Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13430 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13430 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 20163-2007 proposto da:
FIORILLO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI
MASSIMO FILIPPO, rappresentata e difesa dagli
avvocati SCIOSCIA CLELIA, CUGIA MARIA ROSARIA giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
719

contro

COMUNE PORTICI 8001580636, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

1

Data pubblicazione: 29/05/2013

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MANZO GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

ATI LIMONE BIAGIO & CAV. ANGELO SAGGESE & FIGLI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1697/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2006 R.G.N.
2349/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto.

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S.N.C., LA NATIONALE S.P.A. ;

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con
cui il Tribunale della stessa città ha respinto la domanda di
risarcimento dei danni proposta da Anna Fiorillo contro il

una via comunale.
La caduta è stata addebitata ad un dislivello del suolo,
determinato dai lavori di predisposizione di un’aiuola,
nascosto da cartacce, quindi non visibile dai passanti.
Il Comune aveva contestato ogni responsabilità, chiamando in
causa la s.n.c. Limone Biagio e Cavaliere Angelo Maggese, a
cui aveva affidato l’esecuzione dei lavori di rifacimento
della pavimentazione, e questa aveva a sua volta chiamato in
causa la sua assicuratrice, s.p.a. La Nazionale, chiedendo di
esserne garantita.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di
garanzia, perché tardivamente formulata, ed ha respinto la
domanda risarcitoria.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado.
La Fiorillo propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste il Comune con controricorso.
Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata ha respinto la domanda di
risarcimento con la motivazione che la situazione del
marciapiede ove si è verificata la caduta non era tale da

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Comune di Portici, a seguito di una caduta sul marciapiede di

configurare un’insidia o trabocchetto, presupposti ai quali va
subordinata al responsabilità dell’ente pubblico e che è
piuttosto verosimile che l’incidente sia stato provocato dalla
disattenzione della vittima.

sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., in
relazione all’art. 2051 cod. civ., per avere la Corte di
appello omesso di pronunciare sulla sua domanda di condanna
del Comune di Portici ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., in
relazione all’incuria nella manutenzione della strada, e
richiama a conforto numerose pronunce della Corte di
cassazione, fra cui la n. 10687/2001 e la n. 19653/2004.
Il motivo si conclude con il seguente quesito:

“Alla luce

delle circostanze di fatto della prova della diligenza usata
dalla sig.ra Fiorillo e della carenza del caso fortuito_ si
riscontra l’obbligo di custodia, di manutenzione e di
vigilanza della rete viaria_ e pertanto l’applicabilità
dell’art. 2051 cod. civ. a fronte della provata condotta
omissiva del Comune”.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e
1227 cod. civ., per avere la Corte di appello escluso la
responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2043 cod.
civ., sebbene la situazione dei luoghi presentasse
effettivamente un’insidia non visibile, e formula il seguente
quesito:

“Si riscontra nella complessa fattispecie di cui è

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2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della

causa ed alla luce del nesso eziologico tra l’evento dannoso e
la condotta omissiva del Comune di Portici e della natura non
prevedibile e non evitabile con la normale diligenza
dell’insidia presente sul piano di calpestio del

art. 2043 cod. civ.?”
3.- I motivi sono entrambi inammissibili ai sensi dell’art.
366bis cod. proc. civ., perché eccessivamente generici e
perché demandano alla Corte di cassazione giudizi di merito e
non l’affermazione dei principi di diritto che si assumono
applicabili al caso di specie.
E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente
Cass. 25 marzo 2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve
essere formulato in termini tali da costituire una sintesi
logico-giuridica della questione, sì da consentire al giudice
di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di
ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a
quello deciso dalla sentenza impugnata.
Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto
da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad
assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a
chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata
in relazione alla concreta controversia.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di
diritto esige che il ricorrente dapprima indichi la

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marciapiede_l’applicabilità del regime di responsabilità ex

fattispecie concreta su cui sollecita il giudizio; poi la
rapporti ad uno schema normativo tipico; infine formuli il
principio giuridico di cui chiede l’affermazione (cfr. fra le
tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n.

maggio 2008 n. 11535).
Nulla di ciò risulta dai motivi di ricorso prospettati nel
caso in esame.
4.- Il terzo motivo – che denuncia omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello
escluso la responsabilità del Comune – è anch’esso
inammissibile ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ.,
poiché non contiene un momento di sintesi delle censure,
analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o
contraddittoria, ovvero l’indicazione delle ragioni per cui
essa è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come
prescritto dall’art. 366bis ult. parte (Cass. civ. Sez. Un. 1 0
ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ.
Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7
aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le
tante).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la
completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di

6

6420; Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9

un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione
della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto
ed il significato (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n.
16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

contestazione del merito della decisione, anziché mettere in
evidenza gli asseriti vizi logici o giuridici della
motivazione.
5.-

Sotto ogni profilo, pertanto, il ricorso deve essere
__

e_

RC_Prul,

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate complessivamente in E 1.700,00, di cui
C 200,00 per esborsi ed E 1.500,00 per compensi; oltre agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013

nsore

Il Presidente

Le censure della ricorrente, fra l’altro, si risolvono nella

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