Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13426 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 30/06/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 30/06/2016), n.13426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G.M., S.L., S.S., – S.

A., in proprio e quali eredi di N.M.F.

elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, nello

studio dell’avv. Raffaele Izzo, che li rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Lorenzo Palermo, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ANELA, elettivamente domiciliato in Roma, via Lempertico,

n. 11, nello studio dell’avv. Cecilia Masala; rappresentato e

difeso dall’avv. Giuseppe Masala, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione

distaccata di Sassari, n. 358, depositata in data 12 giugno 2009;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12 gennaio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 30 giugno 2005 il Tribunale di Nuoro condannava il Comune di Anela al pagamento in favore dei signori G.M., L., S. ed S.A., nonchè di N.M.F., a titolo di risarcimento del danno per la trasformazione irreversibile, in assenza di regolare procedura espropriativa, di un terreno di loro proprietà, dell’estensione di mq 1071, della somma di Euro 12.172,89, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè della somma di Euro 6.149,53, a titolo di indennità per l’occupazione legittima.

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pronunciando sull’appello proposto dall’amministrazione comunale, ha rigettato il motivo di gravame inerente all’entità del risarcimento, osservando che, pur condividendosi in parte i rilievi concernenti la stima del terreno, il calcolo della somma dovuta con esclusione degli abrogati criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis avrebbe comportato la condanna del Comune ad una somma maggiore rispetto a quella liquidata in primo grado, che, per altro, in considerazione del divieto di reformatio in peius, non era suscettibile di variazioni in aumento.

1.2 – Sono stati viceversa accolti i rilievi dell’ente territoriale in merito alla determinazione dell’indennità di occupazione, non calcolata dal Tribunale sulla base dell’indennità virtuale di espropriazione, e, pertanto, in parziale accoglimento del gravame, l’indennità stessa è stata determinata in Euro 3.721,24, con gli interessi sulle singole annualità decorrenti dal 5 luglio 1991.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione la signora S.G. M. e gli altri comproprietari, anche quali eredi di N.M. F., propongono ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui il Comune di Anela resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi violazione della L. n. 244 del 2007, art. 2 nonchè delle norme e dei principi esplicitati nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale e dell’art. 1, comma 1, del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, si sostiene che, indipendentemente dalla proposizione di appello incidentale da parte dei proprietari, la corte distrettuale avrebbe dovuto commisurare l’entità del risarcimento per la perdita del terreno al valore di mercato dello stesso, indipendentemente dagli abrogati criteri riduttivi.

2.1 – La censura è infondata. Nel caso in esame, infatti, non è in discussione il principio, più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 22409 del 2008; Cass., n. 19345 del 2011; Cass. n. 10379 del 2012), secondo cui la sentenza di incostituzionalità spiega efficacia anche in riferimento ai giudizi pendenti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ostandovi, qualora il giudizio penda in fase d’impugnazione, la circostanza che il gravame abbia ad oggetto la sola contestazione dell’inedificabilità del fondo, e non anche l’individuazione del criterio legale in base al quale ha correttamente avuto luogo la liquidazione dell’indennità, una volta accertata detta inedificabilità, non essendo concepibile la formazione di un giudicato autonomo, ne l’acquiescenza allo stesso.

2.2 – Come invero precisato, anche di recente, da questa Corte, tale principio va bilanciato con il divieto di reformatio in peius, alla stregua del quale il giudice dell’impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può, infatti, senza violare il principio dispositivo, anche d’ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purchè la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata.

Ed invero i suoi poteri vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza d’impugnazione (appello o ricorso incidentale) della parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può dare luogo alla “reformatio in peius” in danno del primo (Cass., n. 21867 del 2011, Cass., n. 15835 del 2010; Cass., n. 10542 del 2002 e n. 9597 del 1998).

Pertanto, quando l’appello sia stato diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione in misura inferiore di quella riconosciuta dal primo giudice, la mancata impugnazione della parte beneficiarla della condanna produce un effetto preclusivo che, se non può dirsi di giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all’unica impugnazione. Resta escluso che possa operare in danno del ricorrente – con riforma in peggio – la sopravvenuta innovazione normativa (derivi essa da ius superveniens o da declaratoria di incostituzionalità) pur se espressamente ritenuta applicabile anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

Nell’osservanza di detti principi, l’applicabilità della sopravvenuta sentenza di illegittimità in grado di appello trovava, quindi, un limite nel fatto che mancava l’impugnazione della parte espropriata, mentre la sentenza di primo grado, come sopra rilevato, è stata sostanzialmente confermata dal giudice di appello.

