Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13426 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BORGIO VEREZZI in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo
studio dell’avvocato BUSSA LIVIO che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ACQUILINO SERGIO, BUSSA ANDREA, giusta
Delib. Giunta Comunale 24 marzo 2010, n. 45 e giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 538/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
3.7.09, depositata il 31/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
udito per il controricorrente l’Avvocato Alberta Forghieri (per
delega avvocati Livio Bussa e Andrea Bussa) che si riporta agli
scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
La Corte:
letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le richieste del P.M., dott. Ignazio Patrone;
esaminati gli atti, osserva:
con sentenza del 3 luglio-31 agosto 2009, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame proposto da D.G. avverso le pronuncia del Tribunale di Savona che aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso D. diretto a fare accertare la illegittimità del licenziamento, intimatogli da Comune di Borgio Verezzi, con tutte le conseguenze di legge. Tale decisione è stata impugnata per cassazione dal D. con sette motivi. Resiste il Comune di Borgio Verezzi con controricorso.
Diritto
Il ricorso di D.G. risulta inammissibile, per violazione dell’art. 365 c.p.c., in quanto proposto dal D. personalmente, senza il ministero e l’assistenza di difensore e, comunque, in quanto privo di sottoscrizione da parte di “un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”.
Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011