Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1343 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21118/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Banaba Tortolini

n. 30 presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zorzella Nazzarena;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 160/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. M.A., cittadino (OMISSIS), ha adito la competente Commissione territoriale chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della protezione umanitaria. Ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza di ceto più elevato e di aver proseguito clandestinamente tale relazione in seguito al rifiuto dei familiari di lei ad acconsentire al matrimonio. La ragazza aveva subito pressioni per sposare una persona gradita alla sua famiglia ma aveva opposto un rifiuto. Il sig. M.A. aveva quindi appreso da sua madre che la giovane si era suicidata ma circolavano anche voci sulla possibilità che fosse stata uccisa dai suoi familiari i quali gli ascrivevano la responsabilità della morte e avevano ottenuto dalla autorità tradizionale locale ((OMISSIS)) una sorta di autorizzazione alla vendetta nei suoi confronti. Vendetta che era già stata annunciata dalle minacce ripetutamente rivolte dal fratello della ragazza che si era recato a tal fine presso l’abitazione della madre di M.A.. In questa situazione il richiedente asilo aveva deciso di seguire il suggerimento della madre di abbandonare il paese.

2. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del Tribunale di Bologna del 19 settembre 2016, ha respinto il ricorso proposto dal sig. M.A. avverso il diniego del riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale o umanitaria ritenendo poco credibile la narrazione offerta. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018, ha rigettato l’appello proposto dal sig. M.A. confermando tale valutazione.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto la genericità del racconto del ricorrente rilevando le plurime incongruenze in esso riscontrate in ordine ai fatti che l’avevano costretto alla fuga dal paese di origine – segnatamente la natura della relazione con la giovane, le contraddizioni circa l’avvenuto matrimonio forzato della stessa nonchè circa le circostanze della sua morte rispetto alla quale il richiedente non aveva prodotto alcuna certificazione. Inoltre la Corte distrettuale ha ritenuto che tale difetto di credibilità soggettiva non trovasse alcuna risoluzione positiva dal confronto con le informazioni officiosamente assunte circa la rilevanza del fenomeno delle uccisioni per motivi di onore in Pakistan. Alla luce delle quali doveva comunque escludersi l’attualità del pericolo per l’incolumità del richiedente in ipotesi di rientro nel paese di origine.

2. Il sig. M.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, che denunciano:

I. Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale replicato le argomentazioni del Tribunale in punto di difetto di credibilità soggettiva del richiedente senza confrontarsi con i rilievi critici articolati nei motivi di gravame, soprattutto laddove l’appellante aveva evidenziato come, per un verso, non fosse logico ritenere che al cospetto della Commissione territoriale egli avesse dato una versione diversa circa le cause della morte della giovane, dovendosi la rilevata discrasia imputare ad un difetto di traduzione, superabile, peraltro, mediante la rinnovata audizione del richiedente. Per altro verso, rileva il ricorrente, le fonti d’informazione richiamate dal Tribunale, attestano l’incremento e la tolleranza sociale dei delitti d’onore in Pakistan e riferiscono che tali delitti colpiscono per il 70% dei casi le donne e per il restante 30 % gli uomini. Ciò rende del tutto apparente la motivazione in ordine alle specifiche ragioni per le quali il richiedente non sarebbe stato comunque esposto, ritornando in Pakistan ad alcun pericolo anche in relazione alle informazioni citate dal ricorrente che delineavano in termini ancora più allarmanti il fenomeno dei delitti per motivi di onore in Pakistan;

II. il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto al motivo di appello relativo al riconoscimento della protezione umanitaria, il cui diniego da parte del Tribunale era stato corredato da una motivazione inesistente; motivazione che, invece, era impreteribile in considerazione quantomeno del livello di integrazione sociale nel paese ospitante raggiunto dal M.A.;

III. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al T.U. n. 115 del 2002, art. 136 per avere la Corte territoriale fatto mal governo della norma evocata non integrando le difese spiegate ipotesi di mala fede o colpa grave.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

