima anche tra facciate disallineate, ove non poste a debita distanza.

4.3 – Il Tribule escludeva che nella fattispecie potesse applicarsi la previsione di cui all’art. 879, comma 2, atteso che i fondi appartenenti alle due parti erano contigui e non separati da pubblica via.

4.4 – Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, osservava il Tribule che la condotta della convenuta, in quanto contraria al precetto normativo integrativo del sistema codicistico, era già di per sè lesiva del diritto dominicale vantato dall’ A.. Non era necessaria u specifica attività probatoria, potendosi liquidare i danni in via equitativa in Euro 5.164,57.

5. Avverso tale sentenza proponevano appello G.D., + ALTRI OMESSI i quali chiedevano che fossero dichiarate immissibili, improcedibili e, comunque, rigettate le domande attrici, perchè infondate in fatto e diritto.

5.1 – Costituitasi, A.G. chiedeva il rigetto dell’appello ed, in via incidentale, che la LOPEDIL e i sigg. G., + ALTRI OMESSI condanti al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, tenendo conto che la LOPEDIL, utilizzando la cubatura sottratta all’attrice, aveva potuto costruire quattro appartamenti del valore di Lire 1.800.000.000 circa.

5.2 – All’udienza del 21 settembre 2007 al procedimento veniva riunito quello recante il 585/03 R.G. promosso dalla LOPEDIL COSTRUZIONI s.r.l. avverso la stessa sentenza.

6 – Con sentenza n. 1030/2010 del 21.7.2010, la Corte d’appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame, statuendo che la pronuncia impugta dovesse essere riformata nella sola parte in cui individuava in mt. 13,14 (anzichè in mt. 7,30) il distacco tra gli immobili per cui era causa.

Osservava la Corte locale che: a) la doglianza formulata dagli appellatiti in via principale era fondata nella parte in cui censurava la mancata considerazione, da parte del tribule, nell’individuazione della distanza da osservare tra gli immobili, della circostanza che uno di questi ultimi (in particolare, quelli) della A.) si contrapponeva all’altro (quello della L. s.r.l.) solo con uno spigolo dell’edificio, ma era infondata nella parte in cui faceva discendere da tale rilievo l’impossibilità di applicare le norme sulle distanze previste nei due PRG del 1962 e del 2002, atteso che le norme di attuazione del PRG del 1962 fanno richiamo alla possibile presenza di pareti fromeggiantesi in modo non parallelo; b) il CTU non aveva tenuto conto che, in base all’art. 59 del PRG n. 110/1962, nel caso in cui uno dei fronti o u delle facciate sia inferiore a mt. 6, la distanza va ridotta fino alla metà rispetto all’altezza del fabbricato; c) l’unico fronte dell’immobile della A. da prendere in considerazione era quello in corrispondenza dello spigolo (considerato come il punto più avanzato), con la conseguenza che, essendo lungo meno di 6 mt., il distacco tra gli immobili (rette, tra lo spigolo dell’immobile A. e l’edificio Lopedil) andava fissato in 7,30 mt. (29,20: 2 = 14,60: 2 = 7,30), anzichè in mt. 13,14 come stabilito dal tribule;

d) la predetta misura non andava ulteriormente ridotta del 10% in virtù della disposizione di cui all’art. 51 delle menziote norme di attuazione; e) premesso che l’immobile realizzato dalla impedii violava sia la normativa vigente al momento della costruzione sia quella attuale (introdotta nel 2002), essendo la prima (che prevedeva u distanza di mt. 7,30, in luogo di quella di mt. 10,00 fissata dal PRG del 2002) più favorevole per il trasgressore, l’immobile da quest’ultimo eretto doveva essere arretrato alla distanza di mt. 7,30 dallo spigolo dell’edificio A..

7. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P. S. e P.M.R. (nella qualità di aventi causa di A. G.), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Lopedil Costruzioni s.r.L., la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi. Non hanno svolto difese gli intimati G.D., + ALTRI OMESSI . Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo rilevata la legittimazione al processo delle ricorrenti principali, in quanto eredi dell’appellante incidentale, come da atto notaio Pizzuto del 9 luglio 2001, circostanza questa non contestata dalle controparti.

A. Il ricorso principale è infondato e va respinto per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.

I motivi del ricorso.

1. Con il primo motivo le ricorrenti in via principale hanno dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per essere la sentenza impugta in contrasto con la sentenza n. 98/1997, passata in giudicato, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in data 8.5.1997, con la quale era stato accertato, sulla base delle conclusioni del Genio Civile di Palermo, che il distacco tra la cuspide della part. 95 ed il corpo di fabbrica denomito A era di m. 7,75, a fronte di m. 12,75 richiesti dagli artt. 51 e 57 delle norme di attuazione al PRG del 1962.

1.1 – Il motivo e immissibile e comunque è infondato. La sentenza n. 98 del 1987 del giudice amministrativo (che in tesi sarebbe passata in giudicato, mancando comunque attestazione in tal senso addirittura da prima della citazione di primo grado, notificata il 5 giugno 1998 e prodotta in primo grado di giudizio) non è stata valutata dal tribule con la sentenza del 29 ottobre 2002, nè tale rilevanza del giudicato esterno figura tra i motivi di appello (sia principale che incidentale). Se si ritiene che il tribule abbia, quantomeno implicitamente, rigettato l’eccezione (in senso ampio) di giudicato esterno, avendo, da un lato, ritenuto ammissibile la produzione documentale attorca (che comprendeva la sentenza del giudice amministrativo) e dall’altro disposto c.t.u. per il calcolo delle distanze, (c.t.u. recepita nella sentenza di primo grado), sarebbe stato necessario avanzare uno specifico motivo di appello, posto che il rilievo d’ufficio in ogni stato e grado del giudicato esterno (vedi Cass. 11365/15; 25903 del 2014; 6/1/02/14; 16675/11), postula pur sempre che sulla questione (rilevanza giudicato esterno) il giudice di merito non si sia, neppure implicitamente, pronunciato.

Ove, invece, si voglia sostenere che, al di là della produzione documentale, l’esistenza del giudicato esterno non venne mai eccepita dalle parti interessate, nè in primo grado, nè in appello e che entrambi giudici di merito non pronunciarono su tale questione, la sentenza di appello risulterebbe revocabile ex art. 395 c.p.c., n. 5 e non già ricorribile per cassazione (Cass. SU 21493/10; nonchè Cass. 155/14). Del resto, la dante causa delle odierne ricorrenti principali, che pure ebbe a propone appello incidentale, non si dolse della violazione del giudicato esterno. In ogni caso, va osservato che l’indicato giudicato non riguarda le stesse parti processuali, e che, infine, la conformità del realizzato all’assenti”) (perchè questo era l’oggetto del giudicato del giudizio amministrativo), non rileva di per sè nel giudizio civile relativo al rispetto delle distanze legali.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti principali hanno dedotto la violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e la violazione dei principi sull’immediata applicabilità dello ius superveniens in tema di distanze legali – art. 873 c.c..

2.1 – Il motivo è immissibile per genericità e comunque è infondato. La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dell’immediata applicazione dello ius superveniens (costituito nel caso di specie, dal nuovo ordito regolamentare del 2002. Ha evidenziato l’insussistenza di preclusioni alla sua applicazione discendente da eventuale “giudicato” formatosi al riguardo (giudicato, si badi, formatosi dal contenzioso in sede civile, non già dal giudizio amministrativo che non viene menzioto in alcu parte della gravata pronuncia, nemmeno come “antefatto storico -giuridico”) e ha valutato la ricaduta dell’applicazione al caso di specie del “vecchio” e del “nuovo” regolamento, sfornito il secondo della discipli della “riduzione” dei distacchi, pervenendo alla conclusione dell’applicazione del vigente piano regolatore generale perchè più favorevole per i convenuti.

