Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13435 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G.

18588/2020 sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. R.G.

18260/2017 del 14/05/20, nel procedimento pendente tra:

E.G.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI, da una parte, IL BETTOLINO

COOP SOCIALE SC, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. IMMACOLATA ZENO che chiede

dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza elevato

d’ufficio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna, sezione imprese, richiede d’ufficio il regolamento di competenza, nei confronti di E.G.H. e della Coop. Soc. Il Bettolino s.c., avverso l’ordinanza del 6 novembre 2017 con cui il Tribunale di Reggio Emilia, giudice del lavoro, ha declinato la propria competenza per materia in ordine all’impugnazione proposta da E.G.H. della delibera di sua esclusione da socio della cooperativa.

E.G.H. aderisce alla richiesta.

La Coop. Soc. Il Bettolino s.c. non svolge difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Secondo il Tribunale di Bologna, la competenza a decidere sulla delibera di esclusione di E.G.H. dalla cooperativa spetterebbe per connessione al Tribunale di Reggio Emilia, investito dell’impugnazione del licenziamento pure intimato dalla stessa cooperativa.

Ritenuto che:

Il ricorso è inammissibile.

Stabilisce l’art. 45 c.p.c., che, “quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28, la causa nei termini di cui al all’art. 50, è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”.

Questa Corte ha da tempo posto in correlazione la norma con l’art. 38 c.p.c., che, nel disciplinare l’eccezione e rilevazione di incompetenza, al suo comma 3, stabilisce che “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28, sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183”, i.e. alla prima udienza, individuando, di conseguenza, in questa previsione anche il termine ultimo per la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.

Il principio, anche di recente ribadito, è il seguente: “Il regolamento di competem.za da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato aspetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perchè la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo” (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27731).

Nel caso in esame il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato d’ufficio la questione di competenza funzionale in prima udienza, ha rinviato ad udienza ulteriore, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, e riservando all’esito ogni eventuale ulteriore determinazione anche in ordine alla questione rilevata, come risulta dal verbale dell’udienza menzionata.

La richiesta di regolamento è dunque inammissibile perchè tardiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento e rimette la causa al Tribunale di Bologna per il prosieguo.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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