Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13428 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28631/2005 proposto da:

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBATO Giuseppe,

CANDELA ANTON LO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI CAPITALIZZAZIONI S.P.A.,

P.V. (OMISSIS), OFFICINA MECCANICA AGRI SUD DI

GIUSEPPE SATARIANO & RADO FRANCESCO S.N.C., Z.G.,

SVRA

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 949/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 18/02/2005, depositata il 01/04/2005

R.G.N. 2364/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C., B.T., B.M.M. e B. P., quali eredi di B.A. e l’ultimo anche in proprio, premesso che il (OMISSIS) la moto Honda di proprietà di B.A. e condotta da B.P. era venuta in collisione, sulla statale (OMISSIS), con un autocarro di proprietà di P.V. che, provenendo dall’opposto senso di marcia, aveva improvvisamente tagliato la strada alla moto, e che il B.P. aveva riportato gravissime lesioni, mentre la moto era rimasta praticamente distrutta, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il P. ed il suo assicuratore Nuova Tirrena Ass.ni s.p.a. per conseguire, tutti gli attori, il ristoro dei danni alla moto ereditata dal defunto padre B.A. ed altresì B.P. anche quelli derivati dalle lesioni suddette.

Si costituiva la sola Nuova Tirrena, contestando la domanda.

Venivano, quindi, in corso di causa evocati in giudizio Z. F. e le soc. S.U.R.A. ed Officina Meccanica Agri Sud di G. Satriano e R.F., indicati quali proprietari dell’autocarro investitore e litisconsorzi necessari L. n. 990 del 1969, ex art. 23.

Il Tribunale adito, dichiarata la colpa esclusiva del P., conducente dell’autocarro risultato di proprietà dell’Officina Meccanica Agri Sud, lo condannava, in solido con la proprietaria e la Nuova Tirrena, al pagamento della somma di L. 4.025.000 in favore di tutti gli attori per il danno alla moto, nonchè di quella di L. 110.246.360, oltre interessi al 4% dal sinistro al saldo, in favore di B.P..

Quest’ultimo proponeva appello avverso la sentenza suddetta: nella contumacia del P. e dell’Officina Meccanica, lo Z. e la Sura resistevano al gravame, mentre la Nuova Tirrena, contestato l’appello, proponeva appello incidentale.

Con sentenza depositata l’1.4.05 la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile entrambi i gravami.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B. con un unico motivo, depositando anche una memoria, mentre nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 285 e 170 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’appello proposto dal ricorrente fosse inammissibile per tardività, in quanto sollevato con atto notificato a distanza di oltre nove mesi dalla data di notifica della sentenza in forma esecutiva direttamente alla controparte nel domicilio reale della stessa e non al difensore costituito e comunque nel domicilio presso lo stesso eletto dalla controparte predettali ricorso è fondato.

La Corte di merito ha infatti ritenuto la tardività dell’appello proposto dal B. in forza di un orientamento di questa Corte Suprema assolutamente risalente nel tempo e ripudiata dalla Corte stessa mediante numerosi arresti già pubblicati al momento dell’emissione della decisione impugnata (v. Cass. n. 5274/2000; n. 1069/2000; n. 6213/97).

Tale nuovo indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c., deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del notificante che del destinatario, risulta confermato anche dai più recenti arresti in materia (Cass. n. 8071/2009; n. 15366/2009; n. 5563/2004).

L’indirizzo in questione è, infatti, assolutamente condivisibile, atteso che la semplice conoscenza della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle forme specifiche alle quali la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., non può comunque ritenersi produttiva di tale effetto, in quanto sono affatto differenti le finalità perseguite dai due tipi di notifica, essendo accelleratoria dell’iter processuale quella di cui al combinato disposto dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3 e art. 285 c.p.c., e semplicemente propedeutica all’esecuzione quella di cui all’art. 479 c.p.c..

In conclusione, poichè è pacifico che nel caso di specie l’appello del B. è stato proposto a distanza di oltre nove mesi dopo la notifica della sentenza di primo grado in forma esecutiva nei confronti della Nuova Tirrena, tale impugnazione deve ritenersi assolutamente tempestiva ai sensi, dell’art. 327 c.p.c., comma 1, giacchè la notifica di detta sentenza, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non è idonea – per quanto sopra ritenuto – a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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