3. Con il terzo motivo le signore P. denunciano violazione, anche dal punto di vista dell’interpretazione della legge (art. 12 disp. Gen.), degli artt. 51, 57 e 59 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Palermo del 1962 e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In particolare, le ricorrenti, dopo aver riportato il testo degli artt. 51, 57, 59 e 72, rilevano che: a) la riduzione indicata dall’ari. 51 non andrebbe applicata; h) l’art. 57, non base in tenia di distacchi, sarebbe stato applicata in modo errato in quanto, preesistendo dal 1939 nel lotto confinte la costruzione della A., l’arretramento era a carico della L., che doveva rispettare dal confine la distanza necessaria a rispettare i distacchi secondo le previsioni delle norme in quel tempo vigenti; c) di conseguenza, considerato che l’altezza del fabbricato era pari a m. 29,20 (applicando gli artt. 72 e 59), il distacco doveva essere pari individuato nella metà dell’altezza effettiva (art. 59) e cioè in m. 14,60 (29,20: 2).

3.1 -1l terzo motivo è infondato. Il motivo affronta due questioni:

La prima. Le ricorrenti assumono l’errata applicazione dell’articolo 51 delle NTA del piano regolatore del 1962, ma non censurano, specificamente, la ratio decidendi della Corte distrettuale secondo cui l’art. 59 delle predette NTA “assorbe” la riduzione prevista dall’art. 51 delle stesse, calcolandosi un’unica riduzione del rispetto della distanza, per così dire, “ordiria” prevista dall’art. 57 della nta. (v. cent. pag 15).

La seconda. Viene prospettata l’erronea interpretazione dell’art. 57 della NTA per mancata considerazione dell’incidenza dell’art. 72. In definitiva, mancherebbe l’applicazione del criterio ermeneutico legale “sistematico” nell’interpretazione dell’ordito normativo del vecchio piano regolatore generale. Si tratta di “questione nuova” non dedotta nel progresso grado nè con motivo di ricorso incidentale nè in via di eccezione alla deduzione degli appellanti principali.

Inoltre, la assetata incidenza dell’art. 72 era stata già esclusa quantomeno implicitamente dal tribule. Se vi fosse stato motivo di appello la censura sarebbe stata quella di omessa pronuncia di un motivo di appello e si sarebbe dovuta articolare con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 4. Infine, il regolamento edilizio del 1962 (nella specie applicato siccome più favorevole) è temporalmente antecedente al D.M. n. 1444 del 1968. Sicchè ogni questione di contrasto con norme inderogabili del D.M. predetto è mal posta (vedi ricorso foglio 66).

Quanto al vizio di motivazione, occorre osservare che la sentenza non si presta a censure sul piano della coerenza logica e della correttezza giuridica. Va, a tal riguardo, ricordato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesamire il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sono il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosi liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 24679 del 2013).

4. Con il quarto motivo le ricorrenti deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivi) per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che la corte di merito avrebbe rigettato la loro impugzione incidentale concernente la questione dei danni patiti, motivando “in poche righe” e affermando la genericità dell’appello incidentale sul punto.

4.1 – Il motivo è in parte immissibile e in parte infondato.

Immissibile perchè la censura, già nell’epigrafe, prospetta l’ipotesi della “omissione” unitamente alla contraddittorieta della motivazione”, ipotesi queste logicamente tra loro inconciliabili. Nel merito perchè la censura nel suo insieme si riduce alla sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie segtamente pertinenti alla valutazione della entità dei danni richiesti. A fronte della motivazione resa sul punto dalla corte d’appello (… il primo, giudice aveva già chiaramente rilevato che il danno specifico non era stato provalo e che le altre deduzioni riguardavano il vantaggio ricavato dalla LOPEDIL e non il danno subito dalla A.. Ed a fronte di tali affermazioni L’ A. si è limitata a reiterare le proprie tesi, mentre, per per sottrarsi alla centa censura censura genericita, avrebbe dovuto confutare le argomentazioni svolte dal Tribule, all’uopo, adducendo specifiche ragioni di fatto e di diritto”), le ricorrenti anche nella presente sede si limitano a reiterare le medesime censure generiche, senza confutare specificamente quanto dedotto dalla corte di merito.

