Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13435 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26382/2006 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GALLO Attilio giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURIGO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del vice

direttore della società, Dott. G.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RUDEL Raoul, che lo rappresenta e difende giusta delega

in calce al controricorso;

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato

SESTITO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALIPERTI

VINCENZO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PE.SI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 694/2006 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, emessa il 1/02/2006, depositata il 31/03/2006 R.G.N.

139/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato RUDEL RAOUL;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., premesso che il (OMISSIS), mentre in (OMISSIS) circolava alla guida del suo ciclomotore Honda, veniva urtato da un’auto Fiat Uno condotta da Pe.Si., che non aveva rispettato il segnale di stop, riportando lesioni personali e danni al motociclo, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di S. Maria Capua Vetere sia la Pe. che l’assicuratrice soc. Zurigo per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detto sinistro.

La convenuta soc. Zurigo contestava la fondatezza della domanda, mentre la Pe. restava contumace.

Il giudice adito respingeva la domanda, essendo emerso che la Pe. non era proprietaria dell’auto da lei condotta.

Appellata la sentenza dal C., e costituitisi in giudizio gli appellati Zurigo e P.F., quest’ultimo convenuto per la prima volta nel giudizio d’appello quale proprietario dell’autovettura Fiat Uno, che resistevano al gravame, con sentenza depositata il 31.3.06 il Tribunale di S.M.C.V. rigettava l’appello e dichiarava inammissibile quello proposto nei confronti del P..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., con tre motivi, mentre la s.a. Zurich Insurance Company (già s.a. Zurigo) ha resistito con controricorso e nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati Pe. e P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., avendo erroneamente il giudice d’appello omesso di rilevare d’ufficio la mancata instaurazione di un contraddittorio integro in primo grado, nonchè dell’art. 2054 c.c., per avere lo stesso giudice omesso – in sede di accertamento del merito della causa, previa integrazione del contraddittorio – di condannare i convenuti litisconsorti al risarcimento dei danni e delle spese in favore del ricorrente.

Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza e del procedimento d’appello sia per violazione dell’art. 132 c.p.c. (inesatta trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti) che per quella dell’art. 102 c.p.c. (mancata integrazione del contraddittorio).

Con il terzo motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere il Tribunale rigettato l’appello nonostante il riconoscimento, nel corso della motivazione stessa, della nullità del giudizio per la mancata chiamata in causa dell’effettivo proprietario dell’auto danneggiante.

Va preliminarmente rilevato che il controricorso della s.a. Zurich Insurance Company va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale a favore del difensore che lo ha sottoscritto.

A norma dell’art. 370 c.p.c., comma 2, infatti, “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c., in quanto è possibile”, per cui l’atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.), mentre nel caso di specie manca tale procura, risultando dal controricorso stesso l’indicazione ad una procura “in calce alla copia notificata dell’atto di citazione” e, perciò, non rilasciata espressamente per il giudizio di cassazione.

Ciò premesso, si rileva che i tre motivi, che si concludono con la formulazione dei rispettivi quesiti di diritto e che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Premesso che il giudice d’appello ha correttamente evidenziato come sia stato proprio l’odierno ricorrente a convenire in giudizio dinanzi al giudice di pace la Pe. quale “proprietaria- conducente” dell’autoveicolo coinvolto nel sinistro, ne consegue che, pur nell’errore circa l’individuazione dell’effettivo proprietario del veicolo, non sussistevano affatto i presupposti necessari per disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

Infatti, la necessità o meno dell’integrazione del contraddittorio va desunta dal tenore della domanda e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia (Cass. n. 3647/04; n. 16939/03) .

E’ altresì evidente che, individuato all’esito del giudizio di primo grado il nominativo dell’effettivo proprietario del veicolo, la sua citazione nel processo d’appello a titolo di integrazione del contraddittorio non poteva essere ritenuta ammissibile, in quanto lesiva del diritto alla difesa in danno di chi non è stato parte nel giudizio di primo grado.

Una volta accertato che, almeno formalmente, in primo grado sussisteva l’integrità del contraddittorio, non può imputarsi al giudice d’appello la mancata osservanza dell’obbligo d’accertamento ex officio in ordine a tale integrità.

Ed invero, tale obbligo sarebbe in concreto sorto soltanto se nel giudizio di primo grado si fosse posta una questione attinente all’integrità del contraddittorio, sulla quale il primo giudice o avesse omesso di pronunciare o avesse pronunciato in senso contrario alla sussistenza della questione stessa.

Quanto poi alla censura riguardante l’errore nella trascrizione delle conclusioni nell’epigrafe della sentenza impugnata, si rileva che tale erroneità importerebbe la nullità della sentenza solo quando le conclusioni effettivamente rassegnate non siano state esaminate, di guisa che sia mancata, in concreto, una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, quando dalla motivazione risulti che le conclusioni siano state effettivamente esaminate (come si riscontra puntualmente nel caso di specie), il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 4240/99; n. 6329/96).

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre, tenuto conto della natura delle questioni dibattute, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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