Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13432 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10129-2020 proposto da:

D.I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – D.O., cittadino ucraino, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 2 marzo 2020 con cui il Tribunale di Genova ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia: “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Errore in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio. Violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14”.

A dire del ricorrente “i rapporti internazionali sulla situazione nel Paese… delineano infatti un quadro di violenza indiscriminata a gravissimi rischi in capo ai civili che impongono il riconoscimento di tale forma di protezione”.

Il secondo mezzo denuncia: “Violazione dell’art. 2 Cost., e del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Riunite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), art. 11, in relazione, in particolare al T. U. Imm., art. 5, comma 6. Violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter. Violazione e/ o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Violazione del del T. U. Imm., art. 19. Omesso esame della domanda di protezione umanitaria”.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Il Tribunale ha effettuato la doverosa disamina della situazione in atto nel paese di provenienza, e, avvalendosi delle fonti informative ivi menzionate, è giunto alla conclusione che “il sig. D. non ha manifestato alcuna obiezione di coscienza, avendo chiarito di aver presentato domanda di esonero ed essere partito per aiutare la madre e per la carenza di lavoro nel paese; volontà che, alla luce dei principi espressi, non lo fa rientrare in un caso di obiezione di coscienza; il medesimo non ha ricevuto personalmente alcuna convocazione (sicchè allo stato non vi è rischio di sanzioni penali) e l’unica di cui ha fatto cenno solo in sede giudiziale è stata superata con l’esonero per motivi di salute. Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato… nè per la protezione sussidiaria, neanche ai sensi della lett. 0, considerato che la zona di provenienza non è affatto interessata dal conflitto”.

Orbene, a parte il fatto che l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., non consente di dolersi della: “Erronea, contraddittoria e carente motivazione”, di talchè la censura è per tale aspetto inammissibile perchè estranea alla previsione normativa, ed a parte il fatto che non è dato comprendere quale istruttoria il Tribunale avrebbe dovuto compiere, avendo acquisito le fonti informative volte a conoscere le condizioni del paese di origine del richiedente, è agevole osservare che la censura non ha per il resto nulla a che vedere con la denuncia di violazione di legge, giacchè, lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, è diretto a ribaltare, per l’appunto inammissibilmente, l’accertamento di merito svolto dal Tribunale, nei termini sopra illustrati e nel rispetto della previsione normativa, in ordine alla sussistenza di una situazione legittimante il riconoscimento delle protezioni maggiori.

4.2. – E’ parimenti inammissibile il secondo motivo.

Il motivo, difatti, è nella prima parte volto a sostenere che si perpetuerebbe in Ucraina una “sistematica e perdurante violazione dei diritti umani”, la qual cosa, di per sè, non rileva, per i fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la quale non può semplicemente discendere dalla complessiva situazione del paese di provenienza (situazione eventualmente rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria), ma richiede una condizione individuale di vulnerabilità.

Dopo di che si espone in ricorso che “il ricorrente si trova in Italia da oltre cinque anni dopo aver lasciato il paese d’origine, l’Ucraina, dov’è conclamata la presenza di una guerra civile, dove si assiste ad una violazione sistematica dei diritti umani, dove oltre la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e dove corruzione e malaffare impediscono al cittadino privato di ottenere adeguata tutela da parte delle autorità locali”: ed anche qui non vi è evidentemente nulla che abbia a che vedere con una individuale situazione di vulnerabilità, giacchè la permanenza in Italia, per quanto prolungata, non può essere intesa quale indice di vulnerabilità.

Si aggiunge poi che il richiedente ha in Italia “il riferimento fa miliare più rilevante, la propria madre, dal momento che a il fratello e la ex moglie… i rapporti sono sospesi da tempo”: affermazione, questa, la sola circostanziata, fatta senza prendere per nulla in esame la motivazione in proposito addotta dal Tribunale, il quale ha osservato che “la madre non pare affatto avere avuto bisogno del sostegno economico del ricorrente sia perchè il figlio non è stato in grado di offrirlo sia perchè la donna ha dimostrato capacità economiche autonome più che adeguate acquistando un’abitazione in Italia. Non consta, inoltre, alcuna situazione di vulnerabilità personale di partenza. Il ricorrente risulta avere in Ucraina un fratello ma, soprattutto, un figlio ancora adolescente certamente bisognoso del supporto paterno, più della madre ormai da tempo stabilita in Italia”.

Sicchè, in definitiva, la censura è volta, ancora una volta inammissibilmente, a ribaltare il motivato accertamento di merito svolto dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento anche della protezione umanitaria.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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