Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1343 del 19/01/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1343 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
SENTENZA
sul ricorso 23092-2014 proposto da:
FERRERA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato
EKATERINI GRETA ZOGRAFAKI, rappresentato e difeso
dall’avvocato TULLIO CRISTAUDO;
– ricorrente contro
2017
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PISAMO SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 272/2014 del TRIBUNALE di PISA,
depositata il 20/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 19/01/2018
udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
RG 23092-2014
PREMESSO CHE
propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza
del Tribunale di Pisa che ha rigettato l’appello da egli
instaurato contro la sentenza del Giudice di pace che aveva
accolto la domanda della società PISA.M0 SpA, di condanna
al pagamento di una somma di denaro perché un autobus di
proprietà della sua ditta era transitato nella città di Pisa
senza aver pagato la tariffa fissata per l’accesso alla città
degli autobus a uso turistico.
2. L’intimata società PISA.M0 non ha presentato difese in
questo giudizio.
3. Il ricorrente ha depositato l’originale del ricorso, ma non ha
provveduto a depositare l’avviso di ricevimento della
notificazione dell’atto da egli richiesta per mezzo del servizio
postale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in
particolare, Cass. 4900/2004), il ricorrente per cassazione,
ha l’onere – ove l’intimato, come in questo caso, non si sia
costituito – di produrre successivamente, osservate le
modalità di cui all’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.,
l’avviso di ricevimento, altrimenti la causa non potrà essere
messa in decisione e il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per l’inesistenza della notificazione (ai sensi
dell’art. 5, comma 3 della legge 890/1982, infatti, “in ogni
caso, la parte può, anche prima del ritorno dell’avviso di
ricevimento, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario
1. Salvatore Ferrera, titolare dell’omonima ditta individuale,
l’originale dell’atto per ottenere l’iscrizione della causa a ruolo
o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei
giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere
messa in decisione se non sia allegato agli atti l’avviso di
ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca”).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone circa le spese del giudizio.
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione Civile, il 7 marzo 2017.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002,