Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13433 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9095/2010 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SALA GIOVANNI, MARIA GRAZIE CALI’,

RUFFO RICCARDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, Via Condotti 61/A rappresentato e difeso dagli avvocati,

FORNARO Giuseppe, ORLANDO MICHELE, ALVIGINI PAOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

3/03/09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato Federica Manzi, (delega avvocato Luigi Manzi),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per la trattazione in P.U..

La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.M., Dott. PATRONE Ignazio, esaminati gli

atti.

Fatto

OSSERVA

con ricorso d’appello con riserva dei motivi ex art. 433 c.p.c., comma 2, depositato il 18.3.2005, l’Azienda Ospedaliera di Padova impugnava la sentenza del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro – n. 133/2005 pubblicata il 18.10.2005, chiedendone, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione e, nel merito, il rigetto delle domande proposte dal Dott. C.G..

Con la citata sentenza era stata ordinata la reintegrazione del Dott. C. nelle mansioni in precedenza svolte, nonchè disposta la corresponsione delle retribuzioni dal giorno della sospensione cautelare alla reintegra e la condanna al risarcimento del danno all’immagine subito, liquidato in Euro 30.000 oltre accessori.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che anche la sospensione cautelare dal servizio dovesse essere disposta con le procedure di cui all’art. 7 Stat. Lav. ed assoggettata al principio di immediatezza.

Il Dott. C.G. si costituiva sull’istanza cautelare e ne chiedeva l’improcedibilità per assenza di esecuzione in atto.

Con ordinanza del 18.4.2005 la Corte d’appello di Venezia rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione non essendovi esecuzione in atto.

In data 29.11.2006 l’Azienda Ospedaliera di Padova depositava memoria insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di merito formulate con il ricorso ex art. 433 c.p.c..

Con memoria difensiva del 10.5.2007 il Dott. C. eccepiva l’inammissibilità per tardività della c.d. integrazione dei motivi d’appello in quanto intervenuta oltre l’anno dal deposito della sentenza, avvenuto il 18.10.2005.

Con ordinanza emessa a scioglimento di riserva depositata in data 10.7.2007 la Corte di Venezia rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 437 c.p.c., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine annuale per l’impugnazione dalla pubblicazione della sentenza anzichè dalla sua comunicazione a cura della Cancelleria.

Con sentenza n. 297/2008 la Corte Costituzionale dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con la citata ordinanza.

Con ricorso in riassunzione depositato il 28.11.2008 il Dott. C. riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte territoriale, chiedendo in via preliminare dichiararsi improcedibile, inammissibile o improponibile il ricorso ed appello avversari.

Con memoria in riassunzione depositata il 18.2.2009 si costituiva l’Azienda Ospedaliera di Padova riproponendo le conclusioni ed argomentazioni di cui alla memoria integrativa depositata il 29.11.2006.

Con sentenza del 3-3/28-9-2009, la Corte di Venezia dichiarava inammissibile l’appello perchè proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Azienda Ospedaliera di Padova con tre motivi, illustrato anche da memoria.

Resiste il C. con controricorso.

Diritto.

La sentenza della Corte d’appello di Venezia appare corretta, non essendo inficiata dai tre mezzi d’impugnazione, volti a dimostrare la tempestività del ricorso in appello e, comunque, l’applicabilità dell’istituto della remissione in termini previsto dall’art. 184 bis c.p.c..

L’appello, infatti, è stato correttamente dichiarato inammissibile perchè proposto oltre il termine ordinario annuale di cui all’art. 327 c.p.c..

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 18.10.2005, il ricorso in appello con riserva di motivi è stato depositato il 18.3.2005 e la memoria integrativa dei motivi è stata depositata il 29.11.2006.

E’ noto che nel rito del lavoro non opera la sospensione feriale dei termini d’impugnazione (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav. n. 11910/2003). E’ altresì consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’integrazione dei motivi d’appello deve avvenire entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, verificandosi, in difetto, il passaggio in giudicato (ex plurimis Cass. n. 12687/1999).

Le argomentazioni svolte dall’Azienda Ospedaliera di Padova circa l’effettivo conseguimento dello scopo del ricorso d’appello, pur se presentato con riserva dei motivi, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., o circa la possibilità di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., sono da ritenersi infondate.

Premesso che, il primo argomento, è contraddetto dalla stessa intestazione del ricorso avversario “ricorso in appello con riserva dei motivi ex art. 433 c.p.c., comma 2”, va comunque rilevato come l’Azienda non potesse, in ogni caso, al tempo del primo ricorso, proporre un valido atto d’appello.

Infatti, come da giurisprudenza conforme, nei procedimenti ai quali si applica il rito del lavoro non è ammissibile l’appello contenete l’articolazione dei motivi proposto prima del deposito della sentenza di primo grado, essendo consentito prima di tale momento, ex art. 433, comma 2, solo il gravame con riserva dei motivi e sempre che sia stata iniziata l’esecuzione sulla base del dispositivo (cfr. Cass. 04/13617; Cass. 04/4615); pertanto, come confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’impugnazione proposta contro il solo dispositivo va dichiarata inammissibile, salva la possibilità, ma qualora non siano decorsi i termini, di proporre nuova impugnazione contro la sentenza pubblicata (Cass. Sez. Un. n. 5617/98).

Quanto poi all’ulteriore difesa dell’Azienda riguardo al fatto che il termine annuale di impugnazione decorrerebbe dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, e non dal deposito stesso, va detto che è ormai ius receptum che, se la sentenza di primo grado non sia stata notificata, debba trovare applicazione, per l’impugnazione, il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., che decorre dal momento del deposito della sentenza e non da quello della sua comunicazione, restando estranea l’attività del cancelliere, al procedimento della pubblicazione, e non costituendo nè un elemento costitutivo, nè un elemento integrativo dell’efficacia (cfr. Cass. n. 17704/2010; n. 15776/2007; Cass. n. 11630/04).

Sul punto – come accennato – la Corte Costituzionale, investita della questione dal Giudice di secondo grado, ne ha rilevato la sua infondatezza (Corte Cost. n. 297/2008). Peraltro, va ritenuta non accoglibile la nuova richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., per contrasto con l’art. 24 Cost., non ravvisandosi ragioni per procedere in tale senso, come si ricava dalla stessa richiamata pronuncia della Consulta.

Infine, quanto chiarito comporta anche il rigetto del motivo di ricorso, concernente la asserita violazione dell’art. 184 bis c.p.c., stante l’assenza dei presupposti per la remissione in termini.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA