Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13430 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9586-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO;

Inammissibilità: il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art.

360 bis c.p.c., ed i motivi rimanenti sono versati in fatto

2020-09586.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – A.S., cittadino pakistano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 17 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per l’ipotesi della eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 276 c.p.c., laddove il giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un g.o.t. non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il Tribunale escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza incontrollata.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il giudice ritenuto insussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzato in patria.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Il primo mezzo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., avendo questa Corte già affermato che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali (Cass. 16 aprile 2020, n. 7878).

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo, dal momento che esso, lungi dal mettere in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, mira a ribaltare, attraverso il richiamo a fonti informative che, a modo di vedere del ricorrente, deporrebbero in tal senso, il giudizio di fatto adottato dal giudice di merito, il quale ha escluso, sulla base della debita citazione delle fonti scrutinate, che ricorra nella zona di provenienza del richiedente una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): “Si ritiene che il territorio in questione deve ritenersi sotto controllo dell’autorità statuale o comunque contenuto nei limiti che il rischio che riscontrabile nella media dei Paesi monitorati”.

4.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

In esso si dice che “il ricorrente si è riuscito a creare in Italia un tessuto di convivenza sociale ed un’occupazione lavorativa tuttora stabile, percependo regolare retribuzione”: del concreto atteggiarsi di simili circostanze non c’è però nel decreto impugnato alcuna traccia, nè il ricorrente dice da dove esse dovrebbero essere desunte: e ciò esime dall’osservare che non risulta in ogni caso prospettata, con una censura, l’eventualità di una compromissione, nel paese di origine, dei diritti fondamentali oltre la soglia del nucleo intangibile, avuto riguardo al rilievo che il decreto impugnato afferma espressamente che “l’ambiente socioculturale del suo paese consentirebbe di esercitare il nucleo essenziale dei diritti inalienabili”.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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