Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13427 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22140/2005 proposto da:

LABORATORIO ANALISI NUORESE LAN (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore P.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio

dell’avvocato DI GIACOMO GUIDO, rappresentato e difeso dagli avvocati

FANCELLO Gianfranco, MARRAS GIANNI giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL/(OMISSIS) NUORO (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

della

A.S.L. n. (OMISSIS) di Nuoro Dott. M.F.M.,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MOCCI Angelo

giusta delega a margine del controricorso;

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA (OMISSIS), in persona del suo

Presidente Dott. S.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUCULLO 24, presso l’Ufficio di RAPPRESENTANZA REGIONE AUTONOMA

SARDEGNA, rappresentata e difesa dagli avvocati CAMBA ALESSANDRA,

TRINCAS SANDRA giusta delega a margine del controricorso;

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA DISCIOLTA USL N. (OMISSIS) DI NUORO, in

persona

del DIRETTORE GENERALE AUSL/(OMISSIS) NUORO, Dott.

M.F.M.,

nella sua qualità di commissario liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MOCCI ANGELO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 381/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 23/01/2004, depositata il

28/06/2004 R.G. N. 130/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MOCCI ANGELO;

udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14.7.99 il Laboratorio Analisi Nuorese, premesso che tra l'(OMISSIS) ed il (OMISSIS) aveva eseguito analisi di laboratorio in favore di utenti del S.S.N. dietro presentazione di prescrizioni dei medici curanti prive dell’autorizzazione prima dell’Usl n. (OMISSIS) di Nuoro e poi dell’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Nuoro, per un costo complessivo di L. 788.37.201, nonchè, fra il settembre ed il dicembre del 1994, epoca in cui la Regione Sardegna aveva sospeso il convenzionamento esterno per la relativa branca, prestazioni di medicina nucleare per un costo di L. 52.703.975, e che tali somme non era state rimborsate in quando, nei periodi in questione, non era ancora operante la riforma che riconosceva agli assistiti la libera scelta tra le strutture pubbliche e quelle private, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro il Direttore generale dell’Ausl n. (OMISSIS) di Nuoro, nella qualità di Commissario liquidatore dell’ex Usl n. (OMISSIS) di Nuoro, l’Ausl n. (OMISSIS) di Nuoro e la Regione Sardegna per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento ex art. 2041 c.c., di un’indennità sulla base del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991, con gli interessi e la rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, sul presupposto che l’erogazione, da parte di esso esponente, nel periodo transitorio in questione, delle prestazioni agli assistiti nonostante la preventiva autorizzazione dell’Usl, avesse apportato un sicuro vantaggio ed un indebito arricchimento prima all’Usl (OMISSIS) e poi a quella (OMISSIS).

1 convenuti contestavano la fondatezza dell’avversa domanda, che veniva rigettata dal Tribunale adito.

Proposto appello, resistito dalle amministrazioni appellate, la Corte d’appello di Cagliari, sez. di Sassari, con sentenza depositata il 28.6.04, rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Lan con un unico articolato motivo, mentre gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2041 c.c. e D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 5, e segg. e succ. mod., L. n. 724 del 1994, art. 6 e L.R. n. 5 del 1995, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In via preliminare, va esaminata l’eccezione pregiudiziale della Regione Sardegna in ordine alla propria asserita carenza di legittimazione passiva.

Tale eccezione deve ritenersi fondata, in quanto per effetto del disposto della L.R. n. 11 del 1998, art. 56, compete esclusivamente ai Direttori Generali delle Asl, quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio liquidatorie, sia la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni pregresse delle Usl sino al 30.9.95 che la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti e ai debiti delle stesse gestioni liquidatorie.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile nei confronti della Regione Autonoma Sardegna.

fissando ora all’esame del motivo di ricorso, osserva il Collegio che il medesimo non è fondato.

Ed invero, rilevato preliminarmente che – come ha esattamente osservato la Corte di merito – in materia di azione di arricchimento senza causa, che sia stata proposta nei confronti della P.A., costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie generatrice del credito il riconoscimento espresso o quanto meno tacito, da parte della medesima, della utilitas della prestazione (Cass. S.U. n. 807/1999) e che tale riconoscimento non può che derivare dagli organi deliberativi o comunque rappresentativi dell’ente pubblico che tragga vantaggio dall’eseguita prestazione (Cass. n. 9348/2002), la Corte territoriale, con motivazione assolutamente congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici, ha escluso – a conclusione di un minuzioso ed esaustivo esame degli atti amministrativi concernenti le prestazioni in questione – che vi sia stato nel caso di specie un riconoscimento esplicito o implicito delle suddette prestazioni da parte degli enti competenti.

In particolare, si rileva che la sentenza impugnata abbia giustamente escluso che potessero configurarsi quale riconoscimento, espresso o implicito, dell’utilità delle prestazioni di laboratorio le note dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità dell’11.12.97 e del 26.11.98, ovvero quella dello stesso Assessorato regionale del 14.4.96 in relazione alle prestazioni di medicina nucleare (RIA), in quanto provenienti da altra P.A. non direttamente beneficiarla delle prestazioni stesse, come appunto la Regione Sardegna (v. Cass. n. 5900/2002).

Per quanto riguarda poi la nota del 9.2.99 dell’USL n. (OMISSIS) di Nuoro, si rileva che la Corte di merito ha correttamente evidenziato come la stessa non è altro “che una mera comunicazione interna, diretta all’Ufficio Legale dell’Azienda USL n. (OMISSIS), proveniente dal Responsabile del Laboratorio Analisi “C. Zonchello”, che non è nè (come è ovvio) un organo deliberativo, nè un organo rappresentativo dell’ente”, per cui non può attribuirsi ad essa alcun valore di riconoscimento espresso o implicito dell’utilità delle prestazioni in oggetto.

Va aggiunto che l’accertamento circa la sussistenza o meno del riconoscimento espresso o implicito, da parte della P.A., della utilitas della prestazione costituisce indubbiamente una questione di fatto che si sottrae, in quanto tale, al sindacato di legittimità, quando, come nella specie, la relativa valutazione sia sorretta da logica ed adeguata motivazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato nei confronti degli altri intimati diversi dalla Regione Sardegna, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Regione Autonoma Sardegna e lo rigetta nei confronti degli altri intimati.

Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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