Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13436 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16692-2018 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

MAGGIORE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

SOC 3P SERVICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22560/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

II Tribunale di Roma, con sentenza n. 22560/2017, depositata in data 1/12/2017, – in controversia concernente opposizione, promossa dalla 3P Service srl nei confronti del Comune di Roma (poi Roma Capitale), a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale si era ingiunto a quest’ultimo il pagamento della somma di Euro 713,51, oltre spese, a favore della prima (quale cessionaria della C.A.R.A. snc), che aveva stipulato contratto di appalto con la Prefettura di Roma per l’affidamento del servizio di depositeria giudiziaria delle automobili confiscate, a titolo di compenso per l’attività di custodia e conservazione di un veicolo, dal 5//2011 alla data della demolizione, nel giugno 2004, con chiamata in causa della Prefettura di Roma, quale asserito soggetto debitore, trattandosi di spese di custodia di veicolo sottoposto a sequestro e/o fermo amministrativo, – ha parzialmente riformato la decisione del Giudice di Pace, che aveva respinto l’opposizione e confermato l’ingiunzione opposta.

In particolare, il giudice d’appello, respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, ritenendo che le spese in esame devono essere poste a carico dell’Amministrazione di appartenenza degli agenti operanti (nella specie, agenti della polizia locale del Comune di Roma), e di improponibilità o inammissibilità del frazionamento del credito (avendo la creditrice agito in relazione a specifico rapporto), sollevate da Roma Capitale, ha sostenuto che andava accolto la doglianza in punto di interessi, liquidati in sede monitoria ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, da determinare nella misura legale dalla data della diffida di pagamento al soddisfo, essendo l’affidamento de veicolo in custodia anteriore all’8/8/2002 di entrata in vigore della suddetta legge.

Avverso la suddetta pronuncia, Roma Capitale (già Comune di Roma) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato il 29/5/2018 nei confronti UTG-Prefettura di Roma (per la quale resiste con controricorso il Ministero dell’Interno) e nei confronti della 3P Service srl (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 112 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito al giudicato esterno eccepito dall’Amministrazione comunale in relazione alla propria carenza di legittimazione passiva (rappresentato da varie pronunce emesse, in sede di merito, in relazione a medesime questioni di diritto); con il secondo motivo, si denuncia poi, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 112 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito al giudicato esterno, eccepito dall’Amministrazione comunale in merito all’inammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, per avere la cessionaria del credito proposto molteplici domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione del suo unico credito, corrispondente al singolo contratto di custodia (essendosi prodotte sentenze del Giudice di Pace del 2014 rese in altri giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto analogo rapporto giuridico).

2. La prima censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 2731/2017) “la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto” (cfr Cass.5508/2018; Cass. 15737/2017).

2.1. La doglianza (a parte il fatto che il giudice di merito ha risolto la questione sostanziale sottoposta al suo esame in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, legittimata passivamente in merito alla domanda del custode, il quale agisce per il riconoscimento delle spese sopportate, è, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, comma 1, l’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, senza che rilevi la circostanza che la custodia, essendo impossibile o non conveniente presso lo stesso ufficio, sia stata affidata ad un soggetto diverso”, Cass. 26 marzo 2015, n. 6067) è, in ogni caso, anche infondata.

Va premesso che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 2313/2010; Cass. 23989/2014/X).

Invero, ricorre l’effetto preclusivo del giudicato esterno, allorchè tra il giudizio in corso e quello definito, con sentenza inoppugnabile, sussista, oltre che identità di parti, una piena identità di causa petendi e di petitum, i il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi; invero, avuto riguardo all’identità di causa petendi, rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (cfr. Cass. 14593/2004, nel caso di specie, questa Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza di un giudicato costituito da un precedente giudizio in cui venivano azionati crediti relativi al mancato pagamento di oneri consortili in riferimento a un anno differente rispetto a quello dedotto in causa, e di conseguenza aveva negato efficacia di giudicato alla esclusione della responsabilità solidale tra condominio e condomini, affermata in quella sede; Cass. 16688/2018).

Nella specie, si trattava di rapporti giuridici distinti, che avevano dato luogo a prestazioni diverse, i cui crediti da compenso erano stati azionati separatamente, con conseguente insussistenza degli effetti del giudicato ex art. 2909 c.c. e la stessa ricorrente deduce ce il contenuto delle distinte pronunce passate in giudicato concernerebbe “analogo rapporto giuridico “om le medesime “questioni di diritto”.

3. La seconda censura è del pari infondata.

La ricorrente non censura la pronuncia impugnata in punto di ritenuta infondatezza dell’eccezione, sollevata da Roma Capitale, di abusivo frazionamento del credito da parte della cessionaria 3P Service (sussistente, secondo Roma Capitale, alla luce di orientamento di questo giudice di legittimità, Cass. SU 23726/2006; Cass. 19898/2018), ma invoca la violazione del giudicato esterno, a causa del mancato accoglimento della medesima eccezione in altri giudizi.

Valgono pertanto le medesime considerazioni già svolte nel precedente paragrafo.

Va rilevato che questa Corte ha già deciso analogamente altro giudizio tra le stesse parti, involgente le medesime questioni (Cass. 18994/2020).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza nel rapporto ricorrente/Ministero controricorrente, non avendo invece l’intimata 3P svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 600,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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