Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13434 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13735-2020 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GUIDO ERNESTO MARIA SAVIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 05/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – O.L., cittadino nigeriano, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 5 marzo 2020, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per il fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – L’unico mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando il decreto impugnato in ragione del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, mancato riconoscimento determinato, secondo il ricorrente, dalla valutazione di non credibilità formulata dal giudice di merito.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Il motivo spiegato è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.
Il ricorrente addebita al Tribunale di avergli negato la protezione umanitaria per averlo ritenuto non credibile: ma non è così, giacchè il Tribunale ha ritenuto “che dalla documentazione depositata non possa evincersi un adeguato livello di integrazione, attesa la brevità dell’attività lavorativa e l’esiguità della retribuzione, tenuto peraltro conto che si tratta di un contratto di tirocinio”. Il richiamo alla credibilità, che pure è contenuto nel decreto, evidentemente, si riferisce al contesto in cui il richiedente dovrà far ritorno, dal momento che esso non può essere ritenuto quel contesto che egli, con una narrazione non credibile, ha descritto.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021