Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13430 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 30/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 19764/10 proposto da:

S.G., (già titolare dell’omonima impresa ARCH.

G.S., mandante dell’ATI costituita con la SINCIES

CHIEMENIN), S.P. e P.G. (nella qualità di

cessionari di parte delle somme di spettanza dell’arch. S. sul

credito fatto valere da quet’ultimo nei confronti dell’UNIVERSITA’

DEGLI STUDI di PALERMO), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

PORTA PIA 121, presso l’avvocato VACCARELLA LUCREZIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANDIA VITO AUGUSTO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, rappresentato e difeso ope legis;

– controricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso l’avvocato SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SCOPONE CARLINO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

Nonchè da:

FALLIMENTO DELLA SINCIES CHIEMENTIN S.P.A., in persona del Curatore

dott. prof. V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONIZETTI 7, presso l’avvocato BUONGIORNO GIROLAMO, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ALLEANZA TORO S.P.A. (già TORO ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso l’avvocato SCIUTO FILIPPO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOFONE CARLO,

giusta procura speciale per Notaio dott. GIOVANNA IOLI di TORINO –

Rep.n. 60118 del 7.4.2011;

– resistente –

avverso la sentenza n. 38/10 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO

depositata il 25/1/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

8/06/2016 dal Consigliere Dott. Antonio VALITUTTI;

udito, per la contro ricorrente MILANO ASS.NI e la resistente TORO

ASS.NI, l’Avvocato SCIUTO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorso per cassazione non risulta notificato alla Assicurazioni Generali s.p.a., che ha incorporato la Toro Assicurazioni s.p.a., la quale risulta essere stata parte del giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 38/2010, oggetto di impugnazione in questa sede;

ritenuto che la predetta società assicuratrice, che ha partecipato al giudizio di merito quale garante dell’Università degli Studi di Palermo, in forza di polizza fideiussoria dalla stessa emessa, debba considerarsi litisconsorte necessaria processuale nel presente giudizio di legittimità, in quanto parte di una causa (garanzia) dipendente da quella principale (cfr. Cass. 13695/2001; 1535/2010;

9046/2010); ritenuto che, pertanto, debba procedersi all’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Assicurazioni Generali s.p.a.

nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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