Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13430 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. I, 30/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 19764/10 proposto da:
S.G., (già titolare dell’omonima impresa ARCH.
G.S., mandante dell’ATI costituita con la SINCIES
CHIEMENIN), S.P. e P.G. (nella qualità di
cessionari di parte delle somme di spettanza dell’arch. S. sul
credito fatto valere da quet’ultimo nei confronti dell’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI di PALERMO), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE
PORTA PIA 121, presso l’avvocato VACCARELLA LUCREZIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANDIA VITO AUGUSTO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, rappresentato e difeso ope legis;
– controricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 6, presso l’avvocato SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SCOPONE CARLINO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
Nonchè da:
FALLIMENTO DELLA SINCIES CHIEMENTIN S.P.A., in persona del Curatore
dott. prof. V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DONIZETTI 7, presso l’avvocato BUONGIORNO GIROLAMO, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
ALLEANZA TORO S.P.A. (già TORO ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso l’avvocato SCIUTO FILIPPO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOFONE CARLO,
giusta procura speciale per Notaio dott. GIOVANNA IOLI di TORINO –
Rep.n. 60118 del 7.4.2011;
– resistente –
avverso la sentenza n. 38/10 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
depositata il 25/1/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
8/06/2016 dal Consigliere Dott. Antonio VALITUTTI;
udito, per la contro ricorrente MILANO ASS.NI e la resistente TORO
ASS.NI, l’Avvocato SCIUTO che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il ricorso per cassazione non risulta notificato alla Assicurazioni Generali s.p.a., che ha incorporato la Toro Assicurazioni s.p.a., la quale risulta essere stata parte del giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 38/2010, oggetto di impugnazione in questa sede;
ritenuto che la predetta società assicuratrice, che ha partecipato al giudizio di merito quale garante dell’Università degli Studi di Palermo, in forza di polizza fideiussoria dalla stessa emessa, debba considerarsi litisconsorte necessaria processuale nel presente giudizio di legittimità, in quanto parte di una causa (garanzia) dipendente da quella principale (cfr. Cass. 13695/2001; 1535/2010;
9046/2010); ritenuto che, pertanto, debba procedersi all’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Assicurazioni Generali s.p.a.
nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016