Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13427 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14446-2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO ROMITO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO BENCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel marzo 2011 M.P. ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avanti al Tribunale di Siena. Per chiedere, in tal modo, l’accertamento della inesistenza o nullità o annullabilità o inefficacia del contratto quadro, a suo tempo stipulato con la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena in relazione allo svolgimento di servizi di investimento, nonchè, e in via subordinata, l’accertamento della violazione da parte della Banca degli obblighi di informazione e adeguatezza impostile da legge e da regolamenti Consob. Con connessa condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni subiti a causa delle dette violazioni.

2.- Il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del contratto quadro.

3.- La Banca ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello di Firenze. Che, con sentenza depositata in data 16 gennaio 2019, l’ha accolto, di conseguenza rigettando le domande proposte da M. nei confronti del Monte dei Paschi.

4. – Respinte le eccezioni (di giudicato e di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., “per novità della censura”) formulate dall’appellato M., la Corte fiorentina ha stabilito che, “alla luce del principio fissato dalle Sezioni Unite (Cass., 16 gennaio 2018, n. 898)”, la decisione del Tribunale va riformata “laddove ha ritenuto la nullità del contratto quadro perchè sottoscritto dal solo investitore”.

Passando così al tema delle violazioni comportamentali dall’investitore ascritte all’intermediario, la sentenza ha poi rilevato in sequenza che “dalla documentazione acquisita risulta che il signor M. era un investitore esperto, che

aveva nel dossier titoli molteplici, azioni e obbligazioni ad alta rischiosità”; che “aveva impartito con il trading online i sedici ordini di acquisto relativi a bond aventi un interesse elevatissimo”; che “pertanto deve presumersi che fosse consapevole sia delle caratteristiche dei titoli, che dei relativi rischi”; che l’adesione all’OPS comportava novazione del rapporto dei titoli originari con quelli offerti in concambio dal Governo argentino, essendo irrilevante la violazione di doveri di informazione” da parte dell’intermediario: “in tema di intermediazione finanziaria, l’adesione dei risparmiatori all’offerta pubblica in cambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistai nel 2001 la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorchè sia accertata, in relazione a essa, l’avvenuta violazione degli obblighi informativi” (Cass., 31 maggio 2018, n. 13994)”.

5. – Avverso questo provvedimento, M.P. ricorre per cassazione, proponendo quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. – I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 342 c.p.c., nn. 4 e 5”.

Secondo motivo: “violazione dell’art. 260 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento agli artt. 329,342,345 e 112 c.p.c. – nullità della sentenza per ultrapetizione”.

Terzo motivo: “quanto alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine all’interpretazione e applicazione dell’art. 23 TUF”.

Quarto motivo: “violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, in ordine alla interpretazione e applicazione dell’art. 23 TUF, comma 6, e del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, artt. 26, 28 e 29, in tema di informazione attiva e passiva. Inadempimento degli obblighi di diligenza: contraddittorietà, errore e falsa applicazione di legge, omessa pronuncia”.

7. – Con il primo motivo, il ricorrente assume di avere eccepito, nel contesto del giudizio di appello promosso dalla Banca, l’inammissibilità dell’atto di impugnazione “per indeterminatezza” e che la Corte fiorentina ha “del tutto ignorato la censura”.

8. – Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso non rispetta il pur necessario requisito dell’autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto il motivo non indica se e come abbia sollevato la dedotta eccezione in sede di comparsa di costituzione in appello, limitandosi a riportare uno stralcio della comparsa di costituzione.

D’altra parte, pure è da riscontrare che la sentenza della Corte fiorentina ha in realtà ri-gettato, per la via indiretta, rigettato la detta eccezione di indeterminatezza dell’impugnazione: per l’appunto osservando che la Banca aveva propriamente “censurato l’ordinanza” del giudice del primo grado, “laddove ha ritenuto la nullità del contratto quadro”.

9. – Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che, nell’atto di citazione in appello, la Banca non ha contestato specificamente la statuizione di nullità del contratto quadro emessa dal giudice del primo grado, unicamente “lamentando una generica mancata valutazione nelle motivazioni addotte delle contestazioni mosse dalla Banca” stessa.

10. – Il motivo non può essere accolto.

Nei fatti, lo stesso ricorrente viene a riportare dei passi della citazione di appello composta dalla Banca, che vengono a smentire l’assunto formulato nel motivo.

In tale sede, quest’ultima – richiamato quanto esposto in primo grado per “neutralizzare la domanda di nullità del contratto quadro” – dichiara infatti che le svolte contestazioni vengono riproposte “quali motivi, tra loro autonomi, di gravame”: come appunto intese a rimettere in discussione la statuizione di nullità emessa in primo grado.

11. – Nel terzo motivo il ricorrente richiama il principio di diritto emesso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 898/2018, per cui il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 TUF, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente, risultando peraltro sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, e non già anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può essere desunto alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Per rilevare che, nel ricorso introduttivo della controversia, egli aveva dedotto di avere “dovuto richiedere copia della documentazione sottoscritta alla Banca – tra cui rientrava anche il contratto di negoziazione – senza riceverne copia e solo in sede di costituzione la Banca aveva esibito copia del contratto quadro senza dedurre alcunchè riguardo la questione della sua consegna”.

Ne segue – così si conclude – che “la sentenza della Corte di Appello di Firenze va cassata in quanto non contenente una corretta applicazione dell’art. 23 TUF”: la sentenza si è “limitata ad affermare che era sufficiente la sottoscrizione del modulo da parte del cliente senza verificare se il modulo contrattuale fosse effettivamente consegnato al signor M.”.

12. – Il motivo non può essere accolto.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, pur se la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio, la stessa comunque “non può essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretti a subire il “vulnus” delle maturate preclusioni processuali” (cfr., da ultimo, Cass., 9 agosto 2019, n. 21243).

Posta questa prospettiva informante, l’affermazione del ricorrente – per in cui in sede di ricorso ebbe a rilevare di avere inutilmente chiesto alla Banca la comunicazione di documenti, tra cui pure quella di una copia del contratto sottoscritto – si manifesta oggettivamente inconferente, dal momento che non è stato neanche adombrato un profilo d’invalidità derivante dal mancato adempimento dell’obbligo di consegna come richiesto dalla norma nè nel primo nè nel secondo grado.

La censura è nuova e come tale da inammissibile.

13. – Col quarto motivo, il ricorrente afferma che la “Corte di Appello ha ritenuto assolto l’obbligo in capo alla Banca”, di informare il cliente dei termini e rischi dell’operazione di investimento e di proposizione di operazioni adeguate, “senza accertare alcuna prova positiva della diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’intermediario e in particolare del rating in caduta libera del titolo”.

14. – Il quarto motivo è inammissibile.

La decisione resa in proposito dalla Corte fiorentina si poggia, invero, su una pluralità di rationes decidendi (cfr. quanto già riportato sopra, n. 4 ultimo capoverso). Tra queste, in particolare, si pone pure quella relativa alla sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente, come conseguente alla adesione di questi all’OPS promossa dallo Stato argentino, che la decisione impugnata attinge direttamente dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo di ricorso in questione non aggredisce in alcun modo, tuttavia, questa specifica ratio, pur in sè stessa assorbente.

15. – In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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