Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13437 del 01/06/2010
Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26041/2006 proposto da:
B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato
CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, rappresentato o difeso dall’avvocato
TUFARIELLO Giovanni con delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSITALIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1834/2005 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, emessa il 21/07/2005; depositata il 02/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la
inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 febbraio 2002 il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere attribuiva la responsabilità del sinistro all’origine della controversia nelle rispettive misure del 70% all’attore B.P. e del 30% al convenuto S. M..
Con sentenza in data 21 luglio – 2 settembre 2005 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’appello del B. osservando per quanto interessa: il B., in sosta sul lato della strada, si era immesso sulla medesima e aveva eseguito manovra di svolta o di conversione non avvedendosi del sopraggiungere, a velocità non moderata, del S..
Avverso la suddetta sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il S. e gli altri intimati, Assitalia Assicurazioni S.p.A. e Generali Assicurazioni S.p.A. non hanno espletato attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, che non specifica.
Pertanto la doglianza contravviene al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, norma che impone al ricorrente per cassazione, a pena d’inammissibilità, d’indicare a corredo di ciascuno dei motivi le norme su cui essi rispettivamente si fondano.
D’altra parte le argomentazioni poste a sostegno prescindono totalmente dalle norme di diritto per attestarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. In tal modo si rendono indispensabili l’esame delle risultanze processuali e le conseguenti valutazioni fattuali, attività che sono inibite al giudice di legittimità e riservate al giudice di merito.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010