Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13431 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7803/2010 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA BALDUIWA 59, presso lo studio dell’avvocato

FALSETTI Carlo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BELLETTI SIMONETTA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARTEMISIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

STUDIO LANCISI SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LOVANIO 16, presso lo studio

dell’avvocato TOPPETTI FRANCESCA, rappresentate e difese

dall’avvocato CESAREO Gerardo Romano, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6570/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29/09/08, depositata l’08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato Falzetti Carlo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.M., Dott. PATRONE Ignazio;

esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

1 – La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 29 settembre 2008- 8 luglio 2009, in parziale riforma della sentenza del 19 novembre 2003, emessa dal Tribunale della stessa città, ha condannato le società appellanti – Artemisia spa e Studio Lancisi srl – in solido al pagamento, in favore di F.M., della somma di Euro 11.782,33, in luogo della somma di Euro 71.113,08 riconosciuta dal Giudice di primo grado, a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo.

2. – Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F., cui resistono le predette società con controricorso.

Diritto:

Il proposto ricorso è inammissibile.

Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.

Nella specie, dalla lettura del ricorso risulta la carenza della puntuale indicazione dei motivi e delle norme su cui si fondano e più in generale delle ragioni che esigerebbero la cassazione della sentenza impugnata.

Non si comprende, infatti, il senso della censura mossa alla Corte d’appello, che, dopo avere indicato, nella sentenza pubblicata l’8 luglio 2009, che il difensore delle società appellanti era l’avv. Giovanni Bruno, avrebbe ritenuto “cinque mesi dopo … che l’avv. Toppetti sarebbe il difensore delle appellanti”.

Neppure si comprende, perchè priva di ogni argomentazione, la critica alla impugnata decisione circa la possibilità, da parte del datore di lavoro, contumace in primo grado, di sollevare in grado di appello, “la questione relativa all’applicabilità nei suoi confronti della contrattazione collettiva invocata dal lavoratore …”.

Detta carenza, in quanto attinente ai requisiti formali prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, per la validità dell’impugnazione non consente di intendere le pretese violazioni di legge da cui, in ipotesi, dovrebbe risultare affetto il provvedimento impugnato.

Per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2,000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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