Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13432 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 01/07/2020), n.13432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33258-2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PONTEFICI

3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORELLI;

– ricorrente –

contro

DO BANK SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENRICO MIZZI 19, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA CORTEGGIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA GUALDI;

– controricorrente –

contro

S.V.;

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Modena, con sentenza del 3 maggio 2016, su richiesta della Cassa di Risparmio di Carpi (successivamente Unicredit e poi DoBank) revocava, ai sensi dell’art. 2901 c.c., il fondo patrimoniale del 4 agosto 2004 costituito da T.S. e dalla moglie S.V., avente ad oggetto beni immobili del primo, e dichiarava la simulazione assoluta del preliminare di vendita trascritto tra le medesime parti il giorno 8 febbraio 2008, avente ad oggetto gli stessi immobili, oltre ad un ulteriore terreno. A fondamento della pretesa, la banca deduceva che T.S. era garante di Immobiliare Diamante, di cui era socia anche la S., per mutui, e che aveva anche costituito in pegno titoli argentini nel 1999, obbligandosi ad integrare la garanzia in caso di diminuzione di valore degli stessi. Aggiungeva che T.S. era anche garante nei confronti di Rolo Banca, anche questa poi acquisita da Unicredit, per finanziamenti, e che, a seguito del mancato pagamento della società garantita, ogni affidamento era stato revocato;

avverso tale decisione proponeva appello T.S. sulla base di 10 motivi. S.V. si costituiva aderendo alle ragioni del coniuge e precisava di non avere mai partecipato ai rapporti bancari, di essere in separazione dei beni e separata di fatto dal punto di vista personale. Si costituiva anche DoBank, quale mandataria di Romeo SPV Srl, cessionaria del credito ai sensi del TUB, art. 58, eccependo la tardività dell’appello, l’inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., oltre che l’infondatezza nel merito;

la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 20 aprile 2018, rilevava la tardività dell’appello in quanto la sentenza del Tribunale era stata notificata al procuratore di T.S. e S.V. a mezzo posta, mediante consegna all’impiegata di studio il 23 maggio 2016 e, in pari data, era stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica, ricevuta, secondo l’appellante, il giorno successivo. L’appello risultava notificato a mezzo pec il 23 giugno 2016. La Corte territoriale rilevava che la notifica a mezzo posta a persona diversa dal destinatario si perfeziona con la consegna dell’atto e con la spedizione della raccomandata contenente comunicazioni di avvenuta notifica, e non anche con la ricezione della stessa. Conseguentemente il termine breve era stato superato di un giorno;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.S. affidandosi ad un unico motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso doBank S.p.A. quale società che agisce in proprio e quale mandataria della S.r.l. Romeo SPV. S.V. non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 149 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 e art. 7, comma 6. Erroneamente la Corte d’Appello di Bologna avrebbe dichiarato inammissibile l’appello per tardività. Non sarebbe condivisibile il principio giuridico affermato dalla Corte territoriale secondo cui la dizione letterale “notizia… deve essere data” richieda il semplice avviso di ricevimento da parte dell’ufficiale notificatore, poichè tale elemento costituisce una semplice presunzione di ricezione, ma non anche la prova di tale circostanza. Al contrario, la norma andrebbe interpretata richiedendo la effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario per cui il termine per impugnare avrebbe dovuto decorrere dall’effettiva conoscenza della notizia e, conseguentemente, dalla data del ricevimento della comunicazione e non da quella, anteriore, della semplice spedizione della raccomandata;

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’adempimento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria è costituito dalla sola “spedizione” della raccomandata (Cass. Sez. 3 n. 14722 del 07/06/2018; Cass. Sez. 2, n. 19730 del 03/10/2016; Cass. Sez. L, n. 12438 del 16/06/2016). Il ricorso e la memoria non prospettano ragioni per mutare orientamento;

non è contestato che al difensore (unico) di entrambi i convenuti, T.S. e S.V., vennero inviati i plichi contenenti la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena, consegnati dall’ufficiale postale all’impiegata dello studio in data 23 maggio 2016, come risulta dalla data apposta dall’ufficiale postale nei relativi avvisi di ricevimento, così come si legge nella sentenza di appello. La Corte ha correttamente evidenziato che i plichi non erano stati consegnati al difensore personalmente, ma all’impiegata dello studio, per cui l’ufficio postale aveva spedito al destinatario le comunicazioni di avvenuta notifica (CAN) ai sensi della L. 29 novembre 1982, n. 890, art. 7, come modificato dalla L. n. 31 del 2018. Norma che prevede che, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Da quello che si legge in sentenza gli avvisi di ricevimento allegati riportano la data di spedizione della cd. CAN del 23 maggio 2018 per entrambi i destinatari. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la notifica si perfeziona con la spedizione della lettera informativa che, nel caso di specie, è avvenuta il 23 maggio 2016, e non con l’ulteriore requisito della consegna della stessa, diversamente da quanto previsto dalla L. citata, art. 8, che si riferisce alla diversa fattispecie della mancata consegna del plico per rifiuto o assenza del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione. Infatti, l’art. 7, comma 6, fa riferimento alla “notizia dell’avvenuta notificazione”, così presupponendo che la notifica si sia già perfezionata, con la consegna del plico alla persona posta al servizio del destinatario. Pertanto, come emerge dall’avviso di ricevimento, il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c. decorreva dalla data di perfezionamento della notificazione che coincideva, nel caso di specie, con il momento della spedizione al destinatario della lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale e non con quello, eventualmente successivo, della consegna del piego;

il contenuto della memoria non aggiunge elementi di novità rispetto alle considerazioni che precedono;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA