Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13429 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 01/07/2020), n.13429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 593-2019 R.G. proposto da:

P.N., nella qualità di Presidente della P.

ELETTRODOMESTICI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA

1, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CELLENTANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO FUSTO;

– ricorrente –

contro

GRANDI MAGAZZINI EUROPA 2000 DI D.B. E SOCI SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1877/17 e

TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che chiede

alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di

dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La P. Elettrodomestici s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., contro l’ordinanza riservata con cui il Tribunale di Locri, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, r.g. n. 1877 del 2017, emesso in favore di Grandi Magazzini Europa 2000 di D.B. e soci s.r.l., ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima in quanto essa opponente, alla prima udienza di comparizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva fondatamente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, per essere territorialmente competente il Tribunale di Milano e che il giudice adito aveva implicitamente rigettato tale eccezione affermando la propria competenza territoriale, con il provvedimento con il quale aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

La Grandi Magazzini Europa non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è inammissibile.

La Procura Generale osserva che l’ordinanza che contenga la decisione in merito alla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (anche quando, come nel caso di specie, delibi la questione di competenza ritenendola prima facie tardiva nonchè infondata) non è idonea a risolvere in modo definitivo la questione di competenza, essendo un provvedimento privo del carattere della definitività, e pertanto avverso Ha stessa, non essendo una pronuncia neppure implicita sulla competenza del giudice adito, non si può promuovere regolamento di competenza (e richiama il principio di diritto espresso da Cass. n. 13765 del 2006: “Poichè il regolamento di competenza è disciplinato come mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza, ovvero avverso provvedimenti che, se impugnati, siano suscettibili di rendere incontestabile l’incompetenza dichiarata o la competenza del giudice adito, non è impugnabile con il regolamento di competenza l’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza”).

Il proposto regolamento di competenza deve ritenersi in effetti inammissibile, sebbene per un motivo diverso rispetto a quello indicato dal Procuratore.

Effettivamente, il giudice prima di pronunciarsi sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha valutato incidentalmente la possibile fondatezza della proposta eccezione di incompetenza territoriale, ed ha affermato che la stessa fosse tardiva.

Lo ha fatto però solo incidentalmente, precisando anche che l’eccezione avrebbe potuto decidersi unitamente al merito (art. 187 c.p.c., comma 3): il provvedimento impugnato non è quindi una decisione sulla competenza, impugnabile con regolamento, in quanto il giudice non ha rimesso la causa in decisione, sul punto e sul merito, invitando le parti a precisare le conclusioni. Come affermato da Cass. S.U. n. 20449 del 2014, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (in questo senso v. anche Cass. n. 5354 del 2018 e Cass. n. 14223 del 2017)

Nulla sulle spese, non avendo la Grandi Magazzini Europa 2000 s.r.l. svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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