Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13428 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13428 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PETITTI STEFANO

C 14- cr-

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

TERZI Giancarlo (TRZ GCR 47T22 A794Y), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Paolo Bonomi e Alessio Petretti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via degli
Scipioni n. 268;
– ricorrente contro
CONDOMINIO

EDELWAIS

(95020760161),

in

persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avvocati Calogero Gibilaro e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma,
viale Giulio Cesare n. 14;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/06/2015

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Brescia n. 1307 del 2012, depositata il 15 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21 maggio 2015 dal Consigliere relatore

sentiti gli Avvocati Alessio Petretti, per il ricorrente, e Emanuela Romanelli, per delega dell’Avvocato Pafundi, per il resistente.
Ritenuto che

il precedente relatore designato alla

trattazione del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«[..] 1.Con ricorso del 6/10/2005 Terzi Giancarlo impugnava
una delibera condominiale di approvazione di rendiconto.
L’impugnazione era rigettata sia dal tribunale di Bergamo
con sentenza del 23/10/2007, sia dalla Corte di Appello di
Brescia con sentenza del 15/11/2012.
In particolare, la Corte di Appello, decidendo sui quattro
motivi di appello, rilevava:
– che con il primo e il quarto l’appellante lamentava che
non gli era stata messa a disposizione la documentazione
necessaria per decidere sull’approvazione del rendiconto e
che l’assunto dell’appellante era infondato in quanto i
testi avevano provato che la documentazione era stata messa a disposizione;

Dott. Stefano Petitti;

- che con il secondo motivo l’appellante lamentava che nel
rendiconto erano state poste a carico di alcuni condomini
spese legali che invece non erano tenuti a pagare, ma che
anche questo motivo era infondato in fatto in quanto le

dinaria diversa da quella oggetto del rendiconto approvato
e impugnato;
che la censura del terzo motivo aveva ad oggetto
l’illegittima contabilizzazione di fatture dei mesi di
Giugno e Luglio, ma come già rilevato dal primo giudice la
censura era generica e priva di prova, non risultava alcuna duplicazione di spesa e, al massimo, potevano venire in
rilievo i criteri di imputazione ad una gestione piuttosto
che ad un’altra di alcune spese.
Terzi Giancarlo ha proposto ricorso affidato ad un unico
motivo. Il Condominio ha resistito con controricorso.
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione
dell’art. 115 c.p.c.
Il ricorrente pone a fondamento della sua censura di omesso esame e di violazione dell’art. 115 c.p.c una CTU, della quale riporta alcuni stralci, espletata in altro giudizio per sostenere che il rendiconto era viziato. La censura è inammissibile in quanto non si fonda sull’errata va-

-3-

spese legali contestate riguardavano una gestione straor-

lutazione del materiale probatorio in atti, ma sulla mancata considerazione degli esiti di una consulenza tecnica
di ufficio (che, come noto, non è una prova, ma un mezzo
di valutazione della prova) espletata in altro procedimen-

e valutata irrilevante in quanto non evidenziava duplicazione di spese, ma, a tutto voler concedere, conteneva
qualche rilievo in ordine alla correttezza di criteri di
competenza per l’imputazione di qualche spesa all’una o
all’altra gestione ordinaria; la censura, quindi, si pone
fuori dall’ambito di applicazione del novellato art. 360
n.

5 c.p.c., applicabile

ratione

temporis,

che limita la

ricorribilità per cassazione all’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, proprio perché il giudice di appello ha dato atto di avere preso in esame la consulenza e
ha ritenuto che ciò non giustificasse l’accoglimento
dell’appello in quanto i documenti giustificativi potevano
essere verificati tenuto conto della data di presentazione
del rendiconto e perché non riguardavano l’effettuazione
delle spese, ma solo il criterio in base al quale le spese
erano imputata ad un esercizio piuttosto che ad un altro;
in ordine a questa ulteriore ratio decidendl,

che attinge

anche l’irrilevanza della contestazione, quand’anche estesa a queste spese straordinarie, il ricorrente non muove

-4-

to e il cui esame non è stato omesso, ma è stata esaminata

censure e neppure adduce elementi per dimostrare il suo
interesse all’applicazione di un diverso criterio di imputazione così che il fatto non assume il connotato della
decisività.

di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375
c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi
dell’art. 13 comma l quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del
2012».
Letta la memoria depositata dal controricorrente.
Considerato

che il Collegio condivide la proposta di

decisione, alla quale, del resto non sono state rivolte
critiche di sorta;
che, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
che, in applicazione del principio della soccombenza,
il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;
che, essendo il ricorso stato notificato dopo il 31
gennaio 2013 ed essendo rigettato, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

-5-

3. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13,
camma l guater, del d.P.R. n. 115 del 2002 introdotto
dall’art. l, coma 17, della legge n. 228 del 2012.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre ad
euro 200,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle
spese forfetarie.
Al sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall’art. l, camma 17, della legge
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del coma 1 bis dello stesso

art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

PER QUESTI MOTIVI

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA