Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13433 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5161/2006 proposto da:

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI

Alberto, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA S.P.A., in persona del suo procuratore speciale A.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo

studio dell’avvocato BUZZELLI Dario, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 682/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Tredicesima Civile, emessa il 18/12/2004, depositata il 13/01/2005

R.G.N. 44601/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato BOZZELLI DARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del sesto

motivo e rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6.6.02 M.E. proponeva appello avverso la sentenza n. 31579/01 del Giudice di pace di Roma, con la quale quest’ultimo, decidendo sulla responsabilità circa un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) in (OMISSIS) (il ciclomotore Honda di proprietà del M. e dal medesimo condotto veniva investito da un auto VW Polo, condotta dalla proprietaria L.P.A. ed assicurata per la r.c. con l’Assitalia s.p.a., che, proveniente dallo stesso senso di marcia, eseguiva una repentina e non segnalata conversione a sinistra così tagliando la strada al ciclomotore affiancato sulla sinistra), dichiarava la L.P. esclusiva responsabile del sinistro stesso condannandola, in solido con l’Assitalia, al risarcimento di tutti i danni materiali e fisici patiti dal M. liquidati rispettivamente in L. 600.000 e L. 5.600.000.

Lamentava l’appellante che la liquidazione dei danni era avvenuta in misura inferiore a quella richiesta, così come quella delle spese di lite.

Gli appellati resistevano al gravame, allegandone l’infondatezza, ed il Tribunale, con sentenza depositata il 13.1.2005, in parziale riforma della sentenza gravata, liquidava in Euro 1.513,00, oltre Iva e Cpa, le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la prima sentenza.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., con sette motivi, mentre ha resistito con controricorso l’Assitalia e la L.P. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, non avendo il Tribunale tenuto conto degli elementi presuntivi a favore della ricollegabilità dei danni risultanti dalla fattura del (OMISSIS) al sinistro per cui è causa.

Con il secondo motivo lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, non avendo il Tribunale tenuto conto delle censure mosse nell’atto d’appello alle conclusioni del CTU circa la durata del periodo d’inabilità temporanea.

Con il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo, e cioè le censure alla relazione peritale in ordine all’accertata misura dell’invalidità permanente.

Con il quarto motivo deduce “omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere il Tribunale assegnato alle c.d.

“Tabelle Rossetti”, nel liquidare il danno biologico, una piena ed indiscussa idoneità a realizzare un giusto risarcimento.

Con il quinto motivo deduce “omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e in subordine omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, lamentando che il Tribunale non avrebbe preso in esame le doglianze dell’atto d’appello circa la liquidazione del danno da invalidità permanente.

Con il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 15 della Tariffa professionale 31.10.94 n. 585, non avendo il Tribunale erroneamente riconosciuto il rimborso forfettario per spese generali.

Con il settimo motivo lamenta infine la violazione dell’art. 14 della Tariffa 8.4.04 n. 127, per non essere stato riconosciuto, nella regolazione delle spese di lite del secondo grado compensate per metà, il rimborso forfetario delle spese generali.

1. I primi cinque motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Ed invero, su tutte le questioni che hanno formato oggetto di censura si può riscontrare una logica ed adeguata motivazione, essendo da escludere che nel caso di specie sia ravvisabile nel ragionamento complessivo del giudice di merito il mancato o illogico o insufficiente esame dei punti decisivi della controversia sui quali si incentrano le censure del ricorrente.

1.1. Per quanto riguarda, in particolare, i danni al ciclomotore, si rileva che il giudice di appello, avendo accertato che i due testi escussi non avevano riferito quali danni in concreto il ciclomotore avesse subito e che non erano state prodotte in giudizio foto del mezzo successive al sinistro, ha giustamente concluso nel senso che non si potessero “collegare in alcun modo le riparazioni indicate nella fattura al danno derivato dal sinistro stradale in questione”.

1.2. Per quanto riguarda, invece, le censure relative alla durata sia dell’invalidità temporanea che di quella permanente, si rileva che le decisioni dei giudici di merito si sono attenute rigorosamente alle conclusioni formulate sui punti in questione dal C.T.U., il quale in particolare, per la determinazione dell’invalidità temporanea, ha tenuto conto in primo luogo del referto di pronto soccorso ed ha valutato certamente anche i certificati medici menzionati dal ricorrente.

Quanto poi alla contestazione circa l’accertamento dell’invalidità permanente nella misura del 3%, premesso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il giudice di merito, quando riconosce convincenti le conclusioni del C.T.U., non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di tale suo convincimento, non può comunque non rilevarsi che le censure all’elaborato peritale, così come riportate nel ricorso per cassazione, appaiono assolutamente generiche e non tali da evidenziare l’incoerenza logica e tecnica delle conclusioni fatte proprie dal Tribunale di Roma, tanto più che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente ha omesso di riprodurre in quest’ultimo il tenore esatto, o quanto meno i passi più salienti e significativi, della relazione del suo C.T. di parte che avrebbero consentito al giudice di legittimità di valutarne la pertinenza e decisività ai fini della dimostrazione dell’asserita inadeguatezza delle conclusioni del C.T.U..

1.3. Anche in merito alla liquidazione equitativa dell’invalidità permanente, si osserva che il Tribunale ha legittimamente giustificato la correttezza della liquidazione fatta dal primo giudice, facendo riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale stesso per l’uniforme liquidazione degli indennizzi.

Con tale riferimento indubbiamente il giudice d’appello ha, quanto meno implicitamente, assolto anche l’onere di specificazione dei criteri cui attenersi nella valutazione equitativa del danno a norma dell’art. 1226 c.c., in quanto ha evidenziato come, applicando le tabelle suddette, una invalidità permanente del 3% per un uomo dell’età del ricorrente avrebbe comportato la liquidazione di una somma leggermente inferiore a quella liquidata dal primo giudice.

2. Sono invece fondati il sesto ed il settimo motivo, che anch’essi vanno valutati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il prevalente e più recente insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. (v. sent. n. 603/2003; n. 4002/2003) è orientato nel senso che il rimborso forfettario delle spese generali, a norma della tariffa professionale sia del 1994 che del 2004, compete automaticamente al professionista pur in assenza di specifica allegazione ovvero di espressa richiesta, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento delle spese giudiziali.

3. Il ricorso va, quindi, accolto limitatamente ai due suddetti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai medesimi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può pertanto decidersi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, condannando gli intimati Assitalia e L.P., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente del 10% sulla somma complessiva di Euro 1.257,00 liquidata in sentenza impugnata a titolo di diritti ed onorari per il giudizio di primo grado, nonchè del 12,5% su quella di Euro 455,00 liquidata sempre a titolo di diritti ed onorari per il giudizio d’appello, e quindi complessivamente della somma di Euro 182,57 (Euro 125,70 + Euro 56,87), con gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (quanto ad Euro 125,70) e da quella della sentenza di secondo grado (quanto ad Euro 56,87).

Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nei limiti di quest’ultima come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il sesto ed il settimo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione ad essi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna L.P.A. e la soc. Assitalia, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 182,57 (con gli interessi al tasso legale come indicato in motivazione), nonchè delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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