Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13432 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8720/2010 proposto da:

V.L. (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 2011 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 679/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.M. PATRONE Ignazio;

esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

rilevato che da controlli effettuati il ricorso proposto da V. L. non risulta depositato nella cancelleria della Corte, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve dichiararsi la improcedibilità dello stesso.

Per quanto precede il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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