Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13436 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO BRUNO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SIDMA S.R.L. N. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Curatore Avv. A.E., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso l’avvocato MARCO MOSTARDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BORZA FRANCESCO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato M. MOSTARDA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

il P.G. dott. LETTIERI Nicola non ha nulla da osservare.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 21.7.2003, depositata il 22.3.2004, il Tribunale di Salerno, accogliendo la domanda revocatoria proposta dal curatore del Fallimento della Sidma s.r.L, dichiarato con sentenza del 17.10.1991, dichiarava la inefficacia dell’atto di compravendita concluso tra G.M. e la società Sidma s.r.l. in data 20.9.1989 a mezzo notaio Pessolato, avente ad oggetto un immobile adibito ad ufficio, facente parte del fabbricato in (OMISSIS).

Detta sentenza veniva impugnata dalla G., dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, la quale contestava la decisione con riferimento alla ritenuta sproporzione tra il valore ritenuto dal C.T.U. ed il prezzo pagato per l’immobile compravenduto, assumendo che erroneamente era stato calcolato, come facente parte dell’immobile, un vano di mq. 21,73, confinante con quello oggetto di causa, ma da questo distaccato in precedenza ed aggiunto ad altro immobile.

Con sentenza del 30.4.2009, depositata il 25 maggio 2009, la Corte d’Appello adita rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Fallimento Sidma s.r.l.

ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che il giudicante non avrebbe preso in considerazione l’errore di fatto commesso dal c.t.u. nella elaborazione della consulenza, non avendo questo tenuto conto, al fine di determinarne il valore di mercato, della intervenuta variazione di consistenza della unità immobiliare oggetto di revocatoria.

Il ricorso devesi ritenere inammissibile, essendo privo del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., il quale dispone che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, detta censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr. cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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