Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13429 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9439-2020 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – E.C., cittadino nigeriano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Genova ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per l’ipotesi della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), censurando il decreto impugnato per il diniego di riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base della previsione normativa invocata.

Il secondo mezzo denuncia: “Violazione dell’art. 2 Cost., e del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Riunite del 1966 (ratificato con la L. n. 88 del 1977), art. 11, in relazione, in particolare al T.U. Imm., art. 5, comma 6. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Violazione del T.U. Imm., art. 19”, censurando il decreto impugnato per aver denegato la protezione umanitaria.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cedu, in particolare in relazione al testo unico immigrazione, art. 5, comma 6, violazione e/o falsa applicazione del citato testo unico, art. 19, censurando il decreto impugnato per aver violato il divieto di respingimento del cittadino straniero che perciò stesso si trovi esposto al rischio di essere sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo, dal momento che il Tribunale, facendo espressa menzione delle fonti impiegate ha ritenuto doversi “escludere che, nel caso di specie, sussistono i presupposti applicativi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c: sebbene la situazione della zona di provenienza non sia esente da criticità… non si può ritenere che la minaccia all’incolumità del richiedente sia derivata da un “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato””.

Trattasi di accertamento di merito, svolto come si diceva nel rispetto della previsione normativa, giacchè effettuato sulla base delle necessarie fonti informative, che il ricorrente intende inammissibilmente rimettere in discussione.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Esso si protrae da pagina 10 a pagina 26, senza che risulti neppure J approssimativamente spiegato in che cosa consisterebbe la individuale condizione di vulnerabilità del richiedente, a parte il generico riferimento ad “uno stato plico-fisico di estrema fragilità”, giacchè egli porterebbe “ancora sul proprio colpo le ferite delle coltellate subite nel proprio paese di origine”: disinteressandosi della specifica controversia introdotta dall’ E.C., difatti, il motivo si dilunga nella trascrizione di massime giurisprudenziali ed in considerazioni di ordine generale sia sulla protezione umanitaria, sia, nuovamente, sulla situazione della Nigeria, senza mai venire al dunque, e cioè senza mai spiegare per quale motivo la protezione umanitaria avrebbe dovuto essergli riconosciuta ed in che cosa il Tribunale avrebbe sbagliato nel non riconoscergliela.

E, in definitiva, anche in questo caso, sotto le spoglie di una denuncia di plurime violazioni di legge, il ricorso non fa altro che rimettere in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale il quale ha osservato che il richiedente non presentava particolari aspetti di vulnerabilità e neppure risultava essersi particolarmente integrato in Italia, mostrando scarsa conoscenza della lingua anche per aver scarsamente partecipato ai corsi di italiano pure somministratigli.

4.3. – L inammissibile il terzo mezzo.

Anche in questo caso si tratta di considerazioni di ordine generale che per di più nulla hanno a che vedere con la vicenda dedotta in giudizio: basterà osservare che a pagina 27 del ricorso, ultimo periodo, il ricorrente attribuisce al Tribunale una frase che nel decreto impugnato non c’è affatto e che evidentemente riguarda altro caso, altro cittadino nigeriano proveniente da altro Stato di quel paese.

Il che esime dall’osservare che il Tribunale, a pagina 6, si è espressamente soffermato sulla situazione del (OMISSIS), di provenienza del richiedente, descrivendone una situazione tale da non giustificare il principio invocato con il mezzo in esame.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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