Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13430 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23153/2005 proposto da:

AGENZIA IMMOBILIARE STUDIO ASSEMINI DI LORETTA DESSI’ & C

SAS,

(OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FAA Gianni, con studio in 09125 Cagliari, Via Sonnino 33, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F.M., (OMISSIS), considerato domiciliato

“ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dell’avvocato CORDELIA Gregorio, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2005 del TRIBUNALE di CAGLIARI, Sezione

Civile, emessa il 14/03/2005, depositata il 24/03/2005; R.G.N.

5571/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso affidato a due motivi l’AGENZIA IMMOBILIARE STUDIO ASSEMINI s.a.s. di Loretta DESSI’ (di seguito, brevemente, AGENZIA IMMOBILIARE) ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Decimomannu in data 9-4-2002 di revoca del decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell’odierna ricorrente nei confronti di D.F. M. per il pagamento di L. 4.860.000 a titolo di provvigione per attività di intermediazione immobiliare.

1.2. Ha resistito D.F.M., depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale – pur ritenendo irrilevante la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che la proprietaria dell’immobile avesse conferito un incarico di mediazione temporalmente limitato e che il contratto di compravendita fosse stato stipulato dal D. in data successiva alla scadenza di detto incarico – ha, tuttavia, escluso il diritto alla provvigione dell’AGENZIA IMMOBILIARE, per difetto di prova in ordine alla riferibilità alla stessa società dello svolgimento di un’attività di mediazione, causalmente rilevante rispetto alla conclusione del contratto. A tale conclusione il Tribunale è pervenuto in base alla considerazione, emergente dall’interrogatorio della socia accomandataria D.L., che l’appartamento venne fatto visionare al D. dall'”impresario”, terzo estraneo alla causa, di modo che l’attività di mediazione – consistita nel far visionare l’appartamento e illustrare l’immobile – non poteva ritenersi riferibile all’AGENZIA IMMOBILIARE e neppure a un suo ausiliario, fornito dei requisiti previsti dalla L. n. 39 del 1989, essendo stato l’immobile l’appartamento venne fatto visionare al D. dall'”impresario”, terzo estraneo alla causa.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1755 c.c., nonchè violazione della L. n. 39 del 1989. Al riguardo parte ricorrente deduce che ciò che rileva agli effetti dell’obbligo della provvigione è l’attività di messa in relazione delle parti e lamenta che il giudice di appello abbia focalizzato la sua attenzione sulla circostanza che l’appartamento non sia stato fatto visionare da un incaricato dell’AGENZIA IMMOBILIARE, senza considerare che l’agente immobiliare, in specie quelli legati a catene di franchising (quale sarebbe l’odierna ricorrente, affiliata TECNOCASA) non si limitano a promuovere la vendita o l’acquisto per conto del cliente, ma svolgono un’attività più complessa per conto del cliente, di marketing, di impostazione della campagna pubblicitaria, di collaborazione nello studio dei documenti contrattuali, di incasso dei pagamenti effettuati dalla controparte sino al momento della stipula del definitivo, che giustificherebbero, comunque, un compenso e, nel caso di conclusione dell’affare il diritto alla provvigione.

1.2. Il motivo non merita accoglimento.

Giova premettere che il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione). Nel caso di specie la ricorrente – lungi dal censurare l’interpretazione che il giudice ha dato delle norme indicate in rubrica – allega, nella sostanza, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, che è attività esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Peraltro, nel fare ciò, la stessa ricorrente richiama una congerie di dati fattuali, in ordine al preteso svolgimento di una serie di attività – quale ad es. l’attività di marketing – che, oltre ad apparire per buona parte più correttamente riferibili alla posizione della proprietaria, che conferì il relativo mandato, appaiono, comunque, carenti di autosufficienza.

Si rammenta che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonchè da ultimo, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione).

In definitiva il primo motivo di ricorso, al di là del vizio formalmente denunciato, surrettiziamente sollecita una nuova valutazione delle risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, senza, peraltro, infirmare il punto nodale della decisione impugnata, rappresentato dal rilievo della carenza di prova sull’esistenza di un nesso causale tra l’attività dell’Agenzia Immobiliare e l’acquisto fatto dal D..

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.. A tal riguardo parte ricorrente – premesso che sia il socio accomandatario che la società risultano iscritti nell’apposito albo di cui alla L. n. 39 del 1989 – lamenta che il giudice abbia escluso il diritto alla provvigione senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione sul punto.

2.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento.

Ribadito che il fondamento della decisione impugnata è rappresentato dall’assenza di prove in ordine alla riferibilità causale dell’attività di mediazione all’odierna ricorrente, si osserva che il motivo attinge ad un’osservazione, quella relativa all’iscrizione all’albo dei mediatori immobiliari, che – avuto riguardo all’indicata ratio decidendi – si rivela del tutto secondaria nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. Orbene per costante giurisprudenza di questa Corte le argomentazioni ad abundantiam, contenute in sentenza, non sono suscettibili di impugnazioni in sede di legittimità, anche se erronee, ove non abbiano avuto alcun riflesso determinante sul dispositivo, il quale sia sorretto da argomentazione avente carattere principale ed assorbente (cfr., Cass. n. 1104 del 1996; n. 5778/1988; n. 7007/1983). Deve, dunque, ribadirsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta, come quella in oggetto, ad abundantiam e, pertanto, non costituente ratio decidendi della medesima sentenza (cfr. Cass. n. 24591 del 2005).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 935,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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