Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1343 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12676/2019 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avv. Pierilario Troccolo,

del Foro di Padova;

– ricorrente –

contro

QUESTURA UDINE, Utg Prefettura Provincia Udine;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 175/2019 del GIUDICE DI PACE di UDINE,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente è destinatario di provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Udine in data 24/10/2018 e notificato in data 25/10/2018 in quanto entrato irregolarmente nel territorio dello Stato nell’anno 2008 e ritenuto persona pericolosa per la pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato. Il giudice di pace di Udine ha rigettato il ricorso ritenendo che in base ai documenti in atti si evince che il ricorrente ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, sussiste il pericolo di fuga, stante la circostanza che è stato più volte rimpatriato ed è rientrato illegalmente in Italia ed inoltre che non rilevano i dedotti legami familiari perchè egli è il padre di una minore non cittadina italiana – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace di Bari nell’ordinanza di non convalida del trattenimento – ma di una minore cittadina ucraina.

2.- Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a tre motivi. Non si è costituita la Prefettura intimata.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, nonchè del diritto di difesa ex art. 24 Cost., e del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.. Si deduce la nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua albanese e per omessa giustificazione rilevante ai sensi degli artt. 156 e 159 c.p.c..

Il motivo è infondato. Il giudice di pace, esaminando la documentazione versata in atti dalla Prefettura ha accertato che il ricorrente conosce la lingua italiana. Ciò in conformità ai principi espressi da questa Corte la quale ha affermato che grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, ed è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo (Cass. 11887/2018). Si tratta di una circostanza accertabile anche in via presuntiva e che integra un accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 2953/2019).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 4 e 4 bis, in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 3, 6, 8 e 13 CEDU, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5.

Si deduce che il giudice di pace ha omesso di valutare l’attuale pericolosità sociale del soggetto e la sua relazione con la figlia minore C., nata in (OMISSIS) e che, per quanto cittadina non italiana, ha un regolare permesso di soggiorno perchè nata dalla relazione con una donna che pur non essendo di cittadinanza italiana ha anch’ella regolare permesso di soggiorno.

Il motivo è infondato.

In primo luogo si rileva che non è pertinente il richiamo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis, che riguardano l’accompagnamento alla frontiera. Deve qui ricordarsi il principio già affermato da questa Corte secondo il quale le regole sull’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all’esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell’accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dal medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 (Cass. 33171/2019).

Quanto al bilanciamento tra la ritenuta e motivata pericolosità sociale e i legami familiari, la parte non specifica in che termini la questione è stata dedotta innanzi al giudice di pace; dalla ordinanza impugnata si evince che è stato oggetto di discussione nel contraddittorio la cittadinanza (non) italiana della figlia minore del ricorrente, questione

tutt’altro che secondaria perchè del D.Lgs. n. 286 del 2019, art. 19, circoscrive il divieto di espulsione al caso in cui il soggetto è genitore di minore avente la cittadinanza italiana e non anche al caso in cui il minore è titolare di permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

Il che non significa che il legame familiare con un minore regolarmente soggiornante in Italia sia irrilevante, ove si tratti di un legame effettivo, dalla cui interruzione o rarefazione possa derivare pregiudizio al minore. Ciò è considerato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 2 bis, in tema di esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, il quale parla esplicitamente di legame effettivo, ed anche da altre norme, ad esempio dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3. Il ricorrente però non allega che la minore sia entrata in Italia per effetto di ricongiungimento al padre, nè di aver ottenuto (ovvero anche solo richiesto) il permesso di soggiorno ex art. 31, nè, in ultima analisi, di avere un già consolidato ed effettivo legame con la figlia minore, che vive con la madre, anch’ella non italiana, ma regolarmente soggiornante in virtù di un altro legame familiare con un cittadino italiano; anzi deduce che il rapporto di filiazione è stato attenzionato dal Tribunale per i minorenni nell’ambito di un procedimento de potestate e che gli è stata “revocata” la responsabilità genitoriale. Si prospetta cioè, in questa sede, una relazione che presenta aspetti di criticità, che ha richiesto un intervento giudiziario e deducendo, in sostanza, che il rapporto è ancora da costruire. A fronte dunque di una non chiara allegazione sulla effettività e positività del legame familiare, la critica sull’omesso bilanciamento tra la pericolosità sociale ed il (preteso) legame familiare non è idonea a inficiare il provvedimento impugnato.

5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 335 c.p.c., in relazione agli artt. 352 e 174 c.p.c., per mancata riunione di procedimenti soggettivamente oggettivamente connessi. Secondo il ricorrente è necessario discutere congiuntamente i ricorsi relativi ai due decreti di espulsione sostanzialmente identici subiti dal soggetto.

Il motivo è infondato. L’art. 335 c.p.c., dispone la riunione obbligatoria di tutte le impugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza e non è questo il caso di specie.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata amministrazione. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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