Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13432 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. I, 30/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M. e Mo., elettivamente domiciliate in Roma, via

Tarvisio 2, presso lo studio dell’avv. Paolo Cartonato,

rappresentate e difese, per delega a margine del ricorso, dall’avv.

Alfonso Brunetti che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo presso la p.e.c.

alfonsobrunetti.pec.giuffre.it e il fax n. 0984/975938;

– ricorrente –

nei confronti di:

Z.M.G., quale curatore speciale del minore P.

S.; C.A.M.; Sindaco di Roma Capitale; Citrigno

Anna Maria;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5120/14 della Corte d’appello di Roma emessa

in data 10 giugno 2014 e depositata il 31 luglio 2014, R.G. n.

50340/14;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso o, in subordine, per la sottoposizione alla Corte

Costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 12.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. A seguito di segnalazione sanitaria del Policlinico (OMISSIS) il Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha chiesto l’apertura di un procedimento per la verifica della responsabilità genitoriale di P.M. che aveva mostrato la necessità di aiuto nella cura del figlio S. nato il (OMISSIS). Il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto, con Decreto 24 febbraio 2012, l’affidamento del minore al servizio sociale con l’incarico di collocare la madre e il figlio in una struttura di accoglienza protetta. A seguito delle informazioni negative fornite dalla responsabile del centro “(OMISSIS)” (dove erano ospitati la P. e il figlio), circa la conflittualità della P. con le altre ospiti della struttura, il rifiuto di collaborare con gli operatori, lo stato di sofferenza e il ritardo nella crescita del piccolo S., il Tribunale, con Decreto 5 febbraio 2013, ha sospeso la potestà genitoriale materna, ha disposto che S. venisse collocato da solo presso una idonea casa-

famiglia con limitazione a una volta a settimana degli incontri con la madre. Ha disposto che il Centro di aiuto familiare CBMF effettuasse una valutazione delle condizioni psico-fisiche della P. e indicasse il percorso psico-terapeutico da seguire e gli elementi da acquisire per poter considerare raggiunto un recupero della capacità genitoriale. In seguito alla relazione finale del 30 ottobre 2013 del CBMF, che esprimeva una valutazione negativa sulle possibilità di recupero, il Tribunale, con decreto del 6 novembre 2013, ha aperto il procedimento per la dichiarazione di adottabilità confermando i provvedimenti già adottati e sospendendo gli incontri del bambino con la madre.

2 Si è costituita P.M. e sono intervenute nel procedimento la madre di P.M., C.A.M. e la sorella Pe.Mo., che ha dichiarato di risiedere in (OMISSIS) con il marito, dove ha una occupazione lavorativa stabile, e di essere disposta a ritornare periodicamente in Italia per prendersi cura del piccolo S.. In un secondo tempo ha anche dichiarato di essere disposta, per avere l’affidamento del bambino, a trasferirsi a (OMISSIS) presso la madre, al fine di ottenere l’affidamento del nipote anche se ha dichiarato di non sapere se sarebbe stata in grado di evitare in questo caso il rapporto di S. con la madre data la situazione psicologica della sorella difficilmente contenibile.

3. Sono state interpellate la psicologa del CBMF, la responsabile della casa-famiglia e il servizio sociale che, oltre a confermare la valutazione negativa sulle possibilità di recupero della funzione genitoriale da parte della madre, hanno evidenziato l’inidoneità delle altre figure parentali a svolgere una adeguata funzione vicaria seppure in via temporanea.

4. Ha proposto appello P.M. chiedendo che fosse disposto l’affidamento di S. alla zia Pe.Mo. o alla casa-

famiglia (OMISSIS), con la fissazione delle prescrizioni da seguire per il successivo reinserimento del minore nella sua famiglia. Sono intervenute in appello la madre dell’appellante, C.A.M., e la sorella Pe.Mo. che hanno aderito alle sue richieste.

5. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5120/14, ha respinto l’appello e compensato le spese del giudizio.

