Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13434 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6224/2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GRIECO Antonio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORSETTO GIORGIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI

Ornella, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOTI

PIERFRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1753/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 07/06/2005, depositata il

23/11/2005 R.G.N. 2234/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato GRIECO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17.10.03 N.M. proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Firenze avverso la sentenza n. 2384/02 con cui il Tribunale di Firenze, decidendo in merito alla responsabilità di un sinistro accaduto in (OMISSIS) il (OMISSIS) (il pedone S.A., attraversando una strada a senso unico di marcia non lontano dalle strisce pedonali, avrebbe fatto perdere al N., che percorreva la stessa via alla guida di un ciclomotore, il controllo di quest’ultimo, con conseguente caduta a terra), aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per le lesioni riportate in detto sinistro, proposta dal N. nei confronti del S..

L’appellato resisteva al gravame e con sentenza depositata il 23.11.05 la Corte d’appello di Firenze, in riforma dell’impugnata sentenza, ritenuto il concorso di colpa del N. nella misura del 40%, condannava il S. al pagamento in favore del N. della somma di Euro 25.045,00, oltre gli interessi e spese.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S., che si è affidato ad un solo motivo e ha depositato in atti anche una memoria, mentre l’intimato N. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c., avendo la Corte di merito ritenuto in modo erroneo e contraddittorio, pur avendo fatto propria la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta dal ricorrente, che sussistessero sufficienti prove dell’asserita turbativa della circolazione da parte del ricorrente stesso.

Il motivo non è fondato.

Va rilevato in via preliminare che la valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, per cui il relativo convincimento sì sottrae ad ogni sindacato di legittimità, se immune da vizi logici ed errori giuridici.

Tale sindacato, infatti, risulta legittimamente esercitatile solo quando la valutazione delle prove, incompleta e frammentaria, sia il frutto di un’indagine superficiale e logicamente incoerente.

Nel caso di specie tale particolare situazione va categoricamente esclusa, così come deve escludersi la denunciata contraddittorietà nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

Ed invero, quest’ultima ha proceduto ad un’attenta e minuziosa analisi delle dichiarazioni rese dai testi F. e B., nonchè degli altri elementi probatori acquisiti in atti (come la lettera racc.ta del N. al S.), traendone il ragionevole convincimento che “il repentino attraversamento della strada da parte del pedone, che aveva omesso di controllare se provenivano veicoli dalla propria sinistra, abbia determinato la caduta di N.M., costituendo la presenza del pedone improvviso intralcio alla circolazione”.

Deve, dunque, escludersi che detto convincimento sia stato il frutto di un’indagine sommaria e logicamente incoerente.

Va aggiunto, per completezza di motivazione, che le censure mosse dal ricorrente alla valutazione delle prove, soprattutto testimoniali, fatta dalla Corte di merito non risultano sorrette da una specifica indicazione delle contraddittorietà che inficerebbero, secondo il ricorrente, in particolare le prove testimoniali e che si sarebbero potuto evincere – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – solo se il ricorrente stesso avesse correttamente riprodotto nel ricorso il tenore esatto dei documenti (o almeno i passi più salienti e significativi di essi) il cui errato o inadeguato esame viene censurato: e ciò al fine di rendere possibile al giudice di legittimità, al quale è istituzionalmente precluso di ricercare direttamente le prove negli atti di causa, di valutare adeguatamente la motivazione della decisione gravata in rapporto ai punti controversi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità delle decisioni in merito, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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