Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13436 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26301-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA, 47, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BASILE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA DANUSSI;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente

della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLONNA 355 C/O l’UFFICIO DELLA REGIONE F.V., rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA SILVESTRI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 5874/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.A. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine, depositata in data 15 dicembre 2015, che aveva rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 95 del 2014, che aveva respinto il ricorso di C.A. avverso il provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale dei punti.

2. Questa Corte, con ordinanza 12 marzo 2018, n. 5874, in accoglimento del terzo motivo di ricorso cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa al Tribunale di Udine, in diversa composizione.

3. Contro l’ordinanza, nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso, ricorre per revocazione C.A..

Resiste con controricorso la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorrente lamenta che questa Corte, avendo stabilito che “il reintegro dei punti patente decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso di recupero (D.M. 29 luglio 2003, art. 9), nella specie rilasciato in data 23 gennaio 2013, essendo irrilevante, a fronte della chiara dizione della norma, la circostanza che il ricorrente avesse concluso la frequenza del numero minimo di ore di recupero (10) alla data del 22 gennaio 2013”, avrebbe dovuto accogliere invece di rigettare il primo motivo di ricorso. Il rigetto sarebbe stato determinato dall’avere supposto inesistente un fatto, la perdita totale dei punti, la cui verità è stata positivamente stabilita dalla Corte medesima, ossia che il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell’attestazione del corso di recupero.

Il motivo è inammissibile, non configurando il vizio denunciato l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4. Questa Corte ha considerato il fatto che l’attestato di frequenza del corso è stato rilasciato in data 23 gennaio 2013, ma non l’ha considerato rilevante ai fini della perdita dei punti della patente, essendo il saldo punti risultato già azzerato alla data del 22 gennaio 2013, così che il vizio denunciato non è riconducibile all’errore di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, ma ad un eventuale errore di giudizio o di valutazione, errore quest’ultimo non denunciabile avverso i provvedimenti di questa Corte di legittimità. Come hanno precisato le sezioni unite con la pronuncia n. 8984/2018, “il combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; nè, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicchè non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione”.

II. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione controricorrente, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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