Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13426 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13426 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5188-2014 proposto da:
MARINO ALDO, COLELIA MARIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO SCAR1NGELLA, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
LUPPI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI presso lo studio dell’avvocato
ADRIANA COLTRIOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIA ALESSANDRA PISANO giusta procura in calce al
controricorso;
– con troricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 30/06/2015

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, conferitaria
del ramo di azienda assicurativo Direzione per l’Italia di
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, a mezzo della propria
mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS
SCPA, in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA,

MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARCO RESCA, giusta procura in calce al controricorso;

– controrkorrente
avverso la sentenza n. 2922/2013 della CORTE D’APPELLO di
o
MILANO del 12/06/2013, depositata il 17
2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO;
udito l’Avvocato Marco Vincenti difensore della controricorrente
Generali che si riporta agli scritti;
udito

l’Avvocato

Pisano Maria Alessandro difensore del

controficorrente Luppì che si riporta agli scritti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E stata depositata la seguente relazione.
«1. Aldo Marino e Maria Colella convennero in giudizio, davanti al
Tribunale di Milano, il notaio Sergio Luppi, chiedendo che fosse
condannato al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità
professionale. A sostegno della domanda rilevarono che — essendosi
rivolti al professionista per un atto di compravendita immobiliare ed
avendo concordato di consegnare a lui alcuni assegni a saldo del
corrispettivo prezzo pattuito, con l’impegno di consegnarli alla società
venditrice solo a fronte della dimostrazione, da parte di quest’ultima, di
Ric. 2014 n. 05188 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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VIA GIUSEPPE FERRARI, 35, presso lo studio dell’avvocato

aver estinto il mutuo e cancellato l’ipoteca gravante sull’immobile
stesso — il notaio non aveva agito con diligenza, non avendo verificato
che la prova di tali adempimenti, da parte della venditrice, era costituita
da bonifici rivelatisi falsi.
Si costituì il notaio, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in

costituì chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda.
2. Proposto appello da parte degli attori soccombenti, la Corte
d’appello di Milano, con sentenza del 17 luglio 2013, ha rigettato il
gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del
grado in favore sia del notaio Luppi che della società di assicurazione.
3. Contro la sentenza d’appello ricorrono Aldo Marino e Maria Colella
con unico atto affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi Sergio Luppi e la Generali Italia
s.p.a.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. I due motivi di ricorso sono entrambi privi di fondamento.
5.1. Col primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
2700 del codice civile.
Esso non supera la ratio decidendi della sentenza in esame, la quale ha
correttamente osservato che la tesi degli appellanti si fondava su di un
elemento centrale, ossia quello dell’avvenuta consegna di assegni in
deposito fiduciario al notaio, con l’incarico al medesimo di consegnarli
a. sua volta alla società venditrice solo dopo aver accertato l’estinzione
del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca. Tale circostanza di fatto
Pbc. 2014 n. 05188 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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causa la propria società di assicurazione Generali s.p.a., la quale pure si

secondo la Corte d’appello — non era supportata da alcuna prova
documentale; e, poiché dall’atto pubblico di compravendita risultava
che l’intero prezzo era stato pagato contestualmente, per cui gli odierni
ricorrenti rilasciavano ampia quietanza alla società venditrice, era da
ritenere inammissibile la prova orale sul punto, stante la previsione

A fronte di simile motivazione, gli odierni ricorrenti rilevano che
l’accordo finalizzato al deposito fiduciario era contenuto in un atto
separato e che, comunque, la prova testimoniale doveva essere
ammessa, ai sensi degli artt. 2723 e 2724 del codice civile.
Si osserva, al riguardo, che la prova per testimoni della quale i
ricorrenti lamentano la mancata ammissione avrebbe avuto come
obiettivo quello di dimostrare, in pratica, la falsità della quietanza
contenuta nell’atto pubblico di compravendita. E a questo proposito la
giurisprudenza di questa Corte ha affermato che non è ammissibile la
prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la
simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento
costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 cod. civ., il
quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 dello
stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al
contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo
istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio
concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della
quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei
patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del
combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 cod. civ. (sentenze 22
febbraio 2006, n. 3921, e 8 giugno 2012, n. 9297).
Quanto, poi, al profilo (p. 27 del ricorso) secondo cui la prova avrebbe
dovuto essere ammessa ai sensi dell’art. 2723 cod. civ., è chiaro che si
Ric. 2014 n. 05188 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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dell’art. 2700 del codice civile.

tratta di un’argomentazione nuova, che non risulta essere stata posta al
giudice d’appello; e che, d’altra parte, contraddice la tesi stessa dei
ricorrenti, secondo cui la consegna fiduciaria sarebbe avvenuta prima
della stipula del contratto.
5.2. Le considerazioni che precedono danno ragione anche

sarebbe inammissibile, in quanto pone formalmente una censura di
omesso esame di un fatto decisivo — tra l’altro in relazione ad una
sentenza alla quale si applica, ralione tempolis, il nuovo testo dell’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ. — mentre nella sostanza si risolve
in una censura di violazione di legge in relazione al medesimo punto
dell’ammissibilità della prova testimoniale.
Ed è chiaro che ogni questione relativa alla tempestività o tardività
della prova per testi è superata dalle considerazioni fatte a proposito
del primo motivo.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Ric. 2014 n. 05188 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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dell’infondatezza del secondo motivo; il quale, volendo essere rigorosi,

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido A pagamento
delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuno dei
controricorrenti in complessivi euro 4.200, di cui curo 200 per spese,
oltre spese generali ed accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 maggio 2015.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

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