Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13426 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34853-2018 proposto da:

GOLDEN AUTOMOBILI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, XX

SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VITALI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO MELEO;

– ricorrenti –

contro

JOLLY CAR SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVINTIVO;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2868/2017 del

TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO che conclude per

l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2017 viene notificato agli odierni ricorrenti Golden Automobili s.r.l. e C.S. un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Frosinone in favore di Jolly car Automobili in liquidazione e concordato preventivo, provvisoriamente esecutivo, relativo all’omesso adempimento di quanto previsto in una scrittura privata tra le parti dell’aprile 2015;

– il decreto ingiuntivo veniva opposto da Golden Automobili, che esponeva di aver introdotto, non appena ricevuta la intimazione di pagamento, unitamente al fideiussore C., una causa davanti al Tribunale di Roma nella quale avevano chiesto si dichiarasse la nullità della scrittura privata del 2015;

– all’udienza di prima comparizione, il difensore dell’opposta aderiva alla eccezione di litispendenza per continenza e chiedeva che la causa fosse rimessa al Tribunale di Roma;

– il Tribunale di Frosinone, appresa l’esistenza dell’altra causa, e ritenutala principale, si spogliava dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarando competente Roma, senza emettere alcun provvedimento in ordine alla sorte del decreto ingiuntivo. I ricorrenti, opponenti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, propongono il regolamento di competenza.

Ciò premesso in fatto, la Corte:

– esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto da Golden Automobili s.r.l. e da C.S. nei confronti di Jolly s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, avverso l’ordinanza ex art. 40 c.p.c. emessa dal Tribunale di Frosinone in data 23 ottobre 2018, comunicata il 25 ottobre 2018, con la quale, ritenuto che la causa pendente di opposizione a decreto ingiuntivo si presentasse oggettivamente connessa con altra causa, precedentemente incardinata, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto la nullità o meno della scrittura privata sottesa al decreto ingiuntivo, il giudice si spogliava della causa rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Roma, giudice della causa principale, fissando alle parti termine per la riassunzione;

– vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza per regolamento di competenza ritenendo che il decisum della predetta ordinanza sia comunque corretto laddove indica il Tribunale di Roma come giudice competente alla trattazione delle cause, stante il rapporto di continenza tra le due controversie e l’implicita declaratoria di invalidità e revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone, conseguente alla declaratoria di incompetenza;

rilevato:

– che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

– che i ricorrenti propongono regolamento necessario di competenza, illustrato da memoria, ex art. 42 c.p.c., deducendo col primo motivo la falsa applicazione degli artt. 31 e 40 c.p.c., nonchè la violazione degli artt. 40,38,28 e 29 c.p.c., perchè affermano che il rapporto tra le due cause non fosse nel senso dell’accessorietà, come individuato da Frosinone;

– col secondo motivo sostengono che il giudice di Frosinone avrebbe dovuto dichiarare la continenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella prima;

– col terzo motivo soggiungono che il giudice di Frosinone avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto opposto e non l’ha fatto.

Ugualmente, ribadiscono in memoria che la pronuncia del giudice di Frosinone non è soltanto errata nella motivazione, ma, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, ha costretto gli opponenti ad attivarsi proponendo regolamento di competenza, per evitare che, in mancanza di una chiara declaratoria di incompetenza e di una revoca del decreto ingiuntivo opposto, questo potesse continuare a spiegare i propri effetti; inoltre sostengono che la decisione oggetto di regolamento avrebbe provocato una inversione delle parti processuali, di fatto costringendo gli opponenti, convenuti in senso sostanziale, a sobbarcarsi l’onere della riassunzione per evitare che il decreto ingiuntivo, in quanto non revocato, diventasse definitivo in caso di mancata riassunzione.

Ritenuto:

in conformità alle conclusioni del Procuratore generale, che l’istanza di regolamento di competenza, pur astrattamente proponibile, sia perchè, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., l’ordinanza del Tribunale di Frosinone – che ha ritenuto la connessione tra la causa pendente dinanzi a sè e quella precedentemente instaurata e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, e si è spogliato della causa senza decidere il merito della controversia – può essere impugnata solamente in tale forma, sia perchè, ai sensi dell’art. 47 c.p.c. la proposizione dell’istanza e gli adempimenti conseguenti risultano tempestivi.

Nondimeno, essa deve essere dichiarata inammissibile.

Infatti, il Tribunale di Frosinone, spogliandosi della causa di opposizione a decreto ingiuntivo ravvisando un rapporto di connessione per accessorietà (rectius di connessione per pregiudizialità, il che avrebbe potuto portare a sospendere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fino all’esito di quello sulla validità del titolo sotteso all’emissione del decreto stesso) tra la causa pendente a Frosinone e quella iscritta a ruolo a Roma, dallo stesso opponente, prima della iscrizione della opposizione a decreto ingiuntivo, ha, comunque, accolto pienamente le conclusioni della odierna ricorrente, alle quali peraltro aveva aderito, in sede di precisazione delle conclusioni, anche la controparte.

Premesso che l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo possa essere ulteriormente posta in discussione nell’ambito della medesima controversia, ne consegue che l’odierno ricorso per regolamento di competenza si rivela carente di interesse, essendo stato individuato dal magistrato che ha pronunciato l’ordinanza gravata lo stesso giudice indicato come competente dalla parte odierna ricorrente in sede di istanza di regolamento di competenza.

Nè è idonea a sostenere sotto il profilo dell’interesse ad una pronuncia il ricorso la preoccupazione inerente alla mancata esplicitazione, nel provvedimento impugnato, della sorte del decreto ingiuntivo omesso ed opposto, in quanto, come già più volte affermato da questa Corte, l’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorchè implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso (Cass. n. 20935 del 2016)

Deve quindi ribadirsi che è inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perchè la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest’ultima non ricade tra quelle previste dall’art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza (Cass. n. 22297 del 2016).

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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