B. Il ricorso incidentale è parimenti infondato, per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.

1. Con il primo motivo la L. Costruzioni s.r.l. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 57 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Palermo, nonchè la violazione dell’art. 873 c.c. e la contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). In particolare, secondo l’assunto della ricorrente in via incidentale, i giudici di merito non avrebbero considerato che il fabbricato della A. si contrapponeva a quello della Lopedil non con u parete, ma con uno spigolo, e non avrebbero chiarito “sulla base di quale disposizione e/o prinmcipio alla ipplicabilità delle norme di attuazione del PRG non può conseguire l’applicazione della normativa dettata dal c.c.” (vale a dire, dell’art. 873 c.c.).

1.1 – Il motivo è infondato. Prospetta questioni già avanzate dal secondo motivo del ricorso principale e ne condivide le sorti.

Correttamente la corte distrettuale ha affermato che le norme regolamentari relative alle distanze legali trovino applicazione anche nel caso di antagonismo tra un angolo (o “vertice” o “cuspide”) di un fabbricato ed u parere della finitima costruzione (vedi Consiglio di Stato 46/04 e confronta Cass. 4715/01), occorrendo per integrare quanto dedotto dal ricorrente incidentale solo la contrapposizione di due spigoli non incrociatisi tra di loro (vedi Cass. 5149/82).

2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha denunziato la violazione e falsa applicazione dell’art. 879 c.c., nonchè il difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), deducendo che, poichè entrambi i fabbricati per cui è causa confino con la pubblica via, sarebbero ipplicabili le norme sulle distanze nelle costruzioni.

2.1 – Il motivo è in parte immissibile e in parte infondato.

Occorre rilevare che la corte di merito si è limitata a rilevare la genericità della doglianza già avanzata in tale sede, deducendo che il tribule aveva specificamente affrontato la questione disattendendo l’eccezione difensiva con argomentazioni e considerazioni che non erano state minimamente confutate dall’appellante (pag. 23, punto 12., della sentenza). La ricorrente incidentale, a fronte di tali affermazioni, non trascrive nè le considerazioni contenute nella pronuncia di primo grado nè le censure svolte, sul punto, con l’appello incidentale e che la corte distrettuale ha ritenuto “generiche” ex art. 342 c.p.c. (v. sent. pag 23). Di qui l’immissibilità della censura.

In ogni caso, nel merito, occorre osservare che l’art. 879 c.c., comma 2, richiede che tra i due fabbricati si interponga u via pubblica o comunque uno spazio nel quale gravi u servitù di uso pubblico. In siffatta ipotesi, inoltre, non si applicano le disposizioni codicistiche ma quelle degli strumenti urbanistici locali.

3. Con il terzo motivo la Lopedil deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in ordine al risarcimento del danno, nonchè difetto di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), sostenendo che la corte d’appello non avrebbe dato contezza dei criteri seguiti per la quantificazione in via equitativa del danno riconosciuto alla A..

3.1 – E’ infondato. La censura è speculare al quarto motivo del ricorso principale. Si tratta di censura generica e che, in ogni caso, involge questioni relative all’apprezzamento di merito sull’entità dei danni derivanti dalla costruzione a distanza superiore a quella prescritta dalle norme regolamentari. Non sussiste la dedotta violazione di legge, ne il vizio di motivazione, come anche chiarito con riguardo all’omologo motivo del ricorso principale.

C. Spese compensate in ragione del rigetto di entrambi i ricorsi.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi. Spese compensate.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. Pe.An..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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