4.1. In particolare il primo motivo coglie nel segno venendo in rilievo il vizio di motivazione apparente. Nulla è, in effetti, argomentato nella sentenza impugnata in ordine ai rilievi di gravame formulati in ordine alle circostanze ritenute decisive dalla Corte di appello, ai fini della delibazione da compiersi circa la credibilità soggettiva del richiedente e l’attendibilità del suo racconto. In particolare non è stata messa in discussione la narrazione sui punti fondamentali della esistenza di una relazione sentimentale osteggiata per motivi di censo e proseguita clandestinamente nonchè la morte della giovane e l’accusa al sig. M.A. di esserne la causa con conseguente rivendicazione del diritto a vendicarsi sulla sua persona. La Corte di appello dubita sulle circostanze non decisive della conoscenza dei due giovani e della natura della relazione e rileva contraddizioni nella narrazione circa la causa della morte (suicidio o uccisione da parte dei familiari) nonchè sul fatto che le pressioni sulla ragazza affinchè sposasse una persona gradita alla famiglia avevano o meno ottenuto successo. Si tratta di circostanze che, – oltre a non porre in discussione il dato essenziale della esistenza di una relazione sentimentale osteggiata e della morte della ragazza, ascritta dalla famiglia alla responsabilità morale del sig. M.A., – sono state oggetto di chiarimenti in sede di gravame e che, in ipotesi di persistenza di aree di dubbio, avrebbero potuto essere approfondite convocando il richiedente e ascoltandolo mediante l’interrogatorio libero.

Nondimeno la Corte censurata ha omesso di conformarsi al principio di diritto secondo il quale, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01).

In particolare, alla stregua dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che esigono la verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l’attendibilità intrinseca (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01), deve riconoscersi che, invece, la sentenza impugnata ha fondato la valutazione negativa sull’affidabilità delle dichiarazioni del ricorrente senza tener conto del ragionevole sforzo compiuto dal richiedente per offrire un supporto probatorio alla gravità della situazione descritta. Situazione – quella evidenziata mediante l’allegazione compiuta in ordine alla rilevanza del fenomeno dei delitti di onore in Pakistan – sulla quale era d’obbligo da parte dei giudici di merito pronunciarsi in maniera specifica e critica, tanto più che le stesse fonti compulsate officiosamente davano conto che in almeno il 30% dei casi anche gli uomini macchiatisi di offese all’onore familiare correvano pericoli di ritorsioni da parte delle famiglie sentitesi vulnerate. Le stesse informazioni citate dalla Corte di appello registrano la circostanza per cui gli uomini oggetto della possibile vendetta da parte dei nuclei familiari che hanno subito l’offesa al loro onore riescono a sottrarsi alla minaccia abbandonando il luogo di origine, offrendo somme di denaro o consegnando alla famiglia offesa una donna da sposare appartenente al proprio nucleo familiare. Si tratta con evidenza di pratiche lesive dei più elementari diritti umani e che nella specie non sono ricollegabili, se può effettivamente ritenersi la credibilità del richiedente asilo, a un comportamento lesivo della dignità della donna ma al contrario a una prevaricazione di censo in danno del diritto a formare liberamente la propria famiglia.

Le deduzioni articolate con il primo motivo di ricorso danno sufficientemente conto pertanto della astratta inquadrabilità della situazione del richiedente in quella che consente il riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, atteso che il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti anche da soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c) del decreto citato, con il conseguente onere del giudice di verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12333 del 17/05/2017, Rv. 644272).

S’impone l’accoglimento del ricorso, in riferimento al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna che, nel decidere nuovamente la stessa, si atterrà al seguente principio di diritto:

“In tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione esistente o esistita con un membro della famiglia, sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2,3 e 29 Cost. e dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicchè è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c) del decreto citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti una adeguata protezione”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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