2.3 – Va infine considerato che tale esito costituisce una conseguenza di una scelta processuale della parte e che, essendo correlato all’esigenza di tutelare il principio della domanda, escludere ogni vizio di incostituzionalità, così come la lesione dei principi affermati dalla Cedu.

3 – Con il secondo mezzo, deducendosi violazione dell’art. 112 c.p.c., si sostiene che la corte territoriale avrebbe operato una riduzione dell’indennità di occupazione, applicando un criterio diverso da quello seguito dal giudice di primo rado, in assenza di una specifica doglianza dell’ente appellante.

3.1 – La terza censura riguarda sempre l’indennità di occupazione:

si afferma che la corte di appello avrebbe violato le norme richiamate nel primo motivo, applicando i criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

4 – Le doglianze sopra indicate, che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto intimamente correlate, sono fondate nei termini appresso indicati.

4.1 – In primo luogo va osservato che, come emerge dal tenore letterale dell’atto di impugnazione, trascritto nello stesso ricorso, il Comune aveva chiesto la riduzione dell’indennità di occupazione:

indipendentemente dai criteri utilizzati per il calcolo, sui quali, secondo il costante orientamento di questa Corte, non si forma il giudicato, la decisione in esame, a prescindere dalle ragioni giuridiche che hanno comportato l’accoglimento – in parte qua – del gravame, corrisponde al petitum sostanziale.

4.2 – A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene alla determinazione dell’indennità di occupazione. Richiamati i principi sopra illustrati in relazione ai rapporti fra ius superveniens e divieto di reformatio in peius, e considerato che il secondo non si atteggia come un “principio” del processo civile, ma, al contrario, come una conseguenza delle norme che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello e che condizionano le alternative decisorie (cfr., per un’accurata disamina di tale aspetto, anche in relazione alla differente valenza del principio stesso in ambito penale, Cass., 8 novembre 2013, n. 25244), vale bene precisare che, in virtù dei principi generali in tema di effetto devolutivo dell’appello, formazione del giudicato interno e conseguente divieto di “reformatio in peius”, la decisione del giudice di secondo grado non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dar luogo all’attribuzione all’appellato, che non abbia proposto impugnazione incidentale, un bene della vita in misura maggiore rispetto a quello determinato in primo grado (Cass., 16 giugno 2006, n. 14063; Cass., 9 giugno 2004, n. 10965).

4.3 – Nel caso in esame la Corte di appello ha rideterminato l’indennità di occupazione, ricorrendo, dopo aver rilevato che il Tribunale non aveva operato la decurtazione prevista dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis “allora ancora in vigore e dichiarata incostituzionale solo nel corso del giudizio di appello”, ai criteri riduttivi ormai abrogati. In tale modo si è operata una “reformatio in peius” in favore dell’appellante, senza considerare che la norma dichiarata incostituzionale, atteso il mancato esaurimento del rapporto, non poteva essere applicata e che il limite insuperabile derivante dall’acquiescenza dei proprietari era costituito proprio dalla somma corrispondente all’indennità di occupazione calcolata dal giudice di primo grado, ante litteram, sulla base del valore di mercato del bene, così prescindendo dai criteri riduttivi sopra richiamati.

4.4 – L’accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione in parte qua della decisione impugnata. Ricorrono per altro i presupposti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per decidere la causa nel merito, nel senso che l’indennità di occupazione legittima rimane fissata nei termini stabiliti nella sentenza di primo grado, vale a dire in Euro 6.149,53, con gli interessi decorrenti, in assenza al riguardo di rilievi, dal 5 luglio 1991.

5 – L’accoglimento soltanto parziale del ricorso giustifica la compensazione nella misura del 50 per cento, delle spese processuali, tanto per i precedenti gradi di merito (ed al riguardo si conferma la liquidazione effettuata nella decisione impugnata), quanto per il presente giudizio di legittimità, secondo il regolamento precisato in dispositivo. Il Comune di Anela, pertanto, considerato l’esito finale della lite, va condannato al Pagamento della restante metà.

PQM

Rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina l’indennità di occupazione legittima in Euro 6.149,53, con gli interessi decorrenti dal 5 luglio 1991.

Compensa per metà le spese processuali dell’intero giudizio, determinate, quanto ai precedenti gradi di merito, nei termini indicati nella sentenza impugnata e liquidate per intero, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, condannando il Comune di Anela al pagamento della restante metà.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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