6. Ricorrono per cassazione P.M. e Mo. affidandosi a quattro motivi di impugnazione con i quali deducono: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8; b) violazione e/o falsa applicazione della n. 184 del 1983, art. 10, comma 2; c) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 13; d) violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di difesa in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa all’esito di un giudizio svolto in modo da non consentire la partecipazione attiva del minore, dei genitori e dei parenti entro il quarto grado. Specificamente si dolgono le ricorrenti che non è stata loro assicurata una difesa tecnica sin dal febbraio 2012 quando sono stati adottati i primi provvedimenti necessari e urgenti a tutela del minore.

8. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha già rilevato che con il decreto del 6-7 luglio 2013, che ha aperto il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità, sono stati nominati sia il curatore speciale del minore (avv. Zimpo), sia il difensore di ufficio di P.M. che si è successivamente costituita con il suo difensore di fiducia. Per quanto riguarda la fase precedente all’apertura del procedimento la Corte di appello ha rilevato che il primo provvedimento è stato emesso il 24 febbraio 2012 – in seguito alla segnalazione della direzione sanitaria del Policlinico (OMISSIS) circa la necessità di P.M. di essere aiutata nella cura del figlio S. (nato il (OMISSIS)) e in seguito della richiesta del 23 febbraio 2012 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di aprire, a tutela del minore, un procedimento per la verifica della potestà genitoriale – ed è consistito nell’affidamento del minore al Servizio sociale del Comune di Roma con l’incarico di accogliere la madre e il bambino presso una struttura protetta. Successivamente – ha rilevato la Corte di appello – sono stati disposti una serie di accertamenti psico-diagnostici sulla personalità della madre e sulla situazione familiare, rispetto ai quali la P. è stata avvisata della possibilità di nominare un difensore tanto è vero che alla udienza del 7 agosto 2012 era rappresentata dal difensore avv. Viviana Varani.

9. Va ribadito quanto affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, il principio dal contraddittorio trova piena applicazione, pur esplicandosi con modalità diverse; invero, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all’autorità giudiziaria delle condizioni psicofisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, di estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti, ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2 – che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori – solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo” (Cass. civ., sezione 1, n. 23976 del 24 novembre 2015). Deve pertanto ritenersi che le violazioni di legge dedotte dalle ricorrenti siano insussistenti e che non possa ritenersi la nullità e l’inutilizzabilità di uno o più atti del procedimento, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, comma 2, come novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che stabilisce la facoltà per i genitori e, in mancanza, per i parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, di “partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale”, deve essere interpretato nel senso che: a) ai difensori delle parti va data preventiva comunicazione di qualsiasi accertamento disposto dal giudice; b) le parti possono intervenire alla sua assunzione personalmente e a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori; c) le parti devono essere poste in grado di conoscerne comunque le risultanze, nonchè di dedurre in ordine ad esso e di presentare le proprie difese. Ne consegue l’inutilizzabilità dell’atto di indagine acquisito senza rispettare le forme descritte, sempre che sia dimostrato dalla parte lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l’influenza determinante sulla decisione” (Casa. civ. sezione 1, n. 7282, del 26 marzo 2012). Nessuna deduzione specifica è stata in questo senso prospettata dalle ricorrenti.

10.Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la mancata partecipazione dei parenti entro il quarto grado al procedimento di adozione e rilevano l’erroneità dell’affermazione della Corte di appello secondo cui i parenti entro il quarto grado debbono essere avvisati solo in mancanza dei genitori.

11. Il motivo appare infondato. Al procedimento hanno partecipato come parti sia la madre che la sorella della P. e le stesse sono state ascoltate sin dalla fase preliminare all’apertura del procedimento. E’ da escludere l’obbligo di consentire la partecipazione agli accertamenti svolti nel corso della fase preliminare anche ai parenti entro il quarto grado laddove sia invece presente almeno uno dei genitori (Cass. civ. sezione 1, n. 1838 del 26 gennaio 2011). Deve inoltre ribadirsi che della L. n. 184 del 1983, art. 12, limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l’acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine (Cass. civ. sezione 1 n. 18689 del 22 settembre del 2015).

12.Con il terzo motivo le ricorrenti criticano la superficialità della motivazione sulla esistenza di parenti entro il quarto grado capaci e disposti ad occuparsi del minore. In particolare rilevano che sia stata considerata solo la prima dichiarazione della sig.ra C., nonna del piccolo S., che reduce da una terapia chemioterapica aveva dato atto di non potersi occupare del nipote mentre successivamente aveva fatto sapere di essere disponibilissima a occuparsene e a fornire il supporto necessario alle figlie.

13. Il motivo appare inammissibile prima che infondato perchè inteso a una riedizione del giudizio di merito sulla possibilità di supplire alle carenze genitoriali della P. con la disponibilità offerta dalla madre e dalla sorella. Per quanto riguarda in particolare la madre della P. la Corte di appello –

contrariamente a quanto affermano le ricorrenti – non si è affatto limitata a menzionare le prime dichiarazioni con le quali la sig.ra C. aveva fatto sapere di non essere in grado di occuparsi del nipote. La motivazione della sentenza riferisce in merito alle dichiarazioni rese dalla sig.ra C. e al rapporto con la figlia nei seguenti termini: “Esaminando infine la questione della prospettata possibilità di affidamento alla famiglia di origine della P., rileva la Corte che essa è stata prontamente indagata dai Servizi e da subito, è emersa la indisponibilità della madre dell’appellante, avente seri problemi di salute, ad avere l’affidamento del minore e l’inconciliabilità delle posizioni familiari, non intendendo in quel momento nè la figlia fare ritorno a (OMISSIS) nè la madre trasferirsi a (OMISSIS) (v. relazione dei Servizi Sociali di (OMISSIS) in data 23 novembre 2012). Nella prima relazione del CBM, in data 3 aprile 2013, si legge anche la storia del difficile rapporto madre-figlia e di come la P., rimasta precocemente orfana di padre, abbia imputato alla C. il fatto di essere diventata aggressiva e impulsiva, riferendo anche di come quest’ultima abbia reagito senza particolari manifestazioni emotive alla notizia di essere diventata nonna. Nella seconda relazione del C.B.M., in data 30 ottobre 2013, si evince altresì che, successivamente, il 29 luglio 2013, la madre della P., mutando la propria posizione si era dichiarata disponibile ad accogliere la figlia e il nipote a (OMISSIS), contando sul fatto che nel mese di settembre si sarebbe ritrasferita in (OMISSIS) la figlia maggiore Mo. e che il pericolo di una recidiva del tumore avuto in passato era apparso scongiurato, ma già il giorno seguente la C. ha ritirato parzialmente la propria disponibilità in quanto i problemi relazionali con la figlia erano troppi e troppo antichi, e che lei avrebbe potuto occuparsi solo del nipote, dovendo la figlia M. trovare un posto di lavoro serio e mettere la testa a posto. Infine il (OMISSIS), ha ritirato anche la propria disponibilità ad accogliere il nipotino da solo, riferendo di non voler più partecipare ad alcun progetto per la figlia, in quanto per nulla cambiata”.

14. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti rilevano che non è stato compiuto un idoneo accertamento sulla idoneità della madre a svolgere il suo ruolo genitoriale e sugli effetti di una eventuale inidoneità, temporanea, sul figlio. Secondo le ricorrenti le valutazioni compiute a tale proposito della Corte di appello sono ispirate a una chiara sottovalutazione dei riscontri positivi emergenti dalle relazioni del consulente tecnico e dei servizi sociali che attestano un netto miglioramento delle condizioni di P.M.. Inoltre nessun accertamento è stato svolto sulla personalità della zia, Pe.Mo., sul suo rapporto con il nipote, sulla sua disponibilità a svolgere un ruolo di supplenza e di sostegno in vista del recupero delle capacità genitoriali della madre.

15. La Corte ritiene infondato anche questo motivo. E’ stata effettuata sin dalla nascita del piccolo S. una costante osservazione della madre e del suo rapporto con il figlio dalla quale è emersa l’incapacità di provvedere adeguatamente al ruolo genitoriale e l’esposizione del bambino alla profonda situazione di sofferenza psicologica della madre. La P. ha frequentato, nel corso degli anni successivi alla nascita del figlio S., varie strutture di accoglienza che hanno tentato di offrirle sia un percorso di recupero psicologico e relazionale con il figlio sia un sostegno nel tentativo di rafforzare la sua situazione lavorativa e sociale ma questi tentativi hanno, alla fine, sempre dato esito negativo come si evince dalle relazioni riportate nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello cita da ultima la relazione del 3 giugno 2014 (redatta dall’assistente sociale della Ass.ne R.R.), depositata dalla stessa difesa della P., secondo cui non è possibile riscontrare risultati o cambiamenti positivi nella sua personalità condizionata da un vissuto così difficile e privo di legami affettivi stabili e positivi e tale da rendere, allo stato attuale, la costruzione di un progetto di vita equilibrato e positivo dagli esiti molto incerti e dai tempi molto lunghi. Ritiene pertanto questa Corte che correttamente, con riferimento della L. n. 184 del 1983, art. 1, i giudici di appello abbiano ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare lo stato di adottabilità avendo valutato preventivamente la possibilità di tutelare il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine verificando la possibilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà e disagio familiare, cui la P. era soggetta già da prima della nascita di S., e verificando l’impossibilità di prevedere il recupero delle sue capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 6137 del 26 marzo 2015).

16. Per quanto riguarda la disponibilità della sorella Mo. a prendere in affidamento S. la Corte di appello ha ritenuto, allo stato, insussistenti quei rapporti significativi che devono considerarsi necessari per poter affermare l’idoneità dei parenti entro il quarto grado, sulla base di una valutazione della loro condotta pregressa che, come evidenzia della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 12, deve essere caratterizzata dal mantenimento, nel corso del procedimento, di rapporti significativi con il minore (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 16280 del 16 luglio 2014). Ma altrettanto decisiva al fine di valutare la idoneità delle figure parentali di sostegno è la loro capacità di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 8526 del 12 aprile 2006). Nella specie Pe.Mo. vive in (OMISSIS) dove è sposata e ha un lavoro stabile e quindi deve ritenersi attendibile la sua originaria dichiarazione di non voler trasferirsi altrove. La successiva dichiarazione di disponibilità a trasferirsi a (OMISSIS), dove risiede la nonna di S. e dove M. si è recata per soggiornare presso la Casa famiglia (OMISSIS), appare ormai, se non esclusivamente strumentale a ottenere l’affidamento del minore, che sarebbe stato cosi, di fatto, affidato alla nonna, quanto meno problematica perchè avrebbe posto Pe.Mo. in conflitto con la propria situazione familiare e lavorativa e l’avrebbe reinserita in un difficile triangolo relazionale con la madre e la sorella nel quale il suo ruolo di affidataria sarebbe risultato gravemente disturbato. Infine, probabilmente in relazione alla definitiva indisponibilità comunicata dalla nonna, è stata prospettata una possibilità del tutto diversa e cioè quella del trasferimento del bambino in (OMISSIS) insieme alla madre. La Corte di appello ha messo in rilievo la contraddittorietà e problematicità delle posizioni assunte nel corso del procedimento da Pe.Mo.

e quanto alla ultima possibilità prospettata ha rilevato tuttavia che Pe.Mo. è intervenuta tardivamente a sostegno del minore dimostrando di non avere instaurato alcun rapporto con lui e prospettando solamente delle incerte e confuse manifestazioni di volontà che non consentono di valutare la loro reale effettività oltre che la capacità di adempiere a quanto prospettato. Inoltre, ha rilevato la Corte distrettuale, pur dando atto della volontà espressa da Pe.Mo., non può non osservarsi che il rapporto con la sua famiglia di origine ha mostrato nel corso del procedimento diversi punti critici essendo emersa l’instabilità e l’inaffidabilità dell’intero nucleo familiare allargato, governato da ambivalenze e antichi problemi. In definitiva la Corte di appello ha ritenuto problematica anche quest’ultima proposizione del trasferimento in (OMISSIS) che esporrebbe il minore, che già ha avuto la sfortunata sorte di vivere i suoi primi quattro anni di vita in case famiglia e strutture protette dal mondo esterno, al rischio di un ulteriore fallimento, per giunta in un ambiente del tutto nuovo e senza che siano state fornite rassicuranti garanzie circa il supporto e il controllo che potrebbe essere fornito dalle strutture pubbliche all’instaurazione di un rapporto di supplenza genitoriale fra il piccolo S. e la zia, che comunque tenga aperta la prospettiva, rivelatasi allo stato del tutto aleatoria, di un recupero delle funzioni genitoriali da parte della madre.

17. Il ricorso va pertanto respinto con la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione per la natura della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA