Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13431 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. I, 30/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 30/06/2016), n.13431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M.G., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avv. Sandra

Albertini, per mandato a margine del ricorso, che indica per le

comunicazioni relative al processo presso il fax 0586/635673 e la

p.e.c. sandraalbertini.ordineavvocatilivorno.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

avv G.L.R., quale curatrice speciale del minore

D.M., nata a (OMISSIS);

D’.Mi.;

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze;

– intimati –

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. A seguito di ricorso, dell’e gennaio 2014, del P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Firenze è stato aperto procedimento per la eventuale dichiarazione di adottabilità di D.M. nata a (OMISSIS). Il ricorso del P.M. era basato sulla relazione del 20 dicembre 2013 dei servizi sociali con la quale si era constatato il fallimento del percorso di recupero della capacità genitoriale della madre che era risultata compromessa dalle sue condizioni psichiche. La minore era stata inserita da subito (19 aprile 2012) in una struttura e affidata ai servizi sociali.

Nell’ottobre del 2013 anche la madre era stata accolta nella stessa struttura senza che però le sue gravi condizioni di salute avessero consentito un miglioramento della relazione con la figlia.

2. Nel procedimento è stata raccolta una nuova relazione dell’UFSMIA e quindi la nonna della D., B.M.G., intervenuta nel giudizio, ha concluso per l’affidamento della nipote mentre la madre ha aderito a tale richiesta e il P.M. ha richiesto la dichiarazione di adottabilità.

3. il Tribunale per i minorenni ha dichiarato l’adottabilità di D.M., ha sospeso la responsabilità genitoriale della madre, ha nominato tutore provvisorio il responsabile del servizio sociale di Livorno, ha disposto la sospensione degli incontri di D.M. con la nonna e disposto il suo collocamento provvisorio in una famiglia disponibile all’adozione.

4. Ha appellato la sentenza B.M.G. e separatamente la madre della minore. La prima ha rivendicato di poter fornire alla minore una adeguata sostituzione della genitorialità in vista di un recupero delle capacità genitoriali della madre anche perchè sostenuta dal suo compagno cui è legata da oltre 19 anni.

5. Nel corso dell’istruttoria è stata acquisita nuova relazione del servizio sociale che ha dato atto del positivo inserimento della piccola M. nella famiglia selezionata per l’eventuale adozione, ha espresso un giudizio negativo sulla possibilità per la nonna di garantire un adeguato sviluppo psico-affettivo della nipote che aveva già subito gravi effetti dalla lunga permanenza in una struttura di accoglienza.

6. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1767/2014, ha respinto gli appelli riuniti ribadendo l’inidoneità dell’ambiente familiare a garantire un equilibrato e armonico sviluppo della personalità della minore e ritenendo essenziale per la minore sottrarsi definitivamente alla situazione familiare. La Corte ha evidenziato la forte differenza di età fra la nonna e la nipote.

7. Ricorre per cassazione B.M.G. che propone 4 motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva: a) erronea e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 15; b) erronea e falsa applicazione dell’art. 18 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 nonchè dell’art. 30 Cost.; e) omessa valutazione di fatti e documenti decisivi per il giudizio; d) erronea e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del principio del contraddittorio e del giusto processo in relazione all’art. 111 Cost..

Ritenuto che:

8. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente essendo le censure strettamente connesse. La ricorrente muove dalla considerazione, sicuramente corretta, secondo cui il principio basilare posto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 del diritto del minore di crescere all’interno della propria famiglia richieda, nel caso in cui venga aperto un procedimento inteso a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, una approfondita valutazione della famiglia di origine, delle carenze genitoriali, e degli effetti che esse hanno avuto e possono avere in futuro sul minore, nonchè una attenta osservazione delle possibilità di recupero di tali capacità che devono essere sperimentate nel corso del procedimento a favore della famiglia di origine. Inoltre la ricorrente rileva che nella L. n. 184 del 1983 un ruolo insostituibile è dato anche alla valutazione delle possibilità che offre il cerchio parentale più ristretto per poter supplire a tali carenze e porre in essere un percorso di recupero del ruolo genitoriale. Secondo la ricorrente tali necessari passaggi valutativi sono mancati nel corso del procedimento in quanto non è stata compiuta alcuna indagine approfondita e scientificamente affidabile sulle condizioni di salute della madre e sul rapporto con la minore, è stata disposta una immediata emarginazione della minore dalla madre ed è stato consentito uno spazio relazionale estremamente ristretto senza la predisposizione di un percorso di recupero adeguatamente sostenuto. Nello stesso tempo nessuna adeguata valutazione è stata compiuta circa l’idoneità della nonna materna e del suo nucleo familiare a esercitare una funzione di supplenza e sostegno finalizzata al recupero della capacità genitoriale della madre. In sostanza secondo la ricorrente il convincimento del giudice è stato formato sulla sola base delle due relazioni dei servizi sociali e cioè di due atti extraprocessuali non formati nel contraddittorio con le parti e quanto alla seconda relazione di aggiornamento neanche comunicata alle parti. Per contro nessuna considerazione è stata portata ad altri e importanti elementi probatori, quali i rapporti delle strutture di ospitalità della minore e le dichiarazioni dei componenti il nucleo familiare della nonna materna, dai quali emergono una serie di dati essenziali ai fini della valutazione sullo stato di abbandono e sulla necessità di una dichiarazione di adottabilità, quali l’attaccamento e la disponibilità al rapporto con la bambina sia da parte della madre che della nonna, le capacità di accudimento e relazionali dimostrate dalla nonna negli incontri con la minore che le sono stati consentiti e nella cura che garantisce alla nipote del suo compagno, che ha la stessa età della piccola M., come pure non è stata affatto valutata la disponibilità e il desiderio di occuparsi e di stabilire un significativo rapporto con la bambina espresso dal compagno della B., P.F. e da sua figlia, P.V..

9. I rilievi di parte ricorrente devono ritenersi degni di particolare attenzione, alla luce della giurisprudenza di legittimità, atteso che come la stessa ricorrente rileva la rescissione di ogni legale del minore con la propria famiglia di origine, in vista di una adozione, costituisce una misura eccezionale (una extrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l’affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Tale intervento eccezionale può essere giustificato solo se venga rigorosamente verificata una incapacità genitoriale irreversibile (o non recuperabile in tempi adeguati alle esigenze di crescita del minore) e ci si trovi di fronte alla mancanza di figure sostitutive nel nucleo parentale ristretto che siano in grado di fornire una assistenza e cura adeguata (cfr. Casa.

civ., sezione 1, n. 11758 del 26 maggio 2014 che ha cassato la sentenza di merito con cui, in ragione di patologie di carattere mentale e dello stato di tossicodipendenza dei genitori biologici, si era erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, omettendo di valutare l’idoneità dei nonni paterni a provvedere all’assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia).

Pertanto, di fronte a una manifestata e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore, questa Corte ha ritenuto (Cass. civ. sezione 1 n. 23979 del 24 novembre 2015) che tale disponibilità deve essere concretamente accertata e verificata e può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono. Più in generale deve inoltre ribadirsi che il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adattabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente a non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (Casa. civ., sezione 1, n. 24445 del 1 dicembre 2015) e verificando, prioritariamente, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare (Cass. civ., sezione 1, n. 6137 del 26 marzo 2015).

10.In relazione a tali criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, per garantire la effettiva tutela del diritto fondamentale del minore a vivere nella propria famiglia di origine, questa Corte ritiene che nel caso in esame è necessaria una verifica più approfondita delle condizioni di salute della madre e della sue possibilità di recuperare una adeguata funzione genitoriale nonchè una valutazione attenta delle possibilità di effettivo accudimento e cura che la nonna materna e il suo nucleo familiare possono fornire alla minore in vista della possibilità di garantirgli la permanenza nella sua famiglia di origine. Il mero riferimento a disturbi della personalità e dell’umore della madre D’.Mi. non può giustificare da solo uno stato di abbandono irreversibile tale da giustificare la rescissione del legame con la figlia mentre, per altro verso, emerge dalla sentenza che non è stata effettuata alcuna valutazione della nonna non solo attraverso una consulenza tecnica ma anche da parte dei servizi sociali nonostante che nella relazione 16 ottobre 2014 della struttura di accoglienza si riferisca del suo entusiasmo, interesse e disponibilità ad occuparsi della bambina e nonostante ella abbia espresso, come parte del procedimento di primo grado, la volontà di diventare affidataria della minore e nonostante che una richiesta in tal senso sia stata avanzata anche da D’.Mi.. Nè può trascurarsi che la curatrice speciale della minore già in primo grado aveva chiesto svolgersi una indagine sulla idoneità della nonna a diventare affidataria della nipote e ciò in relazione all’effettivo interesse manifestato dalla B. verso la nipote sin dall’inizio del procedimento.

11. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per consentire una adeguata valutazione di tutti i profili sin qui menzionati.

PQM

– La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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