Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1343 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1343 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
RIGGIO Salvatore, rappresentato e difesa, in forza di procura
del

ricorso,

dall’Avv.

Isabella

Casales

speciale

a margine

Mangano,

con domicilio per legge presso la cancelleria civile

della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e ‘difeso, per legge,

dall’Avvocatura .generale dello Stato, e presso gli Uffici di

r

questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –

Data pubblicazione: 22/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.
625/12 depositato 1’11 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 11 settembre 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di Salvatore Riggio, della somma di euro 2.498, oltre accessori, a
titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei- conti, sezione giurisdizionale per
la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente
Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100 per esborsi, euro
577 per diritti ed euro 300 per onorari, oltre a euro 109,63
per spese generali e ad accessori di legge), con distrazione
in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motivata dalla Corte d’appello in considerazione dell’accoglimento
solo parziale della domanda, giacché la richiesta di parte ri-

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Giusti;

corrente era di un importo superiore a titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello
Salvatore Riggio ha proposto ricorso, con atto notificato il 6

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la
Corte d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e ciò nonostante non vi sia alcuno scarto tra l’importo
liquidato dal giudice e quello richiesto;
che la censura è fondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,
che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, secondo coma, cod. proc.
civ.), comprende anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);

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marzo 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;

che, tuttavia, nella specie non vi è stato alcuno scarto
(Cass., Sez. VI-1, 17 giugno 2012, n. 617) tra l’importo richiesto dalla parte istante e quello riconosciuto dalla Corte
territoriale, sicché la dichiarata compensazione finisce con

za dell’Amministrazione convenuta, che, invece, deve essere
adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la tutela
accordata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, per
l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla
Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;

il risolversi nella sostanziale vanificazione della soccomben-

che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore del difensore della parte ricorrente, di-

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chiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugnato

limitatamente al capo delle spese e,

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decidendo

nel merito,

condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali per
l’intero, nell’importo già liquidato dalla Corte d’appello e
con distrazione in favore dell’Avv. Isabella Casales Mangano,

condanna il Ministero alla rifusio-

ne delle spese, altresì, del giudizio di cassazione, spese li-

quidate in euro 556,25, di cui euro 50 per esborsi ed euro
506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario,
Avv. Isabella Casales Mangano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.

dichiaratasi antistataria;

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